Corte costituzionale

Sentenza n. 174/2024

Corte cost., sent. 7 novembre 2024, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
174/2024
Data di deposito
7 novembre 2024
Data di decisione
15 ottobre 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:174

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 19 dicembre 2023
  • art. 124, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
  • art. 7, comma 16, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 19 dicembre 2023
  • art. 37, comma 3, bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018

Parametri

Massime

Massima n. 46402

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, lett. f), statuto reg. Sardegna, l’art. 4, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, nella parte in cui, al n. 1), ha modificato l’art. 124, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente alle parole «degli indici volumetrici e». La disposizione impugnata dal Governo consente gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra siti negli immobili ad uso abitativo, con un aumento delle cubature e un’alterazione degli standard urbanistici, in violazione del parametro evocato, per cui la Regione autonoma è competente nella materia «edilizia ed urbanistica», nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dettate dal legislatore statale, tra cui il parametro interposto evocato (art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942). (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46251; S. 147/23 - mass. 45744; S. 136/2023 - mass. 45626; S. 90/2023 - mass. 45521; S. 17/2023 - mass. 45330).

Massima n. 46403

La concorrenza, che in generale rinviene nell’uniformità di disciplina un valore in sé perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali, a fortiori non tollera regole differenziate a livello locale nelle procedure che danno accesso alla stipula dei contratti pubblici. (Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 283/2009 - mass. 34041).Le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Ne consegue che le regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme. (Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 114/2011 - mass. 35543).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, lett. e, statuto reg. Sardegna, l’art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-bis nell’art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, che ha per oggetto l’offerta tecnica nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La disposizione impugnata dal Governo prevede una causa di esclusione automatica dell’offerta – qualora essa non raggiunga un punteggio minimo pari al 60% del tetto massimo stabilito dalla stazione appaltante per la valutazione di tale componente –, che non lascia alla stazione appaltante alcun margine per una scelta diversa, in violazione dell’art. 108 cod. contratti pubblici, improntato al principio della autonomia di scelta dell’amministrazione aggiudicatrice. Imponendo un inderogabile punteggio minimo dell’offerta tecnica, la disposizione regionale impugnata lede l’autonomia di scelta della stazione appaltante, in violazione dei limiti che derivano dalla necessità di rispettare gli obblighi internazionali, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, in materia di tutela della concorrenza).

Massima n. 46404

Nei giudizi in via principale il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, bensì anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, ma sufficientemente chiara e completa. (Precedenti: S. 155/2023 - mass. 45751; S. 125/2023 - mass. 45698; S. 80/2023 - mass. 45482; S. 135/2022 - mass. 44991).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lett. s, Cost. nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell’art. 4, comma 1, lett. a, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, nella parte in cui, al n. 1, ha modificato l’art. 124, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, consentendo gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali. Il ricorrente in parte non allega alcuna specifica ragione di censura e si limita a indicare i parametri asseritamente violati; in parte non individua alcun parametro interposto; in parte omette una motivazione chiara e adeguata, e non meramente assertiva, sugli specifici termini del conflitto della disposizione impugnata con il parametro evocato).

Massima n. 46405

La censura di violazione del giudicato costituzionale va esaminata per prima, in quanto attinente all’esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione. (Precedenti: S. 151/2024 - mass. 46374; S. 73/2022 - mass. 44611; S. 215/2021 - mass. 44281).La violazione del giudicato costituzionale si configura solo quando la nuova disposizione mantiene in vita o ripristina, anche indirettamente, gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. (Precedenti: S. 151/2024 - mass. 46374; S. 73/2022 - mass. 44611).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 136 Cost., dell’art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-bis nell’art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, che ha per oggetto l’offerta tecnica nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La disposizione impugnata non viola la sentenza costituzionale n. 166 del 2019, perché sebbene rinvii al comma 1 dell’art. 37 della stessa legge regionale n. 8 del 2018, che prevedeva l’istituzione di un Albo telematico dei commissari di gara, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 166 del 2019, ha un contenuto del tutto estraneo all’istituzione dell’Albo indicato, riguardando i requisiti di ammissione dell’offerta tecnica).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie», nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l'art. 124, comma 2, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente alle parole «degli indici volumetrici e»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-bis nell'art. 37 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l'art. 124, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-bis nell'art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 136 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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