Corte costituzionale
Sentenza n. 143/2024
Corte cost., sent. 23 luglio 2024, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/2024
- Data di deposito
- 23 luglio 2024
- Data di decisione
- 3 luglio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 164 del 14 aprile 1982
- art. 31, comma 4, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 46331
Sono dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevate dal Tribunale di Bolzano, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso possa essere un genere diverso dal maschile e dal femminile. Infatti, le questioni eccedono il perimetro del sindacato della Corte costituzionale, anche perché le indicazioni che provengono dagli ordinamenti degli Stati europei e dalle Corti sovranazionali non sono univoche, non potendosi ritenere ancora sussistente un consensus europeo al riguardo. L’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, postulando necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell’ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria, presenti nel diritto di famiglia e dello stato civile, nel diritto del lavoro, o a tutela della riservatezza. Tuttavia, poiché la percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico (art. 2 Cost.), potendo indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, cosicché in vari ambiti della comunità nazionale si manifesta una sempre più avvertita sensibilità nei confronti di questa realtà pur minoritaria – come dimostra, tra l’altro, la pratica delle “carriere alias” in diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria –, ciò pone la condizione non binaria all’attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale.
Massima n. 46332
L’identità di genere, che consente la rettificazione di sesso, è elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (artt. 2 Cost. e 8 CEDU). Al tal fine, il trattamento chirurgico non è prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, bensì possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. (S. 180/2017 - mass. 40360; S. 221/2015; O. 185/2017 - mass. 38590).
Massima n. 46336
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell’autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, censurata dal Tribunale di Bolzano, sez. seconda civile – in sé non manifestamente irragionevole, considerata l’entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici – ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l’ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell’attribuzione di sesso. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l’incidenza sul quadro normativo della evoluzione giurisprudenziale costituzionale e della Corte di cassazione, che ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell’autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. (S. 180/2017 - mass. 40360; S. 221/2015; O. 185/2017 - mass. 38590).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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