Corte costituzionale

Sentenza n. 48/2024

Corte cost., sent. 25 marzo 2024, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/2024
Data di deposito
25 marzo 2024
Data di decisione
6 marzo 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:48

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46087

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 529 cod. proc. pen., nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l’agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso. Non sussiste un vincolo costituzionale che imponga di introdurre, nei termini richiesti dal rimettente, una causa di improcedibilità fondata sul dolore patito dal reo – inteso come “pena naturale” – per la morte del familiare colposamente cagionata. Il riferimento nel petitum ai «reati colposi» è infatti talmente generico da ricomprendere tutte le ipotesi di colpa, pure ontologicamente diverse, tra cui quelle basate su una posizione di garanzia qualificata, come la colpa specifica e professionale, e anche fattispecie contravvenzionali (come, nella specie, quelle per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori), svilendone la funzione preventiva. Inoltre, il rimando alla nozione penalistica di «prossimo congiunto» (art. 307, quarto comma, cod. pen.) – che si estende ben oltre la famiglia nucleare, fino a includere rapporti di parentela in linea collaterale di grado inferiore al secondo (come quello di specie, tra zio e nipote), e persino vincoli di affinità – è troppo ampio perché possa postularsi tra il reo e la vittima un rapporto affettivo di un’intensità tale, in base all’ id quod plerumque accidit , da far presumere l’equivalenza sostanziale tra pena naturale e pena giuridica. Infine, non vi sono ragioni costituzionali per le quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva. ( Precedente: S. 120/2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 529 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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