Corte costituzionale
Sentenza n. 27/2024
Corte cost., sent. 27 febbraio 2024, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/2024
- Data di deposito
- 27 febbraio 2024
- Data di decisione
- 23 gennaio 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 115, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
- art. 1, comma 116, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
- art. 1, comma 117, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
- art. 1, comma 118, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
- art. 1, comma 119, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 1, decreto legislativo n. 320 del 22 aprile 1994
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 46004
[Nei giudizi in via principale] sono ammissibili questioni di legittimità costituzionale, promosse in via cautelativa, purché prospettino una interpretazione condivisibile delle disposizioni impugnate. (Precedenti: S. 58/2021 – mass. 43758; S. 37/2021 – mass. 43649; S. 177/2020 – mass. 43367; S. 144/2020 - mass. 43236).
Massima n. 46005
Il ricorso deve indicare le specifiche ragioni a sostegno delle asserite violazioni, anche in riferimento [nel caso delle regioni ad autonomia speciale] al giudizio di preferenza che, in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 [c.d. clausola di maggior favore], farebbe ravvisare nei parametri costituzionali evocati una maggiore autonomia rispetto a quella garantita dalle relative disposizioni statutarie. (Precedenti: S. 151/2017 – mass. 41352; S. 254/2015 – mass. 38654; O. 250/2007 – mass. 31501).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dell’art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, che – al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, c.d. “caro bollette” – ha istituito, per il 2023, un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano determinate attività in tale settore. Il ricorso omette del tutto di indicare le specifiche ragioni a sostegno di tali violazioni, tralasciando anche quelle relative al giudizio di preferenza di cui al citato art. 10).
Massima n. 46006
Il sistema di finanziamento per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome risulta, in concreto, più favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti di autonomia, considerando che tali regimi, anche nell’ultimo trentennio, si sono spesso sviluppati in modo da risultare il frutto di stratificazioni contingenti. (Precedenti: S. 355/1994 – mass. 20918).La provvista assegnata alla Regione autonoma Valle d’Aosta – cui, in base agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 690 del 1981 è assegnato il gettito percetto nel territorio della quasi totalità delle imposte statali esistenti, sicché il regime finanziario è in grado di garantire risorse in modo sostanzialmente indipendente dallo sforzo fiscale autonomo richiesto agli abitanti della stessa – è anche diretta a compensare gli svantaggi strutturali propri del territorio montano, nonché a finanziare funzioni ulteriori rispetto a quelle assegnate alle regioni ordinarie.Le disposizioni che delineano il regime finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta non possono essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica; ciò al fine di evitare una tensione nel rapporto tra principio unitario e principio autonomistico (art. 5 Cost.), che potrebbe mettere in crisi le istanze di solidarietà e di eguaglianza del disegno costituzionale, tralasciando le esigenze di perequazione in favore delle aree più svantaggiate del Paese.Gli interventi della Corte costituzionale non hanno mai esteso le compartecipazioni riconosciute alla Regione autonoma Valle d’Aosta a entrate erariali di nuova istituzione, ma hanno avuto, invece, ad oggetto disposizioni che incidevano su imposte pacificamente alla stessa già devolute. (Precedenti: S. 66/2016 – mass. 38799; S. 65/2015 – mas. 38324; S. 241/2012 – mass. 36682).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a, 3, primo comma, lett. f, 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, nonché agli artt. 2, comma 1, lett. b, della legge n. 690 del 1981 e 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, dell’art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 che – al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori – ha istituito, per il 2023, un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano determinate attività in tale settore. Sul gettito di tale contributo straordinario, pur percetto nel territorio regionale, la Regione non può vantare alcuna pretesa, sia perché esso è diverso dall’IRES, cui solo l’art. 2, comma 1, lett. b, della citata legge n. 690 fa riferimento per assegnarle il relativo gettito – dal momento che nessun elemento testuale, analogico o sistematico, consente di estendere tale chiaro riferimento nel senso di includervi altre imposte erariali sul reddito delle persone giuridiche che fossero istituite dallo Stato, nemmeno in forma di addizionale alla stessa IRES; sia perché, in ogni caso, il gettito di quest’ultima, nella misura in cui è spettante alla Regione, non è stato inciso dalla istituzione del contributo di solidarietà. Inoltre, il principio della necessaria relazione tra risorse e funzioni conduce alla constatazione che l’art. 4 della citata legge n. 690 – quando, al comma 3, dispone che sono attribuiti alla Regione «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale» – non può che fare riferimento a quelle imposte minori esistenti al momento in cui esso è stata inserita, nel 2011, non potendo essere riferito a qualsiasi imposta statale istituita, senza limite temporale, dopo tale momento: tale conclusione porterebbe, infatti, a un ingiustificato privilegio finanziario a favore della Regione. Nemmeno, infine, risulta violato il principio della necessaria procedura bilaterale prevista per le modifiche all’ordinamento finanziario, di cui agli artt. 48-bis e 50 dello statuto speciale, in quanto le disposizioni impugnate non stabiliscono alcun contributo di finanza pubblica a carico delle autonomie speciali).
Massima n. 46007
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, in riferimento agli artt. 5 e 120 Cost., dell’art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 che – al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori – ha istituito, per il 2023, un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano determinate attività in tale settore (c.d. “caro bollette”). Le disposizioni impugnate non coinvolgono l’ordinamento finanziario riconosciuto alla Regione, ma introducono una nuova e distinta tipologia di entrata, per cui l’evocazione del metodo pattizio, che sarebbe violato in ragione del mancato coinvolgimento della Regione, non è pertinente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) e all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 5 e 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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