Corte costituzionale
Sentenza n. 85/2024
Corte cost., sent. 13 maggio 2024, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/2024
- Data di deposito
- 13 maggio 2024
- Data di decisione
- 16 aprile 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-quinquies, comma 1, decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020
- legge n. 70 del 25 giugno 2020
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 24, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 3, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 46181
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea può costituire parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la disposizione censurata ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea – ciò che, a sua volta, condiziona, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti – con onere a carico del rimettente di illustrare le relative ragioni. Tuttavia, le norme della Carta possano essere utilizzate, anche al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, come criteri interpretativi degli stessi parametri costituzionali pertinenti. (Precedenti: S. 219/2023 – mass. 45887; S. 183/2023 – mass. 45796; S. 33/2021 – mass. 43635).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 CDFUE, dell’art. 2-quinquies, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede che l’autorizzazione ai colloqui con i figli minori non può essere concessa più di una volta alla settimana nel caso di detenuti per reati ex art. 4-bis ordin. penit. per i quali tuttavia non sussiste il divieto di concessione dei benefici ivi previsto. Il rimettente non ha, infatti, illustrato le ragioni per le quali la disposizione censurata ricadrebbe nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea. Ciò non impedisce che le norme della Carta possano essere utilizzate, anche al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, come criteri interpretativi degli stessi parametri costituzionali pertinenti).
Massima n. 46182
Il difetto di coerenza interna al sistema tra le scelte discrezionalmente compiute dal legislatore è vizio espressivo di una violazione dell’art. 3 Cost., il cui contenuto minimo è costituito dall’imperativo di eguale trattamento di casi simili. (Precedenti: S. 46/2024 – mass. 46029).
Massima n. 46183
Ogni misura che, a parità di pena inflitta, deroga in peius al regime penitenziario “ordinario” può trovare legittimazione sul piano costituzionale – al cospetto della necessaria finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. – soltanto in quanto sia necessaria e proporzionata rispetto al contenimento di una speciale pericolosità sociale del condannato e non invece, tout court, in chiave di ulteriore punizione in ragione della speciale gravità del reato commesso. È, infatti, la misura della pena che nel nostro ordinamento deve riflettere la gravità del reato, non già la severità del regime penitenziario. (Precedenti: S. 149/2018 – mass. 39985; S. 97/2020 – mass. 42965; S. 351/1996).
Massima n. 46184
Il meccanismo preclusivo posto dall’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. riposa sulla presunzione che, anche dopo l’ingresso in carcere, i collegamenti con l’organizzazione criminale siano mantenuti ed attuali, ricavandosene la permanente pericolosità del condannato, con conseguente inaccessibilità ai benefici penitenziari normalmente disponibili agli altri detenuti. In quest’ottica, la collaborazione processuale costituisce una sorta di prova legale della rottura del vincolo associativo rispetto al singolo detenuto, che a sua volta segnala l’inizio del suo percorso rieducativo, aprendo la strada alla successiva concessione dei vari benefici penitenziari. (Precedenti: S. 253/2019 - mass. 41928; O. 97/2021 - mass. 43874).Ogniqualvolta il legislatore ritenga superata – per effetto della collaborazione processuale, ovvero sulla base di puntuali accertamenti in punto di fatto – la presunzione di persistente sussistenza del vincolo tra il condannato per un delitto di cui all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. e l’associazione criminale, e dunque di una persistente pericolosità del condannato stesso, vengono meno al contempo le ragioni di una disciplina penitenziaria derogatoria sfavorevole rispetto a quella valevole per la generalità degli altri condannati. I detenuti per reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. sono, infatti, esclusi dalle regole ordinarie che vigono per la generalità degli altri detenuti soltanto nella misura in cui ad essi risulti in concreto applicabile la presunzione (meramente relativa) di persistenza dei legami con l’associazione criminosa, e dunque di pericolosità sociale ancora attuale. Laddove tale presunzione non operi, non v’è ragione per escluderli dall’applicazione delle regole ordinarie ovvero per sottoporli a regole più restrittive.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 2-quinquies, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, come conv., nella parte in cui – nel disciplinare in senso più restrittivo la corrispondenza telefonica del detenuto aggiuntiva o “supplementare” rispetto a quella già prevista dall’art. 39 reg. penit. – non distingue tra i detenuti o internati per delitti di cui all’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, ordin. penit. La disposizione censurata dal Magistrato di sorveglianza di Padova – nel disciplinare le telefonate “supplementari” con i figli minori o portatori di disabilità grave, ovvero familiari o persone affettivamente legate ricoverati presso strutture ospedaliere, prevedendo una telefonata giornaliera per la generalità di detenuti e una sola telefonata settimanale per tutti i detenuti per delitti di cui all’art. 4-bis – equipara, infatti, irragionevolmente i detenuti per delitti di cui all’art. 4-bis cui non si applica il divieto di benefici ivi previsto a coloro che ne sono, invece, esclusi in quanto presunti socialmente pericolosi. L’intera logica sottostante il sottosistema imperniato sull’art. 4-bis ordin. penit. avrebbe piuttosto imposto di equiparare la categoria in esame alla generalità dei detenuti e internati. Inoltre, la disciplina è ictu oculi distonica rispetto a quella della corrispondenza telefonica “ordinaria”, dettata dall’art. 39 reg. penit., che prevede per la generalità dei detenuti una telefonata alla settimana con i congiunti e i conviventi e un regime più restrittivo, di due telefonate al mese, per quei soli detenuti per i delitti di cui all’art. 4-bis per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto. A fronte di tale regola appare particolarmente irragionevole la drastica riduzione delle possibilità di corrispondenza telefonica proprio con le speciali categorie di familiari elencate nella disposizione censurata rispetto alle quali è invece importante assicurare la possibilità di contatti; e ciò, segnatamente, per quanto riguarda il rapporto con i figli minori, che il vigente ordinamento penitenziario – in armonia con l’art. 31 Cost. e gli obblighi internazionali in materia di tutela dell’interesse preminente del minore – mira quanto più possibile a preservare nonostante le inevitabili limitazioni discendenti dall’esecuzione della pena). (Precedente: S. 105/2023 – mass. 45659).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2024
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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