Corte costituzionale
Sentenza n. 179/2024
Corte cost., sent. 14 novembre 2024, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/2024
- Data di deposito
- 14 novembre 2024
- Data di decisione
- 15 ottobre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:179
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 46472
La questione di legittimità costituzionale è ammissibile quando l’ordinanza di rimessione è argomentata in modo da consentire il controllo “esterno” della rilevanza attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il rimettente afferma di dover applicare la disposizione censurata nel giudizio principale. (Precedenti: S. 94/2023; S. 237/2022; S. 259/2021 - mass. 44433).
Massima n. 46473
La disciplina sull’incompatibilità del giudice trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, presidiati dall’art. 111, secondo comma, Cost., mirando a escludere che questi possa pronunciarsi sull’accusa quando è condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 93/24 - mass. 46187; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 7/2022 - mass. 44517).Per ritenersi sussistente l’incompatibilità endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni, ovvero che: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all’assunzione di una decisione; c) quest’ultima abbia natura non “formale”, ma “di contenuto”, ovvero comporti valutazioni sul merito dell’ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. (Precedenti: S. 93/24 - mass. 46187; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 91/2023 - mass. 45600; S. 64/2022 - mass. 44655).Ai fini dell’incompatibilità deve intendersi per “giudizio” ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito: il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, l’udienza preliminare e talora l’incidente di esecuzione, nonché il decreto penale di condanna. (Precedenti: S. 93/2024 - mass. 46187; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521).La tutela dell’imparzialità è assicurata, mediante una razionale ed esaustiva utilizzazione degli istituti volti ad assicurare il principio del “giusto processo”, ricorrendo, a seconda dei casi, alle incompatibilità ovvero alle ipotesi di astensione e di ricusazione: riferite le prime a situazioni pregiudicanti in astratto, le seconde a situazioni, non tipizzate ex ante dal legislatore, in cui la terzietà e l’imparzialità del giudice risultino compromesse in concreto. (Precedenti: S. 113/2000 - mass. 25223; S. 308/1997 - mass. 23491).La necessità che sia assicurata la garanzia del giusto processo e la connessa tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., postulano – anche per l'esigenza di certezza del diritto – che l’introduzione di una nuova situazione di incompatibilità avvenga con pronuncia di illegittimità costituzionale di tipo additivo. (Precedente: S. 45/2023 - mass. 45424).
Massima n. 46474
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter, comma 3, dello stesso codice. L’omessa previsione – censurata dal Tribunale di Siena – dell’incompatibilità del giudice dell’udienza di comparizione che ha fissato la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso, ma che si trovi poi investito anche del successivo dibattimento, viola i principi di terzietà e imparzialità della giurisdizione, in quanto il giudice è chiamato a decidere sulla base degli atti e secondo una regola di giudizio – la ragionevole previsione di condanna – identica a quella prevista per l’udienza preliminare che, implicando un giudizio sull’utilità del dibattimento nella prospettiva di una sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, crea un evidente rischio di condizionamento nel successivo giudizio. Né è sufficiente a garantire il giusto processo la previsione della mera diversità del giudice dibattimentale rispetto a quello predibattimentale. Violato è anche il principio di uguaglianza per irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare.
Massima n. 46475
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, dello stesso codice. Dall’ampliamento dei casi di incompatibilità, per effetto dell’illegittimità costituzionale dichiarata in via principale, discende la necessità che il principio del giusto processo davanti ad un giudice terzo e imparziale sia assicurato anche con riferimento al giudizio di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, nel caso in cui a seguito di appello del pubblico ministero la corte d’appello non confermi la sentenza ma fissi la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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