Corte costituzionale

Sentenza n. 54/2024

Corte cost., sent. 29 marzo 2024, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/2024
Data di deposito
29 marzo 2024
Data di decisione
22 febbraio 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:54

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 11, decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019
  • art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019
  • art. 7, comma 2, decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019
  • legge n. 26 del 28 marzo 2019

Parametri

Massime

Massima n. 46071

Non ricorrono i presupposti per la restituzione degli atti al rimettente, affinché valuti lo ius superveniens , qualora sia da escludere che quest’ultimo produca effetti in mitius rispetto alle disposizioni censurate. (Nel caso di specie, da un lato, l’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, non ha prodotto alcun immediato effetto abrogativo del censurato art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, come conv., – recante fattispecie incriminatrici per omesse dichiarazioni e comunicazioni di vincite conseguite al gioco, anche online , correlate al reddito di cittadinanza, Rdc – rinviato espressamente di un anno; dall’altro lato, con l’art. 13, comma 3, del d.l. n. 48 del 2023, come conv., il legislatore ha chiaramente escluso il prodursi di una abolitio criminis , come peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità già formatasi). ( Precedente: S. 112/2019 - mass. 42621 ).

Massima n. 46072

Sono dichiarate inammissibili, per integrale difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost., dal GUP del Tribunale di Foggia, degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui prevedono e sanzionano le omesse dichiarazioni di vincite di gioco nei due anni precedenti la presentazione della domanda e nell’anno di effettiva erogazione del reddito di cittadinanza (Rdc). Nonostante l’ordinanza menzioni cumulativamente quattro parametri costituzionali, contiene una illustrazione adeguata soltanto in riferimento a due di essi, lasciando del tutto immotivate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost. ( Precedenti: S. 198/2023 - mass. 45835; S. 186/2023 - mass. 45780; S. 46/2023 - mass. 45416 ).

Massima n. 46073

In materia penale, è necessaria una particolare attenzione sul rispetto dei requisiti minimi di chiarezza e precisione che debbono possedere le disposizioni incriminatrici, in forza – in particolare – del principio di legalità e tassatività di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., da cui deriva un imperativo costituzionale, rivolto al legislatore, di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati. Sottesi al principio di legalità e tassatività vi sono, infatti, due obiettivi fondamentali consistenti, per un verso, nell’evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta. (Precedenti: S. 110/2023 - mass. 45588; S. 98/2021 - mass. 43904; S. 327/2008 - mass. 32824; S. 96/1981 - mass. 9496). Ai fini della verifica del rispetto del principio di tassatività di cui all’art. 25 Cost., la giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che l’impiego, nella formula descrittiva dell’illecito, di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus del suddetto parametro costituzionale, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice di stabilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. (Precedenti: S. 141/2019 - mass. 41826; S. 25/2019 - mass. 41559; S. 172/2014 - mass. 38019; S. 282/2010 - mass. 34927; S. 21/2009 - mass. 33140; S. 5/2004 - mass. 28182). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all’art. 25 Cost., dal GUP del Tribunale di Foggia, degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., laddove si utilizza la locuzione «informazioni dovute» per punire mendacio e omissioni informative, commesse da chi chiede di accedere al beneficio del reddito di cittadinanza, Rdc, nonché l’omessa comunicazione delle variazioni reddituali e patrimoniali successive che determinano la perdita o la riduzione dell’importo erogato. Nonostante una complessa serie di rimandi normativi, l’ordinamento consente di individuare con precisione le informazioni dovute – escludendo, pertanto, la contraddizione con il principio di tassatività. In relazione, poi, alle modalità con cui le variazioni del reddito del beneficiario conseguenti alle vincite vanno comunicate, seppur queste ultime sono menzionate soltanto nel modello ministeriale, proprio a tale modalità fa espresso riferimento l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., motivo per cui il beneficiario del Rdc, destinatario della fattispecie incriminatrice, è in grado di conoscerle al fine di informare l’INPS).

Massima n. 46074

Il reddito di cittadinanza (Rdc), pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale; a tale prevalente connotazione si collegano, coerentemente, la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, il cui inadempimento implica la decadenza dal beneficio. ( Precedenti: S. 34/2022 - mass. 44682-44683; S. 19/2022 - mass. 44526; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 126/2021 - mass. 44004; S. 7/2021 ).

Massima n. 46075

È la ludopatia in sé, e non la povertà che ne scaturisce, a costituire uno di quegli ostacoli di fatto che è compito della Repubblica rimuovere; questo è vero specialmente nei confronti delle componenti più deboli e meno facoltose della società, che sono i principali soggetti al centro dell’attenzione dell’art. 3, secondo comma, Cost. ( Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44240; S. 27/2019 - mass. 41656; S. 108/2017 - mass. 40109 ).

Massima n. 46076

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal GUP del Tribunale di Foggia in riferimento all’art. 3, secondo comma, Cost., degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui sanzionano le omesse dichiarazioni, relative al reddito di cittadinanza (Rdc), di vincite lorde al gioco d’azzardo, senza consentirne nemmeno la deduzione, ove le stesse siano state a loro volta giocate senza ottenere alcuna vincita netta, ma, anzi, una perdita. Per chi è già titolare della misura, l’ordinamento prescrive il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità: pertanto, il principio di eguaglianza sostanziale, alla cui attuazione il Rdc è riconducibile, non può essere invocato nell’interesse di chi ha travolto le regole fondamentali dell’istituto, alterandone così la natura. Per i richiedenti, il Rdc risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere. Non si può pretendere, infatti, che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa voluttuaria, quale quella della giocata conseguente alla vincita derivante da giochi on line, e il legislatore non irragionevolmente ha escluso che sia compito della Repubblica quello di assegnare tale misura a chi, poco prima, si è rovinato con il gioco. A ragionare altrimenti, non solo si rischierebbe di alimentare la ludopatia in chi ancora ne soffre, ma anche di creare, in ogni caso, una rete di salvataggio che si risolverebbe in un deresponsabilizzante incentivo al gioco d’azzardo, i cui rischi risulterebbero comunque coperti dal beneficio statale del Rdc.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 25 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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