Corte costituzionale

Sentenza n. 163/2024

Corte cost., sent. 17 ottobre 2024, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/2024
Data di deposito
17 ottobre 2024
Data di decisione
23 settembre 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:163

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46377

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice del rinvio sul principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento di una precedente decisione, dovendo tale principio trovare ancora applicazione nel giudizio di rinvio. (Precedenti: S. 123/2021 – mass. 43986; S. 222/1018 - mass. 40934; S. 293/2013; S. 197/2010 - mass. 34710; S. 58/1995 - mass. 21854).

Massima n. 46378

Il giudice indicato quale competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di conflitto di competenza può sollevare questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma sulla competenza stabilita dalla Cassazione. Va in questo senso rimeditato il precedente orientamento che ha sinora considerato tali questioni inammissibili per difetto di rilevanza, in ragione dell’autorità di giudicato delle decisioni assunte dalla medesima Corte in materia. La norma sulla competenza stabilita dalla Cassazione, in quanto presupposto della instaurazione e successiva celebrazione del giudizio, non può infatti dirsi ancora (compiutamente) “applicata” al caso concreto e, ove dichiarata costituzionalmente illegittima, il giudice indicato come competente – al pari del giudice del rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento – deve astenersi dal farne applicazione, con conseguente rilevanza della questione sollevata. Diversamente si determinerebbe una “zona d’ombra” nel controllo di costituzionalità, incompatibile con il compito proprio della Corte costituzionale di verificare che la legge, così come interpretata in ultima istanza dalla Corte di cassazione, non si ponga in contrasto con la Costituzione. (Precedenti: S. 111/2023 - mass. 44766; S. 13/2022; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 1/2014; S. 387/1996. Sul precedente orientamento: S. 103/2023; S. 95/2020 - mass. 42966; O. 306/2013 - mass. 37540; O. 222/1997 - mass. 23391; S. 294/1995 - mass. 21729; S. 25/1989 - mass. 12733).

Massima n. 46379

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui – nell’interpretazione risultante dalla sentenza della Corte di cassazione in sede di risoluzione del conflitto di competenza insorto nel giudizio a quo – attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sull’istanza di revoca della sanzione sostitutiva dell’espulsione anche prima dell’accertamento definitivo del reato di illecito reingresso addebitato allo straniero da parte del giudice della cognizione. Diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, la Cassazione nella sentenza citata ha sì indicato nel giudice dell’esecuzione – anziché in quello della cognizione – l’autorità giudiziaria competente a disporre la revoca della misura alternativa, ma non ha precisato se il reato debba essere autonomamente accertato dallo stesso giudice dell’esecuzione, ovvero se quest’ultimo sia tenuto semplicemente a prendere atto del relativo accertamento compiuto, con sentenza definitiva, dal giudice di cognizione competente. Alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, tale alternativa va sciolta nel senso che l’istanza di revoca potrà essere presentata al giudice dell’esecuzione, ed essere da questi accolta, soltanto sulla base dell’accertamento definitivo, da parte del giudice di cognizione, del delitto di illecito reingresso compiuto dallo straniero; risulterebbero altrimenti violati il principio di ragionevolezza, per l’illogica duplicazione di procedimenti, suscettibili di sfociare in esiti contrapposti, nonché il diritto di difesa dell’imputato e la presunzione di non colpevolezza, per l’assenza nel giudizio di esecuzione delle garanzie che connotano invece il giudizio di cognizione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze