Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/2025

Corte cost., ord. 17 aprile 2025, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
50/2025
Data di deposito
17 aprile 2025
Data di decisione
11 marzo 2025
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:50

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46724

È dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sez. terza, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui «attribuisce i redditi della società in accomandita semplice ai soci accomandanti “indipendentemente dalla percezione”». L’imputazione “per trasparenza” non lede il principio di uguaglianza, né sotto la veste di discriminazione interna (dal momento che i soci anche non amministratori delle società di persone, in base agli artt. 2261 e 2320 cod. civ., hanno un onere e un potere di controllo sull’attività sociale che consente di avere piena conoscenza dell’incremento patrimoniale), né esterna (posta la diversità di struttura tra le società di persone e le società di capitali); è inconferente, poi, il riferimento alla disciplina di cui all’art. 116 TUIR (che consente di applicare, a determinate condizioni, l’imputazione per trasparenza anche alle società di capitali e, in particolare, alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria), perché l’opzione è rimessa alla scelta discrezionale della società, per cui non risulta corretta la comparazione proposta dal giudice a quo tra la tipizzazione legale stabilita per le società di persone e l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa. Quanto alla presunta violazione del principio di capacità contributiva, la scelta del legislatore non è arbitraria, perché, anche a prescindere dall’approvazione del rendiconto e dalla previsione statutaria di eventuali riserve di utili, o dalla decisione unanime dei soci in tal senso, il socio già si trova in una relazione con il reddito societario prodotto idonea a integrare la peculiare nozione di “possesso” quale presupposto dell’IRPEF (art. 1 del t.u. imposte redditi), mentre esigenze di cautela fiscale, giustificano il ricorso a questa forma di imputazione, in ragione del minore livello di formalizzazione delle società di persone e dell’assenza dei più rigorosi obblighi previsti per le società di capitali. Infine, quanto all’asserito contrasto con il diritto di difesa, l’attività accertativa e il contraddittorio, a fini procedurali, si svolgono nei confronti della società, così permanendo lo schermo societario, mentre, a fini sostanziali, la giurisprudenza di legittimità richiede il litisconsorzio necessario tra società e soci al fine di consentire, con pienezza di contraddittorio, la verifica in concreto del presupposto impositivo, cosicché il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. (Precedente: S. 201/2020 - mass. 42951).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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