Corte costituzionale

Sentenza n. 9/2024

Corte cost., sent. 26 gennaio 2024, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/2024
Data di deposito
26 gennaio 2024
Data di decisione
6 dicembre 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, decreto legislativo n. 158 del 27 dicembre 2019
  • art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana n. 30 del 28 dicembre 2019
  • art. 110, comma 3, legge della Regione siciliana n. 9 del 15 aprile 2021
  • art. 110, comma 6, legge della Regione siciliana n. 9 del 15 aprile 2021
  • art. 110, comma 9, legge della Regione siciliana n. 9 del 15 aprile 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45951

L’obbligo di copertura finanziaria rappresenta un presupposto indispensabile per un bilancio in equilibrio dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse. (Precedenti: S. 84/2023 - mass. 45465; S. 274/2017 - mass. 41125)L’equilibrio dei singoli bilanci rappresenta un presupposto della sana gestione finanziaria e del corretto esercizio dell’autonomia degli enti territoriali nonché del dovere di concorrere alla realizzazione degli obiettivi posti in sede nazionale e in ambito eurounitario e sovranazionale. Si tratta di un principio che non può essere derogato neppure in favore delle regioni a statuto speciale, le quali partecipano insieme agli altri enti territoriali alla finanza pubblica allargata. (Precedenti: S. 165/2023 - mass. 45728; S. 4/2020 - mass. 41531).

Massima n. 45952

Le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile, la cui competenza ha carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica. È insito nelle norme di attuazione il compito di assicurare un collegamento e di coordinare l’organizzazione degli uffici, delle attività e delle funzioni trasferite alla regione e di quelle rimaste allo Stato, in modo che vi sia una armonizzazione dei contenuti e degli obiettivi particolari delle autonomie speciali con l’organizzazione dello Stato nell’unità dell’ordinamento giuridico. (Precedente: S. 353/2001 - mass. 26566).Le norme di attuazione dello statuto speciale sono fonti a competenza “riservata e separata”, rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica, idonee a introdurre una disciplina innovativa nel rispetto dei principi costituzionali e del limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale, in modo da comporre un ordinamento giuridico armonico, compatibile con l’autonomia speciale e coerente con il principio di unitarietà della Repubblica. (Precedenti: S. 316/2004 - mass. 28807; S. 213/1998 - mass. 24181; S. 137/1998 - mass. 23864; S. 85/1990 - mass. 15295; S. 160/1985 - mass. 10946)I decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali presentano caratteristiche peculiari rispetto a quelli ordinari, in quanto emanati dal Governo in assenza della legge di delega preventiva del Parlamento; non sono sottoposti al parere parlamentare; necessitano del consenso della Commissione paritetica Stato-Regione, prevista da ciascuno statuto speciale, cui partecipano membri designati in misura uniforme dal Governo e dalla Regione. I presupposti del decreto legislativo di attuazione sono la Costituzione e lo statuto speciale, ed è a tali fonti che si fa riferimento soprattutto per individuare l’oggetto delle disposizioni di attuazione. Il raffronto del contenuto del decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale con la fonte statutaria in rilievo evidenzia, invece, che la disciplina introdotta per dare attuazione allo statuto speciale nella sostanza non reca alcun riferimento a ciò che è disciplinato dagli artt. 14 e 17 dello statuto medesimo, i quali non includono tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione quelle della contabilità e della disciplina del bilancio.La Corte dei conti è legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale proprio in considerazione della speciale procedura prevista per l’adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali, per fugare zone d’ombra nel controllo di legittimità costituzionale. Nell’ambito del giudizio di parificazione può avvenire, infatti, la verifica della conformità a Costituzione delle norme di attuazione dello statuto speciale che incidono sugli equilibri finanziari del bilancio regionale e sugli equilibri del complesso delle amministrazioni pubbliche. (Precedenti: S. 138/2019 - mass. 42392; S. 196/2018 - mass. 40372).

