Corte costituzionale
Sentenza n. 77/2024
Corte cost., sent. 6 maggio 2024, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/2024
- Data di deposito
- 6 maggio 2024
- Data di decisione
- 7 marzo 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 36, comma 2, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
Parametri
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 46112
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., l’art. 36, commi 1 e 2, della legge n. 449 del 1997, che, nel fornire un’interpretazione autentica dell’art. 8, comma 12, della legge n. 537 del 1993, ha attribuito un effetto retroattivo alla deliberazione del CIPE del 25 febbraio 1994 sui prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, dettando parametri irragionevolmente difformi da quelli disposti per il futuro e “sterilizzando” gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 118 del 1997, che aveva annullato tale deliberazione e posto le basi per future azioni di risarcimento. La disposizione censurata dallo stesso Consiglio di Stato integra un uso palesemente improprio della funzione legislativa, perché, in assenza di ragioni imperative di interesse generale, introduce una norma a efficacia retroattiva, incidendo su giudizi di cui era parte la stessa amministrazione pubblica, al precipuo fine di vanificarne o, comunque, condizionarne l’esito, anche con riferimento ai collegati profili risarcitori. (Precedenti: S. 4/2024 - mass. 45974; S. 145/2022 - mass. 44840; S. 174/2019 - mass. 42433; S. 12/2018 - mass. 39752).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2024
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze