Corte costituzionale

Sentenza n. 58/2024

Corte cost., sent. 18 aprile 2024, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/2024
Data di deposito
18 aprile 2024
Data di decisione
6 febbraio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:58

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Molise n. 27 del 31 dicembre 2022

Parametri

Massime

Massima n. 46094

La materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi, quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie nonché la prevenzione di irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci.I precetti dettati dal legislatore statale nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. si collocano contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al principio dell’equilibrio del bilancio ex art. 81 Cost. (Precedente: S. 6/2017 – mass. 39429).I principi dettati nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici si applicano anche al sistema contabile regionale e si configurano come limitazioni necessarie, idonee a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti; l’autonomia delle regioni in questo ambito normativo trova, pertanto, il suo limite nelle disposizioni poste dallo Stato per la salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili, sotto il profilo teleologico, a plurimi parametri costituzionali, quali il coordinamento della finanza pubblica, la disciplina degli equilibri di bilancio di cui all’art. 81 Cost., nonché i principi del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all’art. 97, primo e secondo comma, Cost. (Precedenti: S. 184/2016 – mass. 38970; S. 279/2006).

Massima n. 46095

L’inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari – che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale – coinvolge la legge di approvazione del rendiconto nella sua interezza, non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura. (Precedenti: S. 268/2022 – mass. 45259; S. 49/2018 – mass. 39976).(Nel caso di specie, è dichiarata costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., la legge reg. Molise n. 27 del 2022, che approva il rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2021. La legge regionale impugnata dal Governo presenta un risultato di amministrazione inferiore a quello effettivo in ragione della mancata adozione, in sede di assestamento del bilancio, di adeguate misure volte a rappresentare in maniera corretta il disavanzo da ripianare. Le irregolarità accertate con la sentenza n. 39 del 2024 – ovvero la grave sottostima del risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 che ha condizionato la gestione finanziaria per l’intero esercizio successivo comportando l’indebito ampliamento della spesa – si riflettono sulla legge regionale in esame che viola, pertanto, la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici». La Regione non ha assestato correttamente il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 né per quanto riguarda l’esatta quantificazione del disavanzo complessivo, né per quanto riguarda la quota annuale da ripianare; la mancata applicazione dell’esatto ammontare della quota di recupero del disavanzo comporta pertanto una sottostima della spesa complessiva tale da compromettere l’equilibrio del bilancio 2021 e di quelli successivi; la corretta contabilizzazione e il recupero del disavanzo avrebbero infatti richiesto l’adozione di idonee forme di copertura e di una revisione complessiva dei saldi di bilancio. Né la legge reg. Molise n. 4 del 2023, che ha successivamente rettificato le risultanze contabili relative al rendiconto generale 2021, consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, dal momento che la legge regionale impugnata è rimasta in vigore per un tempo sufficiente a produrre effetti sull’intero ciclo di bilancio). (Precedenti: S. 268/2022 – mass. 45257).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2024

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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