Massima n. 45953

Il riassorbimento del disavanzo in periodi che vanno ben oltre il ciclo di bilancio ordinario comporta una lesione a tempo indeterminato dei precetti costituzionali evocati che finisce per disincentivare il buon andamento dei servizi e scoraggiare le buone pratiche ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività. Pertanto, la disciplina temporale del rientro dal disavanzo non può che correlarsi allo specifico esercizio nel quale ciascuna componente di tale aggregato si è prodotta, così da consentire che, pur nella continuità degli esercizi, questa venga recuperata nel periodo massimo consentito. (Precedenti: S. 168/2022 - mass. 44973; S. 235/2021 - mass. 44218; S. 18/2019 - mass. 42076).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione del principio dell’obbligo di copertura della spesa e dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio – l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 8 del 2021, individua un percorso di ripiano di alcune quote del complessivo disavanzo finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2018. Le disposizioni censurate dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, determinano un ampliamento della spesa privo di copertura, paralizzando qualsiasi ragionevole progetto di risanamento del bilancio deficitario dell’ente, con ripercussioni sugli equilibri complessivi di finanza pubblica. Il raffronto del contenuto del d.lgs. n. 158 del 2019 con la fonte statutaria evidenzia infatti che la disciplina introdotta per dare attuazione allo statuto speciale nella sostanza non reca alcun riferimento preciso a ciò che è disciplinato dagli artt. 14 e 17 dello statuto medesimo, i quali non includono tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione quelle della contabilità e della disciplina del bilancio. La previsione censurata, al contrario, consentendo il ripiano delle quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, entro il termine massimo di dieci anni, viola l’obbligo di provvedere alla copertura della spesa previsto dall’art. 81, terzo comma, Cost., perché permette di ampliare la capacità della regione di effettuare nuove spese, provocando un ulteriore squilibrio dei conti pregiudizievole per la finanza pubblica allargata, con conseguente necessità di ulteriori manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione. L’art. 7 censurato, nella versione vigente ratione temporis, comporta, inoltre, da un lato l’elusione dell’obbligo di incrementare la quota annuale del disavanzo pregresso non ripianato nei precedenti esercizi con un indebito trascinamento nel tempo del disavanzo stesso e, dall’altro lato, riduce l’importo delle quote periodiche del disavanzo da recuperare, delineando una modalità di recupero del disavanzo in violazione dei parametri indicati, anche sotto il profilo dell’equilibrio del bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea). (Precedenti: S. 268/2022 - mass. 45257; S. 246/2021 - mass. 44426).

Massima n. 45954

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., l’art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019, che prevede la modifica del piano di rientro dal disavanzo pregresso già approvato per ripianare il saldo finanziario negativo che rappresenta l’ammontare residuo del disavanzo dell’esercizio finanziario 2014 non ancora recuperato al 31 dicembre 2018 e di quello determinato dal riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015, secondo una ripartizione in quote costanti su un arco temporale che varia da un minimo di dieci ad un massimo di trenta anni. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, anziché prevedere misure di contenimento della spesa, dispone modalità di recupero del disavanzo che consentono addirittura di ampliarla senza adeguata copertura, in tal modo compromettendo il già difficile assetto della finanza regionale, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri, gravati dall’esigenza di un maggiore prelievo fiscale necessario a ripristinare il turbato equilibrio. Né il legislatore regionale siciliano tiene conto, tra l’altro, che il recupero del disavanzo in dieci annualità, invece che nelle consuete tre previste dalla regola generale di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, sarebbe stato subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra la regione e lo Stato per l’adozione di specifici impegni per l’effettivo rientro dal disavanzo; accordo che al momento dell’adozione della disposizione censurata non era tuttavia intervenuto. Al contrario, in presenza di difficoltà nel risanamento dell’ente strutturalmente deficitario, il recupero del disavanzo non può essere ulteriormente procrastinato, dovendosi, per converso, porre in essere azioni indispensabili ad incentivare il buon andamento dei servizi e pratiche di amministrazione ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività, anche per evitare gravose “eredità” per i futuri amministrati; ciò che dispiega altresì effetti negativi sull’equilibrio della finanza pubblica allargata, in quanto i conti della Regione Siciliana confluiscono nelle risultanze dei conti nazionali, con ciò ostacolando la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede eurounitaria e sovranazionale. (Precedenti: S. 235/2021 - mass. 44218; S. 18/2019 - mass. 42076).

Massima n. 45955

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., nonché in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., in relazione all’art. 51 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. Le disposizioni censurate dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, dispongono variazioni retroattive sulle poste attive e passive del bilancio, già assoggettate a parificazione per l’esercizio antecedente, che lasciano ex post prive di copertura le obbligazioni assunte in corso di quell’esercizio. Detta assenza di copertura provoca uno sbilanciamento economico-finanziario nelle risultanze degli esercizi successivi, ivi compreso quello sottoposto al giudizio di parifica, determinando il contrasto con il principio che sancisce l’obbligo di copertura della spesa e con il principio di equilibrio di bilancio. Esse contrastano, altresì, con l’indicata norma interposta, con riguardo ai principi di annualità e di continuità del bilancio, paradigma specificazione del principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost. in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato. (Precedenti: S. 165/2023 - mass. 45728; S. 89/2017 - mass. 41964 e 41970; S. 181/2015).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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