Corte costituzionale

Sentenza n. 210/2024

Corte cost., sent. 19 dicembre 2024, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
210/2024
Data di deposito
19 dicembre 2024
Data di decisione
15 ottobre 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett. v), n. 2), legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 2 dicembre 2019
  • art. 65, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 2 dicembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 46569

La potestà residuale in materia di commercio riconosciuta, con la riforma del Titolo V, alle regioni ordinarie si estende, in applicazione della clausola di maggior favore, alle autonomie speciali, sia a quelle dotate di potestà statutaria primaria in tale materia sia a quelle titolari di una competenza concorrente. Ne consegue il carattere cedevole del d.lgs. n. 114 del 1998 che, nel dettare la disciplina generale del settore del commercio, si applica alle sole regioni che non abbiano adottato una propria legislazione in materia. (Precedenti: S. 187/2022; S. 195/2019 - mass. 42765; S. 164/2019 - mass. 41667; S. 98/2017 - mass. 41169; S. 183/2012 - mass. 36496; S. 18/2012 - mass. 36057; S.150/2011 - mass. 35614; S. 247/2010; S. 165/2007).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 4, 5 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell’art. 3, comma 1, lett. v, n. 2, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019 che, nell’ambito dell’attività di commercio su aree pubbliche, definisce la somministrazione di alimenti e bevande come il consumo immediato, escludendo la somministrazione con servizio assistito ai tavoli. Il rimettente – nel lamentare la violazione dell’art. 27, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 114 del 1998 che non prevede un’analoga esclusione – non tiene conto della spettanza alla Provincia autonome di una competenza più ampia, sulla base della competenza residuale regionale in materia di commercio e dell’applicazione della clausola di maggior favore).

Massima n. 46570

Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lett. a), e) e q), Cost., dell’art. 65 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019, come sostituita dall’art. 12, comma 7, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2020 che, nel disporre il rinnovo dodicennale delle concessioni di posteggio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, previsto dall’art. 181, comma 4-bis, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., escluderebbe, in violazione di quest’ultima norma interposta, tale rinnovo nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito ai tavoli. Il rimettente, da un lato, non tiene conto, nella sua argomentazione, della direttiva servizi, recepita dal d.lgs. n. 59 del 2010 (e, in particolare, del fatto che la sua applicabilità al commercio su aree pubbliche, dapprima affermata anche da questa Corte, è stata, poi, esclusa dall’art. 1, comma 686, della legge n. 145 del 2018, quest’ultimo, infine, abrogato dall’art. 11 della legge n. 214 del 2023 che, pur facendo salva la proroga per le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche al 2032, prevede, a regime, procedure selettive per il loro rilascio), né prende posizione sul quadro normativo rilevante, che avrebbe fatto emergere le possibili vie da percorrere. Lo stesso, infatti, – considerato che entrambi i citati artt. 181, comma 4-bis, e 11 appaiono in contrasto con l’art. 12 della “direttiva servizi”, norma self-executing – avrebbe potuto disapplicare tali norme, nell’ambito della causa di sua competenza, o, in alternativa, rimettere a questa Corte la relativa questione. Tale scelta spetta, infatti, al giudice comune in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ferma restando la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale; rinvio che potrà, in ogni caso, essere proposto anche da parte di questa Corte, allorché esistano dei dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione. (Precedenti: S. 181/2024 - mass. 46445; S. 109/2024 - mass. 46220; S. 15/2024 - mass. 45982; S. 44/2020; S. 11/2020 - mass. 42451; S. 20/2019 - mass. 42459; S. 239/2016; S. 39/2016 - mass. 38746; S. 165/2014 - mass. 38006; S. 49/2014 - mass. 37776; S. 98/2013; O. 161/2024).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera v), numero 2), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12 (Codice del commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 4, 5 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) e q), della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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