Corte costituzionale
Sentenza n. 47/2024
Corte cost., sent. 25 marzo 2024, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/2024
- Data di deposito
- 25 marzo 2024
- Data di decisione
- 24 gennaio 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017
- art. 10, comma 1, decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017
- legge n. 48 del 18 aprile 2017
- art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017
Parametri
- art. 16, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 2, Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali n. 4
Massime
Massima n. 46031
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 16 della Costituzione, degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., i quali prevedono che, contestualmente all’accertamento delle condotte illecite di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9, l’organo accertatore ordini al trasgressore l’allontanamento per quarantotto ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Il giudice a quo è investito del processo penale nei confronti di una persona imputata della contravvenzione prevista dall’art. 10, comma 2, del citato decreto-legge; egli non è, dunque, chiamato ad occuparsi degli ordini di allontanamento che hanno preceduto tale divieto.
Massima n. 46032
In materia di misure di prevenzione, deve attribuirsi alla parola “sicurezza” il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale; è l’“ordinato vivere civile”, che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico. (Precedente: S. 2/1956 - mass. 15).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU –, dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., il quale, nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’art. 9, commi 1 e 2, prevede che il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso a una o più delle aree di cui all’art. 9 – c.d. DASPO urbano. Nel contesto della norma censurata il termine «sicurezza» può e deve essere inteso nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose. Affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell’area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione di reati, sulla base di un giudizio prognostico, di tipo probabilistico, sulla futura condotta del soggetto che vi è sottoposto. Quanto, infine, alla censura riferita alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, la condotta ex art. 9, comma 1, è individuata in modo sufficientemente chiaro e puntuale, mentre il concorrente requisito rappresentato dal pericolo per la sicurezza, deve ritenersi evocativo delle condizioni dell’ordinata convivenza civile, in particolare tramite la prevenzione dei reati). (Precedente: S. 195/2019 - mass. 42764).
Massima n. 46033
Allo stesso modo dell’individuazione delle condotte punibili, anche la selezione delle condotte cui annettere misure a carattere preventivo del genere considerato rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è sindacabile, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. (Precedenti: S. 212/2019 - mass. 42706; S. 229/2015 - mass. 38599; S. 250/2010 - mass. 34825)(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da cento a trecento euro chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle aree considerate; e che, contestualmente all’accertamento della condotta illecita, ordina inoltre al trasgressore l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. La selezione delle condotte alla cui reiterazione può conseguire la misura del divieto di accesso, effettuata tramite la norma censurata, è ispirata all’intento di individuare quelle tipologie di comportamenti che, sulla base dell’esperienza concreta, il legislatore ha ritenuto che contribuiscano maggiormente a generare un clima di insicurezza in determinate aree urbane, e che si caratterizzano per una indebita e prolungata occupazione di spazi nevralgici ai fini della mobilità o interessati, comunque sia, da rilevanti flussi di persone).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, sollevata, in riferimento all'art. 16 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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