Corte costituzionale

Sentenza n. 63/2024

Corte cost., sent. 19 aprile 2024, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/2024
Data di deposito
19 aprile 2024
Data di decisione
21 febbraio 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 332, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  • art. 1, comma 774, legge n. 197 del 29 dicembre 2022

Parametri

Massime

Massima n. 46088

Gli interventi legislativi che incidono sull’assetto finanziario degli enti territoriali non devono essere considerati in maniera atomistica, ma nel contesto delle altre disposizioni di carattere finanziario. (Precedenti: S. 83/2019 - mass. 42072; S. 205/2016 - mass. 39039).Lo Stato può imporre limitazioni all’autonomia di spesa degli enti territoriali, anche nell’esercizio di una propria competenza legislativa, purché tali limitazioni abbiano portata transitoria. (Precedenti: S. 103 del 2018 - mass. 41696; S. 169/2017; S. 43/2016 - mass. 38756; S. 156/2015 - mass. 38492; S. 23/2014; S. 236/2013; S. 139/2012 - mass. 36353-36364; S. 159/2008 - mass. 32446; S. 417/2005 - mass. 29945-29946; S. 36/2004 - mass. 28277).L’autonomia finanziaria degli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa, potendo le risorse disponibili subire modifiche, anche in diminuzione, purché simili riduzioni non producano uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa. Grava sulla parte ricorrente, in ogni caso, l’onere di provare l’irreparabile pregiudizio lamentato: ciò, anche attraverso la produzione di dati finanziari analitici correlati ai profili disfunzionali censurati. (Precedenti: 220/2021 - mass. 44294; S. 76/2020 - mass. 43279; S. 143/2017 - mass. 40081-40082; S. 246/2012 - mass. 36705).

Massima n. 46089

È esclusa l’operatività degli strumenti procedimentali della leale collaborazione in relazione al procedimento legislativo, ancor più in ambiti riconducibili a una competenza legislativa esclusiva dello Stato. (Precedente: S. 6/2023 - mass. 45275; S. 137/2018 - mass. 41373; S. 237/2017 - mass. 41629).

Massima n. 46090

L’art. 119 Cost. presuppone un modello di perequazione integralmente verticale, vale a dire fondato esclusivamente sullo stanziamento di risorse statali, solo al quinto comma, il quale attribuisce chiaramente allo Stato il compito di destinare risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali a favore di determinati enti territoriali, quando lo richiedano, tra l’altro, gli obiettivi di promuovere lo sviluppo economico, di coesione e solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, o infine, di garantire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. (Precedenti: S. 71/2023 - mass. 45470; S. 123/2022 - mass. 44989).

Massima n. 46091

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse, dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5, 114, 119, primo e quarto comma, e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 332, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui pone a carico del bilancio dei comuni gli oneri derivanti dal riconoscimento – anche in favore dei dipendenti di tali enti – dell’emolumento accessorio una tantum previsto per il personale statale dall’art. 1, comma 330, della medesima legge, da corrispondersi per tredici mensilità e determinato nella misura dell’1,5% dello stipendio. L’emolumento previsto dal legislatore statale, temporaneo e circoscritto al trattamento di quiescenza, ha trovato applicazione per un periodo di tempo limitato e ben determinato, motivo per cui la disposizione impugnata presenta natura eccezionale e temporanea, tale da non inficiare l’autonomia politica e finanziaria dei comuni. Il legislatore statale, poi, operando nell’ambito di una propria competenza legislativa esclusiva, riferibile alla materia «ordinamento civile», ha eccezionalmente inteso individuare ex lege uno specifico e temporaneo aumento retributivo, non destinato a essere recepito in sede di contrattazione collettiva e inidoneo, anche sotto questo profilo, a determinare la violazione del coinvolgimento del sistema delle autonomie.

Massima n. 46092

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5, 119, primo, terzo e quarto comma, e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 774, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui aumenta – per il 2023 – la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) nella misura di 50 milioni di euro, rispetto a quanto già previsto dall’art. 1, commi 448 e 449, lettera d-quater), della legge n. 232 del 2016. In un contesto di costante e incrementale ricostituzione della componente verticale del FSC, che ha attenuato le disfunzioni generate dal carattere meramente orizzontale originariamente impresso a tale fondo, la disposizione impugnata, lungi dall’aver ridotto lo stanziamento statale già previsto, lo ha ampliato (sia pur attraverso l’introduzione di una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio). A fronte di questo dato, la Regione avrebbe dovuto assolvere in maniera ancor più rigorosa l’onere di provare il pregiudizio finanziario, mentre non ha chiarito in che modo l’auspicato ulteriore stanziamento abbia effettivamente menomato – quantomeno per i comuni liguri – l’autonomia finanziaria municipale e contraddetto il principio di corrispondenza tra risorse e funzioni di cui all’art. 119, quarto comma, Cost.; né è stato precisato l’impatto concreto del mancato stanziamento sui comuni liguri con più elevata capacità fiscale, in termini di maggiorazione dei trasferimenti “orizzontali” a favore dei comuni in maggiore difficoltà. Del resto, il risultato, auspicato dal ricorso introduttivo, della piena «sterilizzazione» degli effetti derivanti dall’avanzare del criterio perequativo in base ai fabbisogni standard, in luogo del criterio della spesa storica, finirebbe per porsi in contraddizione con l’obiettivo, sotteso alla stessa riforma del federalismo fiscale, di favorire una maggiore efficienza e una migliore qualità della spesa degli enti locali. Infine, non si comprende in che termini e secondo quali modalità lo Stato avrebbe dovuto assicurare il coinvolgimento delle autonomie locali rispetto ad una scelta che è stata effettuata in una sede – quale è quella legislativa – ove non operano gli ordinari meccanismi procedimentali della leale collaborazione. (Precedenti: S. 71/2023 - mass. 45470; S. 220/2021 - mass. 44294).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 332, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promosse, in riferimento agli artt. 5, 114, 119, commi primo e quarto, e 120, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge n. 197 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 5, 119, commi primo, terzo e quarto, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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