Corte costituzionale
Sentenza n. 83/2024
Corte cost., sent. 10 maggio 2024, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/2024
- Data di deposito
- 10 maggio 2024
- Data di decisione
- 19 marzo 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:83
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46131
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – dell’art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà. L’ordinanza di rimessione reca solo un cursorio e apodittico richiamo ai principi di inviolabilità del diritto di difesa e del giusto processo, senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno della loro ipotizzata violazione. (Precedenti: S. 198/2023 - mass. 45835; S. 186/2023 - mass. 45780; S. 46/2023 - mass. 45416).
Massima n. 46132
Il giudizio abbreviato e il patteggiamento costituiscono istituti nettamente differenziati, non solo sul piano delle connotazioni astratte, ma anche degli effetti pratici e, dunque, non sono utilmente comparabili al fine di annettere violazioni dell’art. 3 Cost. alle discrepanze tra le rispettive discipline. (Precedenti: O. 455/2006 - mass. 30890; S. 135/1995 - mass. 21349; O. 320/1991 - mass. 17453; S. 81/1991- mass. 16984; S. 66/1990 - mass. 15168).
Massima n. 46133
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà. La scelta operata con la legge n. 103 del 2017 – di incrementare alla metà la riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato quando si proceda per contravvenzioni, senza operare un corrispondente aumento dello sconto di pena connesso al patteggiamento – è espressione dell’ampia discrezionalità che compete al legislatore nella disciplina degli istituti processuali, nella specie non irragionevolmente esercitata. L’incremento in questione, infatti, se accresce l’incentivo all’accesso al giudizio abbreviato, non appare tale da compromettere, di riflesso, la convenienza del patteggiamento – e con essa la sua capacità deflattiva – tenuto conto della diversa struttura di tale ultimo rito, che consente all’imputato di incidere in modo diretto sulla quantificazione della pena irrogata, e dell’insieme degli ulteriori vantaggi che esso assicura, peraltro significativamente estesi dal d.lgs. n. 150 del 2022. (Precedenti: S. 67/2023 - mass. 45524; S. 230/2022; S. 74/2022 - mass. 44756; S. 95/2020 - mass. 42971; S. 155/2019 - mass. 41420; O. 455/2006 - mass. 30890).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Marsala, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Marsala, in composizione monocratica, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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