Corte costituzionale
Sentenza n. 25/2024
Corte cost., sent. 26 febbraio 2024, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/2024
- Data di deposito
- 26 febbraio 2024
- Data di decisione
- 7 febbraio 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 95, decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022
Parametri
Massime
Massima n. 46001
Il giudizio di rilevanza esige soltanto la dimostrazione della necessità, da parte del rimettente, di fare applicazione della norma censurata nel processo a quo , e non richiede invece la dimostrazione che l’accoglimento della questione sia effettivamente suscettibile di incidere sull’esito del processo medesimo. Ciò che è essenziale è, piuttosto, la dimostrazione che un eventuale accoglimento inciderebbe quanto meno sull’ iter motivazionale che conduce alla decisione. ( Precedenti: S. 88/2022 - mass. 44803; S. 19/2022 - mass. 44523; S. 202/2021 - mass. 44247 ).
Massima n. 46002
È un principio generale dell’ordinamento, per di più di rango costituzionale, che le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive devono, di regola, essere applicate retroattivamente a tutti i processi in corso.
Massima n. 46003
Una norma non estraibile direttamente dal dato letterale di una disposizione non è incompatibile con esso, laddove si inserisca in uno spazio non regolato in maniera difforme dal legislatore. L’interpretazione analogica è senz’altro consentita in materia processuale penale, a fronte di una lacuna non intenzionale del legislatore e, dove l’intenzione di quest’ultimo appaia quella di assicurare un determinato beneficio – come la possibilità di accedere a pene sostitutive delle pene detentive brevi – a tutti i processi in corso, sino alla loro definizione con sentenza irrevocabile, essa costituisce una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Marsala, sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non consente di presentare al giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20- bis cod. pen. ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto processuale che determina la pendenza in grado di appello va identificato nella pronuncia del dispositivo da parte del giudice di primo grado, garantendo a tutti gli imputati, il cui giudizio sia ancora pendente all’epoca dell’entrata in vigore della disposizione censurata, la possibilità di vedersi applicata una pena sostitutiva – assicurando uniformità di trattamento e rieducazione del condannato, senza vulnus al diritto di difesa. Tale interpretazione non è contra legem , ma analogica, e non è preclusa, ai sensi dell’art. 14 Preleggi , nemmeno dal carattere transitorio della disposizione censurata, la quale non è eccezionale ma, all’opposto, espressiva del principio generale che impone di applicare retroattivamente le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive a tutti i processi in corso). ( Precedenti: S. 5/2024 )
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Marsala, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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