Corte costituzionale
Sentenza n. 142/2024
Corte cost., sent. 23 luglio 2024, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/2024
- Data di deposito
- 23 luglio 2024
- Data di decisione
- 8 maggio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 123, comma 11, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 128, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 131, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 15, comma 1, lett. f-bis), legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 23 ottobre 1985
- art. 123, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 123, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 123, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 123, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 123, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 123, comma 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 123, comma 7, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 124, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 124, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 124, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 124, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 125, comma 7, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 126, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 127, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 128, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 133, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 127, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 131, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
Parametri
- art. 3, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 9, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 46251
Sebbene gli interventi di recupero volumetrico perseguano interessi ambientali certamente apprezzabili, quali la riduzione del consumo di suolo e l’efficientamento energetico, le leggi regionali che li consentano debbono prevedere (o così devono essere interpretate) il rispetto tanto della normativa sugli standard urbanistici, quanto del codice dei beni culturali. (Precedenti: S. 147/2023 - mass. 45744; S. 90/2023 - mass. 45521; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 124/2021 - mass. 43935; S. 54/2021; S. 282/2016 - mass. 39408).La deroga regionale agli standard urbanistici, il cui rispetto è stato espressamente imposto anche alla legislazione speciale del Piano casa, è consentita esclusivamente nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali e dunque a condizione che le deroghe siano recepite da strumenti urbanistici attuativi (funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio) e non riguardino singoli edifici. (Precedente: S. 217/2020 - mass 43010).La pianificazione del territorio non è funzionale solo all’interesse all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, ma è rivolta anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, incidenti sul medesimo territorio, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti. (Precedenti: S. 90/2023 - mass. 45521; S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 229/2022 - mass. 45120; S. 219/2021- mass. 44345; S. 202/2021 - mass. 44250).Nei casi in cui una legge regionale regoli non in via eccezionale, bensì a regime, il riutilizzo degli spazi e volumi esistenti va, anzitutto, escluso che tale disciplina possa essere interpretata nel senso di porre “di per sé” una generale deroga alle previsioni dei piani urbanistici e agli standard cui questi devono conformarsi. Piuttosto, secondo un approccio sistematico e una loro lettura costituzionalmente orientata, siffatte normative devono intendersi come naturalmente rispettose della pianificazione.Alla legge regionale – che è fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali – non è impedito in assoluto di consentire interventi in deroga a tali strumenti urbanistici, quantitativamente, qualitativamente e temporalmente circoscritti. In particolare, il legislatore regionale può ragionevolmente conformare, senza vanificare, la funzione pianificatoria per perseguire interessi generali, con una valutazione più ampia delle esigenze proprie di quel territorio. (Precedenti: S. 202/2021 - mass. 44250; S. 124/2021 - mass. 43935; S. 179/2019 - mass. 42813; S. 245/2018 - mass. 40610; S. 160/2016 - mass. 38956; S. 378/2000 - mass. 25647).Ove le leggi regionali consentano deroghe espresse al principio di pianificazione – che vincola anche le regioni a statuto speciale che abbiano competenza primaria in materia urbanistica - esse soggiacciono a un giudizio di proporzionalità da condurre in astratto sulla legittimità dello scopo perseguito dal legislatore regionale e quindi in concreto con riguardo alla necessità, alla adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. Peraltro, ove le norme derogatorie siano inserite in una normativa di tipo stabile, il vaglio di proporzionalità deve essere necessariamente più stringente di quello da condurre su analoghe norme di tipo temporaneo. (Precedente: S. 179/2019 - mass. 42813).
Massima n. 46252
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 123, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all’inciso «degli indici volumetrici e». La disposizione impugnata dal Governo, che disciplina il riutilizzo dei sottotetti, prevedendo, tra l’altro, che tanto gli interventi di riuso quanto quelli di recupero possano creare nuovo volume urbanistico anche mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali, consente espressamente, in via stabile e in termini generali, di disattendere gli standard di densità edilizia fissati dall’art. 4 del decreto assessorile n. 2266/U/1983, o quelli, eventualmente superiori, previsti dai piani urbanistici; ciò senza rispettare le condizioni cui al legislatore regionale è consentito introdurre deroghe alle evocate norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Massima n. 46253
La legislazione sui condoni edilizi va considerata come assolutamente extra ordinem e destinata a operare una tantum in vista di un definitivo superamento di situazioni di abuso. Quanto agli effetti, il condono non elide la situazione di illiceità, ma opera unicamente su due piani e in particolare sul piano penale, perché al ricorrere dei presupposti di legge determina l’estinzione dei reati edilizi e su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria e l’estinzione dell’illecito amministrativo. Ne consegue che per gli immobili abusivi condonati vi è il divieto di riconoscimento di vantaggi edilizi (che esorbitino dagli interventi tesi a preservare l’integrità e la funzionalità delle costruzioni) che assurge a principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica. (Precedenti: S. 119/2024 - mass. 46273; S. 90/2023 - mass 45506; S. 44/2023 - mass 45358; S. 42/2023 - mass 45414; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 181/2021 - mass 44170; S. 70/2008 - mass 32216; S. 238/2000 - mass 25454).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 128, comma 1, lett. a, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all’inciso «condono o». La disposizione impugnata dal Governo, che consente il riutilizzo degli immobili con difformità sanate con condono, viola il divieto di riconoscimento di benefici edilizi per gli immobili abusivi, pur condonati, che assurge a principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica e, come tale, costituisce limite della potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna).
