Corte costituzionale
Sentenza n. 23/2024
Corte cost., sent. 23 febbraio 2024, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/2024
- Data di deposito
- 23 febbraio 2024
- Data di decisione
- 10 gennaio 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 4, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 45996
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Bari in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che, nel procedimento davanti al giudice di pace, l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione sia trattata in udienza camerale, con la presenza del difensore della persona sottoposta alle indagini, o che quest’ultima ne sia quantomeno informata al fine di garantire il contraddittorio, anche in via cartolare. La norma censurata attiene a una fase del procedimento – le indagini preliminari – anteriore e distinta rispetto a quella di cui il rimettente è investito. Il giudice a quo , in particolare, non indica in relazione a quale evenienza propria della fase dibattimentale egli debba, a propria volta, applicare la norma censurata e in quale modo la pronuncia additiva richiesta sia suscettibile di incidere sullo svolgimento di tale fase.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2024
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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