Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/2025

Corte cost., ord. 4 luglio 2025, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
98/2025
Data di deposito
4 luglio 2025
Data di decisione
9 giugno 2025
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:98

Parametri

Massime

Massima n. 46852

Va riconosciuta la legittimazione dei promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 Cost. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33488; S. 502/2000 - mass. 25843; S. 49/1998 - mass. 23769; S. 102/1997; S. 161/1995 - mass. 21407; S. 69/1978 mass. 11671; O. 195/2020 - mass. 42957; O. 169/2011; O. 172/2009 - mass. 33481; O. 38/2008; O. 195/2003; O. 137/2000 - mass. 25285; O. 171/1997 - mass. 23291; O. 131/1997; O. 9/1997- mass. 23032; O. 226/1995 - mass. 21509; O. 118/1995 - mass. 22098; O. 17/1978 - mass. 11670).Deve essere riconosciuta la legittimazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare definitivamente, in materia che attiene agli indirizzi per l’informazione e la propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33488; S. 69/2009 - mass. 23769; S. 502/2000 - mass. 25843; S. 49/1998 - mass. 23769; O. 195/2003; O. 137/2000 - mass. 25285; O. 171/1997 - mass. 23291).Gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo sono intesi ad assicurare la realizzazione del principio del pluralismo e sono, pertanto, espressione di una attribuzione costituzionale, sì che ogni limitazione della facoltà di partecipare ai programmi radiotelevisivi sui referendum che dovesse risultarne, potrebbe, in astratto, ledere l’integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33488; S. 420/1994; S. 112/1993 - mass. 19514 e 19519; O. 172/2009 - mass. 33481).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della delibera 2 aprile 2025 di regolamentazione della campagna informativa per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025, i quali non avrebbero garantito al Comitato ricorrente spazi di comunicazione politica idonei a illustrare le ragioni sottese alla richiesta di referendum e, comunque, non avrebbero contenuto disposizioni tali da garantire un elevato livello di informazione. Quanto al requisito soggettivo deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del Comitato promotore Referendum cittadinanza – ferma restando la possibilità di approfondire tale profilo in riguardo ai tempi di costituzione del Comitato stesso e alla sua composizione – e quella della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la menomazione delle attribuzioni proprie del Comitato promotore, tutelate dagli artt. 2, 3, 48 e 75 Cost., in conseguenza del citato atto di indirizzo, espressione di un’attribuzione costituzionale, in quanto teso a realizzare il principio del pluralismo). (Precedenti: S. 11/2025 - mass. 46627; O. 79/2025 - mass. 46842).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Comitato Promotore Referendum Cittadinanza;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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