Corte costituzionale
Sentenza n. 201/2024
Corte cost., sent. 17 dicembre 2024, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/2024
- Data di deposito
- 17 dicembre 2024
- Data di decisione
- 30 ottobre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Calabria n. 8 del 14 marzo 2024
- art. 1, comma 2, legge della Regione Calabria n. 8 del 14 marzo 2024
- art. 1, comma 3, legge della Regione Calabria n. 8 del 14 marzo 2024
- art. 3, comma 1, legge della Regione Calabria n. 8 del 14 marzo 2024
- art. 7, comma 1, lett. c), legge della Regione Calabria n. 8 del 14 marzo 2024
Parametri
Massime
Massima n. 46545
La determinazione dei LEA mira a evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. (Precedente: S. 72/2020 - mass. 43271).L’aggiornamento dei LEA, secondo le procedure e le modalità stabilite e in linea con le indicazioni del progresso scientifico e medico, costituisce un’operazione necessaria e indifferibile, in considerazione della più volte riconosciuta «primazia della tutela sanitaria», nonché della necessità di evitare che i cittadini residenti in regioni sottoposte a piano di rientro siano posti nella condizione di non poter usufruire di prestazioni rivelatesi essenziali alla luce di sopravvenute evidenze scientifiche, a garanzia delle quali il medesimo piano è sottoscritto – e che, peraltro, ove finalizzate all’attività di prevenzione, sono per loro natura in grado di produrre, nel medio-lungo periodo, risparmi di spesa addirittura superiori all’immediato contenimento dei costi. (Precedenti: S. 142/2021; S. 62/2020).
Massima n. 46546
Il piano di rientro, parte integrante di un accordo tra lo Stato e una regione con bilancio sanitario in deficit, è finalizzato, a un tempo, al contenimento della spesa sanitaria e alla garanzia dell’effettività dei LEA, per assicurare la necessaria tutela del diritto fondamentale alla salute. I vincoli contenuti nel piano, sempre nel rispetto dei LEA, vincolano la regione, in quanto costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti: S. 1/2024 - mass. 45902; S. 36/2021 - mass. 43644; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 62/2020 - mass. 43127).Tra i vincoli definiti nel piano di rientro vi è il divieto di effettuare spese non obbligatorie, relative a interventi diversi da quelli in esso individuati. Mentre devono ritenersi obbligatorie le spese inerenti alle prestazioni corrispondenti ai LEA, sono non obbligatorie, e incorrono nel citato divieto, le spese per prestazioni, comunque afferenti al settore sanitario, ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato – anche in considerazione della circostanza che, in condizioni di risorse limitate, il loro uso per prestazioni non obbligatorie mette a rischio la copertura per quelle essenziali. (Precedenti: S. 242/2022 - mass. 45164; S. 161/2022 - mass. 44954; S. 190/2022 - mass. 45053).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., l’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, nella sola parte in cui prevedono che la Regione promuova l’istituzione di ambulatori anche multidisciplinari per la diagnosi e la terapia dell’elettrosensibilità. Mentre le prestazioni individuate per la fibromalgia – riconducibili al genus delle prestazioni extra-LEA, di cui costituiscono una species particolare – non pregiudicano la copertura delle spese a carico del bilancio regionale, in quanto previste e finanziate direttamente dallo Stato attraverso il fondo di cui all’art. 1, comma 972, della legge n. 234 del 2021, nel caso dell’elettrosensibilità generano un incremento di spesa incompatibile con il divieto di spese non obbligatorie. Esse, infatti, attengono a una sindrome diversa e non ancora riconosciuta, quale patologia in senso tecnico, dagli organismi di ricerca medica interni e internazionali, come l’OMS, e stabiliscono prestazioni di diagnosi e cura non comprese fra quelle la cui erogazione è stata prevista e finanziata dal legislatore statale attraverso il predetto fondo, né sono inserite fra le prestazioni essenziali di cui al d.P.C.m. 12 gennaio 2017. Al contempo, va formulato l’auspicio che, a livello statale, si giunga in tempi rapidi, secondo le procedure stabilite e in linea con le indicazioni del progresso scientifico e medico, all’aggiornamento dei LEA, la cui individuazione è ferma al citato decreto del 2017, in ragione della loro stretta correlazione con la primaria esigenza di tutela sanitaria e di garanzia di prestazioni minime da erogare ai cittadini sul territorio nazionale).
