Corte costituzionale
Sentenza n. 164/2024
Corte cost., sent. 17 ottobre 2024, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/2024
- Data di deposito
- 17 ottobre 2024
- Data di decisione
- 24 settembre 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 133, comma 1, bis, codice di procedura penale
- art. 7, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 46406
L’accertamento per verificare se il giudice a quo abbia fornito elementi sufficienti per valutare la necessaria applicazione della disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione del giudizio principale presuppone una motivazione non implausibile sulla sussistenza di un rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. (Precedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; S. 50/2014 - mass. 37778; O. 282/1998 - mass. 24061).
Massima n. 46407
Affinché possa pienamente dispiegarsi il suo diritto di difesa l’imputato ha diritto a un pieno accertamento di merito sul contenuto delle accuse rivoltegli. (Precedente: S. 41/2024 - mass. 46056).
Massima n. 46408
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Venezia, sez. pen. dibattimentale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, dell’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, che esclude il potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo del querelante in caso di mancata comparizione all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui ciò integri remissione tacita di querela, ove consentita. Della disposizione censurata è possibile un’interpretazione adeguatrice nel senso che il divieto previsto si applichi solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l’estinzione del reato e non nell’ipotesi in cui, invece, la remissione di querela sia stata ricusata dall’imputato. Rispetto al generale potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo, previsto dal precedente comma 1, il nuovo comma 1-bis introduce, infatti, un’eccezione al fine di escludere che il giudice possa disporre detta misura limitativa della libertà personale a carico del querelante che, non comparendo, abbia manifestato implicitamente la volontà di rimettere la querela. Nella diversa ipotesi in cui, invece, l’imputato ricusi la remissione della querela, a fronte della mancata estinzione del reato che ne consegue, è necessaria una nuova citazione del querelante a una successiva udienza, con indicazione dell’avvenuta ricusazione, affinché possa pienamente dispiegarsi il diritto di difesa, nel merito, dell’imputato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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