Corte costituzionale
Sentenza n. 22/2024
Corte cost., sent. 22 febbraio 2024, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/2024
- Data di deposito
- 22 febbraio 2024
- Data di decisione
- 23 gennaio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
Parametri
Massime
Massima n. 45963
In presenza di una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, tanto più quando sia attinente ad un presupposto di rilevanza della questione e non già direttamente alla disposizione censurata, la norma espressa dal diritto vivente è assunta come tale dalla Corte costituzionale senza che rilevino eventuali dubbi in ordine all’esattezza dell’interpretazione.
Massima n. 45964
Tenendo conto del grado di specificità dei principi e criteri direttivi e della maggiore o minore ampiezza dell’oggetto della delega, la loro interpretazione deve muovere, innanzi tutto, dalla “lettera” del testo normativo, a cui si affianca l’interpretazione sistematica sulla base della ratio legis, che è quella che emerge dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalità che essa persegue. Il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va, infatti, operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante e mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa. (Precedenti: S. 7/2024 - 45939; S. 175/2022- mass. 45026; S. 105/2022 - mass. 44726; S. 231/2021 - mass. 44276; S. 174/2021 - mass. 44204; n. 278/2016 - mass. 39281; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 119/2013 - mass. 37115; S. 153/2014; S. 184/2013; S. 272/2012 - mass. 36774; S. 230/2010 - mass. 34783)Tra l’elemento letterale e quello funzionale-teleologico esiste un rapporto inversamente proporzionale: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo. La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. In sintesi, per definire il contenuto di questa, si deve tenere conto del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono i principi e criteri direttivi della legge di delega e delle finalità che la ispirano; ciò che non solo rappresenta la base e il limite delle norme delegate, ma offre anche criteri di interpretazione della loro portata. (Precedenti: S. 133/2021 - mass. 43963; S. 84/2017 - mass. 41188; S. 194/2015 - mass. 38554).
Massima n. 45965
La delegazione legislativa, possibilità prevista in Costituzione, si pone come deroga del canone opposto secondo cui, in generale, l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, il quale non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria (artt. 76 e 77, primo comma, Cost.); ciò in coerenza con il precetto costituzionale che assegna alle due Camere, collettivamente, l’esercizio della funzione legislativa (art. 70 Cost) e con il tradizionale principio “ordinamentale” della separazione dei poteri (Precedente: S. 98/2023).I principi e criteri direttivi della legge di delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante. Ampi quindi sono il potere e l’attività di “riempimento” normativo conferiti al legislatore delegato, per cui la previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. (Precedenti: S. 166/2023 - mass. 45764; S. 212/2018 - mass. 40849).Ampia è spesso anche la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni europee. Ma, all’opposto, la legge di delega può contenere principi e criteri direttivi molto puntuali e specifici, di tal che il potere di riempimento del legislatore delegato si riduce notevolmente fino talora a restringersi quasi ad un’opera di sostanziale trasposizione, in disposizioni di legge, di regole già contenute nella legge di delega. (Precedente: S. 260/2021 - mass. 44440).La delega legislativa può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega. (Precedenti: S. 142/2020 - mass. 43518; S. 170/2019 - mass. 40717; S. 198/2018 - mass. 41484; S. 182/2018 - mass. 40212).
Massima n. 45966
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alla parola «espressamente». La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, nell’individuare il regime sanzionatorio per i licenziamenti nulli, limita la tutela reintegratoria ai casi di nullità «espressamente previsti dalla legge», così violando il criterio di delega dettato dall’art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014, (c.d. Jobs Act), che, demandando al Governo la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dispone la limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, senza una ulteriore limitazione ai casi di nullità “espressamente” prevista. In tal modo la tutela rappresentata dalla reintegrazione del lavoratore assunto a partire dal 7 marzo 2015 e poi illegittimamente licenziato, è stata limitata alle sole nullità testuali, con esclusione di quelle virtuali. Al contrario, muovendo innanzi tutto dall’interpretazione della legge di delega, rileva che nella “lettera” dell’indicato criterio direttivo manchi del tutto la distinzione tra nullità «espressamente» previste e nullità conseguenti sì alla violazione di norme imperative, ma senza l’espressa loro previsione come conseguenza di tale violazione, con un inedito ribaltamento della regola civilistica dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., che prevede la nullità come sanzione della violazione di norme imperative e la esclude qualora si rinvenga una legge che disponga diversamente; considerazioni convergenti sovvengono anche dal punto di vista dell’interpretazione sistematica. Per effetto di tale pronuncia il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l’espressa e testuale sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque salvo che la legge disponga diversamente. Occorre, però, pur sempre che la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. Va infine ribadito che spetta alla responsabilità del legislatore, anche alla luce delle indicazioni enunciate in più occasioni dalla Corte costituzionale, ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell’avvicendarsi di interventi frammentari). (Precedente: S. 150/2020 - mass. 43444).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza emessa all'udienza del 23 gennaio 2024
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 7 aprile 2023, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2023.
Rilevato che, con atto depositato il 12 luglio 2023, nel giudizio è intervenuta la T. spa che non riveste la qualità di parte del giudizio principale;
che l'interveniente, società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, concessionaria per il trasporto pubblico locale nella Provincia di P., deduce l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per difetto di motivazione e di rilevanza, perché sarebbe fondata sull'erroneo presupposto della perdurante operatività dei consigli di disciplina e, quindi, della nullità del procedimento disciplinare e del licenziamento/destituzione del lavoratore autoferrotranviere comminata dal datore di lavoro senza l'intervento di tale organo;
che la T. spa, con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, precisa di non avere interesse a contrastare l'accoglimento della questione sollevata dal rimettente per eccesso di delega, ma solo a contestare la tesi della sopravvivenza dei consigli di disciplina.
Considerato che l'interveniente suddetta non è parte del giudizio principale;
che l'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che, nei giudizi in via incidentale, «[p]ossono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;
che, come ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 159 del 2019 e n. 237 del 2013; ordinanze allegate alle sentenze n. 130 del 2023, n. 158 del 2020, n. 206 del 2019 e n. 16 del 2017), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di regola, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);
che in questo ambito è ammesso soltanto l'intervento di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura;
che, quindi, l'intervento è ammissibile solo nell'ipotesi in cui l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non derivi, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia di questa Corte produrrebbe sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ordinanze allegate alle sentenze n. 130 del 2023, n. 210 del 2021, n. 158 e n. 30 del 2020, n. 206 e n. 253 del 2019; sentenze n. 180 del 2021 e n. 46 del 2021);
che, alla luce di tali premesse, la T. spa, rinvenendo la ragione fondante del proprio intervento nella semplice analogia della sua posizione sostanziale in una regione diversa da quella della parte convenuta nel giudizio principale, non può ritenersi portatrice di un interesse specifico direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, che ne legittimi l'intervento nel giudizio costituzionale incidentale (sentenza n. 130 del 2023 e n. 106 del 2019; ordinanza n. 191 del 2021);
che l'intervento va pertanto dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio della T. spa.
F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente
Testo integrale
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