Corte costituzionale
Sentenza n. 181/2024
Corte cost., sent. 19 novembre 2024, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 181/2024
- Data di deposito
- 19 novembre 2024
- Data di decisione
- 30 ottobre 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:181
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 7, decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017
- art. 44, comma 8, decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017
- art. 44, comma 9, decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017
- art. 44, comma 10, decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017
- art. 44, comma 11, decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017
- tabella 37, decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017
- tabella A, decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 14, direttiva CE n. 54 del 5 luglio 2006
Massime
Massima n. 46444
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, di norma circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, si estende anche ai terzi, a condizione che siano titolari di una posizione giuridica che l’esito del giudizio incidentale sia idoneo a pregiudicare in modo immediato e irrimediabile. A corroborare un interesse così caratterizzato, non è sufficiente, tuttavia, che la posizione dei terzi sia regolata dalla stessa disposizione sospettata di illegittimità costituzionale. (Precedenti: ordinanze allegate alle sentenze n. 144/2024, n. 140/2024 e n. 22/2024).(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, nel giudizio costituzionale avente ad oggetto l’art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, l’allegata Tabella 37 e la Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, l’intervento spiegato da S. S., A. R., A. L.M. e E.O. C. Gli intervenienti non sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio; peraltro, la sentenza che ha respinto l’impugnazione da loro proposta è passata in giudicato sicché l’accoglimento delle questioni sollevate non potrebbe comunque produrre conseguenze immediate e dirette sul rapporto sostanziale).
Massima n. 46445
Il giudice, ove ravvisi l’incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione dotato di efficacia diretta, può non applicare la normativa interna, all’occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. Nei casi di “doppia pregiudizialità” è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice la scelta di quale strada percorrere, dovendosi escludere l’antitesi oppure un ordine di priorità fra tali strumenti, i quali entrambi garantiscono il primato del diritto dell’Unione, uno dei capisaldi dell’integrazione europea. (Precedenti: S. 67/2022 - mass. 44764; S. 269/2017 - mass. 41943; S. 170/1984 - mass. 9754; O. 217/2021 - mass. 44359; O. 216/2021 - mass. 44273; O. 182/2020 - mass. 43382).Il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e lo scrutinio di legittimità costituzionale si collocano in un sistema improntato al concorso di rimedi e perciò destinato ad arricchire gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, ad escludere ogni preclusione. E ciò in un contesto che vede tanto il giudice comune quanto la Corte costituzionale impegnati a dare attuazione al diritto dell’Unione europea nell’ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze. Il sindacato accentrato di costituzionalità, pertanto, non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera a costruire tutele sempre più integrate. (Precedenti: S. 15/2024 - mass. 45984; S. 149/2022 - mass. 44925; S. 20/2019 - mass. 42459).La dichiarazione di illegittimità costituzionale offre un surplus di garanzia al primato del diritto dell’Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione, mediante la possibilità di addivenire alla rimozione dall’ordinamento, con efficacia vincolante, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell’Unione europea. La declaratoria di illegittimità costituzionale, proprio perché trascende il caso concreto da cui ha tratto origine, salvaguarda, così, la certezza del diritto, valore di sicuro rilievo costituzionale. (Precedenti: S. 146/2024 - mass. 46355: S. 15/2024).
Massima n. 46446
L’art. 3, primo comma, della Costituzione pone un principio avente un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso – al pari della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali – costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone; il legislatore può, tuttavia, tener conto, nell’interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purché non resti infranto il canone fondamentale dell’eguaglianza giuridica. (Precedenti: S. 163/1993 - mass. 19539; S. 56/1958 - mass. 652).La parità di trattamento tra uomo e donna è (anche) un principio fondamentale del diritto comunitario, per cui le eccezioni devono essere limitate alle attività professionali che necessitano l’assunzione di una persona di un determinato sesso data la loro natura o visto il contesto in cui si sono svolte, purché l’obiettivo ricercato sia legittimo e compatibile con il principio di proporzionalità.Il principio di eguaglianza e le prescrizioni poste dal diritto dell’Unione europea convergono nel rendere effettiva la parità di trattamento, in una prospettiva armonica e complementare, che consente di cogliere appieno l’integrazione tra le garanzie sancite dalle diverse fonti.(Nel caso di specie è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 14 della direttiva 2006/54/CE, l’art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, dell’allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria. Le disposizioni censurate dal Consiglio di Stato, sez. prima, in sede di parere sul ricorso straordinario al PdR stabiliscono un trattamento differenziato, in base al genere, nella dotazione organica del ruolo degli ispettori del detto Corpo – che si associa alla netta preponderanza della presenza maschile – che non trova alcun riscontro nelle caratteristiche dei compiti svolti. Alla luce dei compiti di direzione e di coordinamento la più esigua rappresentanza femminile non rinviene alcuna ragionevole giustificazione, non trattandosi di un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, nei termini di cui all’art. 14 della direttiva 2006/54/CE. Tale sperequazione non persegue, dunque, un obiettivo legittimo, legato all’esigenza di preservare la funzionalità e l’efficienza del citato Corpo, e confligge con il canone di proporzionalità per l’ampiezza del divario che genera. Tali discriminazioni nell’accesso al ruolo vìolano, inoltre, il diritto delle donne di svolgere, a parità di requisiti di idoneità, un’attività conforme alle loro possibilità e alle loro scelte e di concorrere così al progresso della società. Infine, il sistema, in antitesi col criterio meritocratico, esclude da una collocazione utile in graduatoria anche donne che abbiano conseguito una votazione più elevata – solo perché gli uomini sono rappresentati in misura più consistente nei posti messi a concorso – ingenerando, così, effetti distorsivi che si ripercuotono sull’efficienza stessa dell’amministrazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di S. S., A. R., A. L.M. e E.O. C.;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, commi da 7 a 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», dell'allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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