Corte costituzionale
Sentenza n. 198/2024
Corte cost., sent. 13 dicembre 2024, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/2024
- Data di deposito
- 13 dicembre 2024
- Data di decisione
- 15 ottobre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:198
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 19 dicembre 2023
- art. 3, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 19 dicembre 2023
- art. 5, comma 47, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 19 dicembre 2023
Parametri
Massime
Massima n. 46542
Le norme statali che stabiliscono la gratuità delle funzioni rimesse agli amministratori degli enti locali costituiscono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica. Per loro tramite, infatti, il legislatore ha compiuto una scelta di fondo che vincola le regioni, anche ad autonomia speciale, nell’esercizio della propria competenza legislativa concorrente; ciò in modo, peraltro, coerente con la contemporanea previsione dell’elezione indiretta degli organi di vertice dei ridisegnati enti territoriali. (Precedenti: S. 168/2018 - mass. 40131; S. 23/2014 - mass. 37640; S. 151/2012 - mass. 36408).I vincoli di finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l’unità economica della Repubblica; la finanza delle Regioni a statuto speciale è, infatti, parte della finanza pubblica allargata. (Precedenti: S. 141/2024 - mass. 46229; S. 231/2017 - mass. 41851; S. n. 80 del 2017 - mass. 41271; S. 82/2015 - mass. 38365; S. 54/2014 - mass. 37786; S. 229/2011 - mass. 35775; S. 169/2007 - mass. 31307; S. 82/2007 - mass. 31102; S. 417/2005 - mass. 29946; S. 353/2004 - mass. 28862; S. 36/2004 - mass. 28277).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 che istituisce un’indennità in favore dei consiglieri metropolitani, equiparandola, rispettivamente, a quella prevista per i consiglieri del comune capoluogo della città metropolitana ovvero ai componenti della giunta del comune capoluogo, qualora i consiglieri metropolitani non siano o siano investiti da deleghe da parte del sindaco. La disposizione impugnata dal Governo si pone in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica della gratuità per le cariche di consigliere metropolitano, oltreché di sindaco metropolitano e di vicesindaco, legato all’esigenza di ottenere risparmi di spesa dal funzionamento degli enti locali).
Massima n. 46543
Una disposizione di legge è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 3 Cost. quando irrimediabilmente oscura, e pertanto foriera di intollerabile incertezza nella sua applicazione concreta. (Precedenti: S. 110/2023 - mass. 45588).
Massima n. 46544
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 5, comma 47, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 che, sopprimendo il comma 1 dell’art. 3-bis della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020, aveva abrogato la disposizione relativa all’erogazione, da parte della Regione, di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica. Il testo della disposizione impugnata, nella formulazione vigente prima della modifica recata dall’art. 5, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 13 del 2024, non era affetto da un livello di ambiguità così serio da farne discendere la concreta inapplicabilità o la totale incomprensibilità. Inoltre non era violato nemmeno l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla norma interposta di cui all’art. 2-bis del d.l. n. 42 del 2016, come conv., avente ad oggetto il blocco dei finanziamenti, non configurando quest’ultimo un principio fondamentale della materia, di competenza legislativa concorrente, della tutela della salute idoneo a vincolare il legislatore regionale, dal momento che non è ravvisabile una scelta di fondo sistematicamente perseguita dal legislatore in tal senso. La Regione, pertanto, conformemente alle previsioni statutarie, può provvedere, con risorse proprie, al finanziamento delle citate borse di studio. Né era violato, infine, il principio di leale collaborazione – il quale, peraltro, non si impone, di norma, al procedimento legislativo, anche regionale, fatte salve le eccezionali ipotesi, costituzionalmente previste, di concertazione legislativa – in quanto il ricorrente non ha comunque depositato alcun atto ufficiale della Regione dal quale sarebbe ricavabile l’impegno asseritamente violato ad erogare dette borse. (Precedenti: S. 139/2024 - mass. 46223; S. 237/2017 - mass. 41629; S. 112/2023 - mass. 45611; S. 249/2018 - mass. 40625; S. 126/2014 - mass. 37930).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 47, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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