Corte costituzionale
Ordinanza n. 79/2025
Corte cost., ord. 4 giugno 2025, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 79/2025
- Data di deposito
- 4 giugno 2025
- Data di decisione
- 3 giugno 2025
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:79
Parametri
Massime
Massima n. 46841
La tutela cautelare è ammissibile anche nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. (Precedente: O. 225/2017 - mass. 39856).
Massima n. 46842
Va ravvisata, in via di sommaria delibazione, la legittimazione del Comitato Promotore Referendum Cittadinanza ricorrente a domandare la tutela cautelare nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in riferimento alla delibera 2 aprile 2025 di disciplina della comunicazione politica sui referendum dell’8 e 9 giugno 2025. Va riconosciuta la legittimazione dei promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 Cost. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33488; S. 502/2000 - mass. 25843; S. 49/1998 - mass. 23769; S. 102/1997; S. 161/1995 - mass. 21407; S. 69/1978 - mass. 11671; O. 195/2020 - mass. 42957; O. 169/2011; O. 172/2009 - mass. 33481; O. 38/2008 - mass. 32127; O. 195/2003; O. 137/2000 - mass. 25285; O. 171/1997 - mass. 23291, O. 131/1997 - mass. 23490; O. 9/1997 - mass. 23032; O. 226/1995 - mass. 21509; O. 118/1995 - mass. 22098: O. 17/1978 - mass. 11670)Deve essere riconosciuta la legittimazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare definitivamente, in materia che attiene agli indirizzi per l’informazione e la propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33488; S 69/2009 - mass. 33234; S. 502/2000 - mass. 25843; S. 49/1998 - mass. 23769; O. 195/2003, O. 137/2000 - mass. 25285; O. 171/1997 - mass. 23291)Gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo sono intesi ad assicurare la realizzazione del principio del pluralismo e sono, pertanto, espressione di una attribuzione costituzionale; ogni limitazione della facoltà di partecipare ai programmi radiotelevisivi sui referendum che dovesse risultarne, potrebbe, pertanto, in astratto, ledere l’integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33490; S. 420/1994; S. 112 del 1993 - mass. 19514 - 19519; O. 172/2009 - mass. 33481).
Massima n. 46843
È respinta, per mancanza dei presupposti per il suo accoglimento, l’istanza cautelare presentata dal Comitato Promotore Referendum Cittadinanza nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per asserita menomazione delle sue attribuzioni tutelate dagli artt. 2, 3, 48 e 75 Cost., in riferimento alla delibera 2 aprile del 2025 che nel disciplinare la comunicazione politica in relazione alla campagna per i referendum dell’8 e 9 giugno 2025, non garantirebbe al Comitato spazi idonei a illustrare le ragioni sottese alla richiesta di referendum e, comunque, non conterrebbe disposizioni idonee a garantire un elevato livello di informazione sulle tematiche. L’adozione di una misura cautelare, di tipo sospensivo o propulsivo, nell’imminenza della consultazione elettorale, rischierebbe di produrre un esito opposto a quello auspicato dal ricorrente, perché potrebbe paralizzare, o rendere problematica, la diffusione delle informazioni sui quesiti, proprio nelle giornate antecedenti alla chiamata alle urne. Più in particolare, la sospensione della delibera – tenendo conto della sua importanza per offrire all’elettorato un’informazione corretta, imparziale e tempestiva sui quesiti referendari e in considerazione del limitatissimo tempo che intercorre tra la presentazione dell’istanza cautelare e la convocazione dei comizi referendari – è inidonea a rimuovere nell’immediato le conseguenze lesive lamentate dal ricorrente mentre la misura cautelare atipica risulta assolutamente indeterminata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'istanza cautelare presentata dal Comitato Promotore Referendum Cittadinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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