Massima n. 46254
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale per il tramite dell'art. 6 t.u. edilizia, l’art. 131, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui aggiunge la lett. f-bis) all’art. 15, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente all’inciso «pergole bioclimatiche, intese come». La disposizione impugnata dal Governo inserisce nell’elenco delle opere consentite in Sardegna senza titolo abilitativo e senza previa comunicazione, gli interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, che si contraddistinguono per la dotazione di una copertura a lamelle orientabili, ma non retraibili e che pertanto, generano uno stabile spazio chiuso. Per tali caratteristiche strutturali, le pergole bioclimatiche si differenziano dagli altri manufatti, preordinati a ombreggiare lo spazio circostante e a ripararlo da agenti atmosferici, che nella copertura e nell’eventuale chiusura perimetrale non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza e, conseguentemente, non danno vita a nuovi volumi. Dalle differenze strutturali deriva che solo queste ultime coperture sono annoverabili tra gli «elementi di arredo delle aree pertinenziali», che l’art. 6, comma 1, lettera e-quinquies), t.u. edilizia dispensa dalla necessità del titolo abilitativo, mentre le pergole bioclimatiche, assimilabili alle tettoie, richiedono un apposito titolo edilizio.
Massima n. 46255
Nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione. (Precedenti: S. 134/2023 - mass. 45668; S. 58/2023 - mass. 45394; S. 179/2022 - mass. 45073).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. s, e 120 Cost., e all’art. 3, primo comma, lett. f, statuto speciale per la Sardegna – dell’art. 123, commi 1, 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 che rispettivamente danno una prima definizione di sottotetto e ne disciplinano gli interventi di riuso. Né l’atto autorizzativo al ricorso del Consiglio dei ministri, né l’allegata relazione, cui esso rinvia, fanno menzione di tale porzione normativa. La riscontrata omissione comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere le relative questioni e, dunque, la loro inammissibilità.
Massima n. 46256
Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro, le questioni di legittimità, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lett. a) e b); 131, comma 1, lett. a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che rispettivamente disciplinano gli interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti (art. 123, commi 5, 6 7 e 11), gli interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra (art. 124, commi da 1 a 4), gli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza (art. 125, comma 7), dettano norme sulle opere nelle strutture turistiche recettive, (art. 126, comma 1), dettano disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi (art. 127, comma 1), delimitano l’ambito di applicazione di tutte le suddette opere edilizie (art. 128, comma 1, lettere a e b), inseriscono il posizionamento delle pergole bioclimatiche tra le opere che nel territorio sardo possono essere realizzate in regime di edilizia libera (art. 131, comma 1), dettano la disciplina per la valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì (art. 133). Il riscontro della potestà legislativa primaria nella materia «edilizia ed urbanistica» consente di rilevare la palese inconferenza dell’evocazione da parte del ricorrente della violazione dei princìpi fondamentali nella materia «governo del territorio» di cui all’art. 117, comma terzo, Cost., che si riferisce al diverso ambito della potestà legislativa concorrente. (Precedenti: S. 171/2023 - mass 45719; S. 144/2020 - mass 43235).
Massima n. 46257
Nei giudizi in via principale il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (Precedenti: S. 155/2023 - mass.45751; S. 125/2023 - mass.45698; S. 80/2023 - mass. 45482; S. 265/2022 - mass. 45264; S. 259/2022 - mass. 45171; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 24/2022 - mass 44579).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 120 Cost. per mancata osservanza dell’obbligo della pianificazione concertata e condivisa, dell’art. 123, commi 5, 6, 7 e 11, relativo agli interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti, dell’art. 124, commi da 1 a 4, relativo agli interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra, dell’art. 125, comma 7, relativo agli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza, dell’art. 126, comma 1, relativo ad opere nelle strutture turistiche recettive, dell’art. 127, recante disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi, dell’art. 128, comma 1, lettere a e b, che delimita l’ambito di applicazione di tutte le suddette opere edilizie, dell’art. 131, comma 1, nella parte in cui inserisce il posizionamento delle pergole bioclimatiche tra le opere che nel territorio sardo possono essere realizzate in regime di edilizia libera, e dell’art. 133, che detta la disciplina per la valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023. Il ricorrente non ha adempiuto all’onere di dedurre specificamente in quali termini confliggano con l’evocato parametro le disposizioni impugnate, le quali più volte richiamano il piano paesaggistico regionale, e non ne disattendono espressamente le previsioni, ma anzi fissano condizioni volte a salvaguardare i valori dell’ambiente e del paesaggio).
Massima n. 46258
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all’art. 3, primo comma, lett. f), dello statuto speciale, degli artt. 125, comma 7; 127, comma 1, e 128, comma 1, lett. b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che rispettivamente disciplinano gli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza, prevedono disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi, delimitano l’ambito di applicazione delle precedenti opere edilizie disciplinate, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023. Quanto all’art. 125 – relativo agli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza –, il ricorrente non spiega, in alcun modo, come la ristrutturazione oggetto di disciplina, che per sua natura non determina volumi aggiuntivi e non aumenta la superficie calpestabile, comporti cubatura assentibile; quanto all’art. 127, comma 1, – che contiene disposizioni edilizie per le abitazioni principali dei portatori di handicap gravi – la specificità e limitatezza della disciplina imponeva al ricorrente un apposito approfondimento delle ragioni di contrasto con le evocate norme di grande riforma-economico sociale; quanto all’art. 128 – che delimita l’ambito di applicazione di tutte precedenti opere edilizie –, il ricorrente non argomenta minimamente come la norma possa, di per sé, vulnerare i limiti di densità edilizia.
Massima n. 46259
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all’art. 3, primo comma, lett. f), dello statuto speciale – degli artt. 123, commi 5, 6 e 7; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 126, comma 1, e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che rispettivamente forniscono la definizione dei sottotetti, la finalità del recupero e le condizioni per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti anche nella parte di territorio con agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (art. 123, commi 5, 6 e 7); disciplinano gli interventi per il riuso e per il recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra con incremento volumetrico (art. 124, commi da 1 a 4); consentono nelle strutture alberghiere la chiusura con elementi amovibili delle verande e tettoie per un periodo massimo di duecentoquaranta giorni (art. 126, comma 1); promuovono il riordino e la valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì (art. 133). Quanto all’art. 123, benché la definizione di sottotetto adottata sia particolarmente ampia, tuttavia non vi sono elementi che inducano a ritenere che l’ammissione della realizzazione di tale nuova volumetria disattenda, di per sé, i limiti di edificabilità stabiliti dagli standard o dagli strumenti urbanistici; inoltre il legislatore regionale ha sottoposto l’intervento di recupero de quo a più condizioni che garantiscono i valori dell’ambiente e del paesaggio. Quanto all’art. 124, commi da 1 a 4, nel sostenere il superamento delle potenzialità edificatorie con riguardo alla specifica disciplina, il ricorso si limita effettivamente a riportare la definizione legislativa del comma 1 senza dedurre quale sia la specifica norma derogatoria, comunque non rinvenibile nelle disposizioni censurate. Quanto all’art. 126, comma 1, in difetto di elementi letterali e sistematici in senso contrario, risulta piuttosto applicabile la disciplina generale sulle opere stagionali dettata dalla Regione autonoma con l’art. 15 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, la quale risulta coerente con quanto dettato dal t.u. edilizia, e anzi rispetto a questo maggiormente rigorosa; né si riscontra nella disposizione impugnata alcuna proposizione di espressa deroga ai limiti volumetrici stabiliti dagli standard o dalla pianificazione. Quanto all’art. 133, non si rinvengono deroghe di sorta alle norme di riforma economico-sociali che impongono i limiti della densità edilizia, né vi è alcuna deroga al sistema sanzionatorio previsto dal t.u. edilizia per gli immobili non sanabili, né si riscontra il riconoscimento dei benefici volumetrici in favore degli immobili condonati. (Precedente: S. 24/2022 - mass 44575).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, comma 11, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente all'inciso «degli indici volumetrici e»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all'inciso «condono o»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui aggiunge la lettera f-bis) all'art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) limitatamente all'inciso «pergole bioclimatiche, intese come»;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 123, commi 1, 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3, e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all'art. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 125, comma 7; 127, comma 1, e 128, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6 e 7; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 126, comma 1, e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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