Massima n. 46547
Il sistema degli ETS è radicato in una dimensione che attiene ai principi fondamentali della nostra Costituzione, in quanto espressione di un pluralismo sociale rivolto a perseguire la solidarietà, che l’art. 2 Cost. pone tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, e a concorrere all’eguaglianza sostanziale cui si riferisce il secondo comma dell’art. 3 Cost., che della personalità consente lo sviluppo. Esso è altresì chiamato a dare forma concreta al principio di sussidiarietà orizzontale, in virtù del quale le attività di interesse generale ben possono essere perseguite anche da una autonoma iniziativa dei cittadini, che risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese, quale espressione di una rete capillare di vicinanza e solidarietà, in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico preziosi dati informativi, nonché un’importante capacità organizzativa e di intervento. Questa complessiva dinamica produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse, sia di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”. (Precedenti: S. 72/2022 - mass. 44709; S. 52/2021 - mass. 43726-43727; S. 131/2020 - mass. 43495; S. 500/1993; S. 75/1992 - mass. 18194-18195).La disciplina dei soggetti privati, rappresentativi della “società solidale”, che compongono il terzo settore quanto a conformazione, organizzazione e correlazione con le autorità pubbliche secondo regole essenziali a ciò destinate, ricade tipicamente nella competenza statale relativa alla materia “ordinamento civile”. (Precedenti: S. 152/2024 - mass. 46385; S. 52/2021 - mass. 43727; S. 131/2020 - mass. 43495).
Massima n. 46548
Il codice del terzo settore presenta una funzione unificante, diretta a ordinare e a riportare a coerenza la disciplina degli ETS, superando le precedenti frammentazioni e sovrapposizioni e dettando una definizione unitaria contenuta nell’art. 4 del codice che, pur senza operare una indistinta omologazione, tiene insieme diversi enti: sia quelli rientranti in forme organizzative tipizzate, sia quelli “atipici”, purché perseguano senza scopo di lucro le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal codice e risultino iscritti nel registro unico nazionale. (Precedenti: S. 72/2022 - mass. 44710; S. 52/2021 - mass. 43727; S. 131/2020 - mass. 43495).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l, Cost., degli artt. 1, comma 3, 3, comma 1, e 7, comma 1, lett. c, della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, nella parte in cui, prevedendo attività di collaborazione presso ambulatori anche multidisciplinari, di supporto e aiuto ai pazienti, oltre che di informazione e di sensibilizzazione per determinate patologie, ha richiamato solo alcuni tipi di ETS. La ratio e la lettura sistematica della legge reg. Calabria n. 8 del 2024 rende possibile un’interpretazione in linea con il cod. terzo settore e costituzionalmente conforme all’art. 3 Cost.: da un lato, il legislatore regionale, pur avendo richiamato in maniera generica, atecnica e poco accurata, solo alcuni tipi di ETS, non ha tuttavia assegnato a tali espressioni significati preclusivi, bensì meramente esemplificativi, riferibili a quel complesso e variegato arcipelago di soggetti di diritto privato di cui alle previsioni codicistiche; dall’altro lato, le attività individuate ricadono nelle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, lettere b e c, cod. terzo settore, rivelandosi riconducibili a quelle iniziative «di rilevante interesse regionale» che l’art. 4 dello stesso codice attribuisce, espressamente e correttamente, a tutti gli ETS presenti sul territorio regionale che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Neppure il ricorrente riferimento al «volontariato» all’interno delle disposizioni impugnate, pur rivelando un favor nei confronti degli enti che si avvalgono di volontari, assume alcuna valenza discriminatoria, considerato che, ai sensi dell’art. 17 cod. terzo settore, tutti gli ETS possono avvalersi di volontari senza limitazioni – che sono previste solo per l’impresa sociale, non a caso esclusa dall’imputazione di tali attività di interesse generale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali), limitatamente alle parole «e della elettrosensibilità»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, nella parte in cui utilizza l'espressione «alle patologie» anziché «alla patologia», nonché l'espressione «delle malattie» anziché «della malattia»;
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 3, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze