Corte costituzionale
Sentenza n. 140/2024
Corte cost., sent. 22 luglio 2024, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/2024
- Data di deposito
- 22 luglio 2024
- Data di decisione
- 3 luglio 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio - Marco D'Alberti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 9-ter, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- legge n. 125 del 6 agosto 2015
- art. 18, comma 1, decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022
- legge n. 142 del 21 settembre 2022
Parametri
- art. 23, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 46360
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere presi in esame questioni o profili di costituzionalità dedotti solo dalle parti e diretti, quindi, ad ampliare o modificare il contenuto delle ordinanze di rimessione. (Precedenti: S. 161/2023 - mass. 45734; S. 228/2022; S. 186/2022; S. 252/2021).
Massima n. 46361
Gli interventi del legislatore che limitano la libertà d’impresa al fine di tutelare l’utilità sociale non possono concretizzarsi in misure tali da condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell’attività economica, sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l’oggetto delle stesse scelte organizzative. (Precedenti: S. 113/2022 - mass. 44773; S. 548/1990 - mass. 16721).Le finalità di utilità sociale perseguite dalle disposizioni vigenti non devono necessariamente risultare da esplicite dichiarazioni del legislatore, essendo sufficiente la rilevabilità di un intento legislativo di perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo, ferma l’esigenza che l’individuazione delle medesime finalità non appaia arbitraria e che le stesse non siano perseguite dal legislatore mediante misure palesemente incongrue. (Precedenti: S. 94/2013; S. 247/2010 - mass. 34818; S. 152/2010 - mass. 34615; S. 167/2009 - mass. 33469; S. 428/2008 - mass. 33062; S. 388/1992 - mass. 18800; S. 63/1991 - mass. 17122; S. 446/1988; S. 46/1963 - mass. 1770).Il bilanciamento tra lo svolgimento dell’iniziativa economica privata e la salvaguardia dell’utilità sociale deve rispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel quadro di una complessa operazione per la quale vengono in evidenza il contesto sociale ed economico di riferimento, le esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa, nonché le legittime aspettative degli operatori. (Precedente: S. 218/2021 - mass. 44288).
Massima n. 46362
Per il rispetto della riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Cost., devono essere indicati compiutamente il soggetto e l’oggetto della prestazione imposta, mentre l’intervento complementare e integrativo da parte della pubblica amministrazione deve rimanere circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della prestazione medesima. (Precedente: S. 269/2017 - mass. 41951).Non contrasta con il principio della riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. l’assegnazione a organi amministrativi non solo di compiti meramente esecutivi, ma anche di quello consistente nel determinare elementi, presupposti o limiti, variamente individuabili, della prestazione stessa, sulla base di dati e valutazioni di ordine tecnico. (Precedenti: S. 27/1979 - mass. 9739; S. 129/1969 - mass. 3377).Il principio della riserva relativa di cui all’art. 23 Cost. non è violato in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, dei limiti e dei controlli che delimitano l’ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione, quando gli stessi siano desumibili dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinare la misura della prestazione di cui trattasi, ovvero quando esista, per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti la prestazione medesima, un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralità di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell’amministrazione. (Precedenti: S. 507/1988 - mass. 9224 e 9227; S. 67/1973 - mass. 6672; S. 21/1969; S. 5/1963 - mass. 1712; S. 51/1960 - mass. 1095; S. 4/1957 - mass. 132-133).La riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., quanto all’entità della prestazione imposta, può considerarsi rispettata qualora essa costituisca il corrispettivo di un’attività il cui valore economico sia determinabile sulla base di criteri tecnici e debba per legge essere determinato in riferimento a tale valore. (Precedente: S. 435/2001 - mass. 26719).
Massima n. 46363
È conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto che si mantenga nell’ambito di un accorto bilanciamento, secondo modalità non implausibili, delle varie e contrapposte esigenze che vengono in rilievo, quali l’autonomia contrattuale della parte pubblica e della parte privata, l’esigenza di continuità dei servizi sanitari e la salvaguardia degli interessi finanziari del coordinamento della finanza pubblica sottesi alla manovra di riduzione della spesa. (Precedente: S. 169/2017).
Massima n. 46364
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. terza quater, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come conv., che introduce il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici – il quale, limitatamente al quadriennio 2015-2018 e in caso di superamento del tetto di spesa stabilito dal legislatore, comporta la diminuzione del corrispettivo in danno di imprese che abbiano stipulato contratti di fornitura. La disposizione censurata si pone nel solco dell’utilità sociale, risultando compatibile con la previsione legale di un contributo di solidarietà. La sua applicazione, nel circoscritto periodo indicato, non è irragionevole, trovando giustificazione nell’esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute, soprattutto in una generale situazione economico-finanziaria altamente critica. Il meccanismo non è nemmeno sproporzionato poiché, a seguito della sentenza n. 139 del 2024, anche le aziende che non hanno rinunciato al contenzioso in materia sono tenute a versare, sempre per le annualità suindicate, una somma corrispondente a meno della metà di quella a esse richiesta con i provvedimenti impugnati nei giudizi a quibus – così operando una riduzione rilevante – senza comprimere eccessivamente i margini di utile delle imprese. La disciplina censurata, poi, contiene tutti gli elementi richiesti perché possa considerarsi rispettata la riserva di legge in materia di prestazioni imposte: individua esplicitamente sia i soggetti su cui grava l’obbligo, sia l’oggetto della prestazione imposta e detta le indicazioni generali sulla procedura da seguire per determinare il ripianamento dovuto dalle aziende; di conseguenza all’amministrazione è rimessa la sola attività tecnica necessaria per la quantificazione dell’importo. La circostanza, inoltre, che il payback colpisca, in maniera indistinta, la fornitura di qualsiasi dispositivo medico rappresenta una legittima scelta del legislatore, a fronte della sussistenza di una definizione di dispositivo medico chiaramente evincibile dal panorama normativo esistente. Infine, non è ravvisabile la portata retroattiva delle disposizioni censurate: le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa, con il conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento e, in tale quadro, lo ius superveniens ha solo reso concretamente operative le procedure esistenti. (Precedenti: S. 139/2024 - mass. 46225; S. 203/2016 - mass. 39036).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate, quanto al quadriennio 2015-2018, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO
Marco D'ALBERTI, Redattori
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2024
ORDINANZA
Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, con ordinanze iscritte ai numeri 165 e 167 del registro ordinanze 2023 e ai numeri 38, 39 e 41 del registro ordinanze 2024, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, numeri 2, 3 e 12 del 2024.
Rilevato che sono intervenute, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, FRL Medical Service srl (n. 165 reg. ord. 2023), Med-El Elektromedizinische Geraete Gmbh - Unità Locale Italiana (n. 167 reg. ord. 2023), Buhlmann Italia srl (n. 38 reg. ord. 2024), Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa (n. 41 reg. ord. 2024);
che le predette società riferiscono di essere aggiudicatarie di appalti pubblici, indetti da numerose aziende sanitarie in tutto il territorio nazionale, aventi ad oggetto la fornitura di dispositivi medici, e sostengono, conseguentemente, di essere portatrici di un interesse inerente all'oggetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, in quanto destinate a subire effetti immediati e diretti derivanti dalla pronuncia di questa Corte;
che riferiscono, altresì, di aver presentato autonomi ricorsi innanzi allo stesso Tribunale, avverso i medesimi atti amministrativi da cui originano i giudizi a quibus, e di aver formulato in quella sede analoghe censure di illegittimità costituzionale nei riguardi della disposizione di legge che forma oggetto dei presenti giudizi;
che si sono costituite, nel giudizio iscritto al n. 167 reg. ord. 2023, Integra LifeSciences Italy srl, Crossmed spa, ICU Medical Europe srl, ICU Medical Italia srl e Smiths Medical Italia srl e, nel giudizio iscritto al n. 39 reg. ord. 2024, Alcon Italia spa;
che le società si definiscono parti controinteressate e litisconsorti necessarie nel giudizio a quo, in quanto destinatarie dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione terza quater, 7 giugno 2023, n. 2903, che ha disposto la notificazione per pubblici proclami «a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche [...] dispositivi medici negli anni di riferimento»;
che le medesime società aggiungono di avere presentato autonomi ricorsi innanzi al TAR Lazio contro i provvedimenti di ripiano adottati in applicazione della disposizione censurata.
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale «i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale» (tra le tante, sentenza n. 119 del 2020 e ordinanza n. 14 del 2022);
che, come emerge dagli atti processuali allegati alle ordinanze di rimessione, al momento del promovimento delle questioni di legittimità costituzionale nessuna delle società sopra richiamate era parte originaria nei giudizi a quibus, né vi ha spiegato intervento;
che non sono conferenti, in proposito, l'ordinanza di questa Corte n. 13 del 2006, né la sentenza n. 74 del 2023, dal momento che tutte le predette società hanno riferito di aver presentato innanzi al TAR Lazio autonomi ricorsi contro i rispettivi provvedimenti di ripiano, risultando così parti di quei diversi procedimenti;
che, pertanto, le predette società non rivestono la qualità di parte nei giudizi a quibus;
che, quanto alla posizione delle società che assumono di avere un interesse ad intervenire, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative, va rammentato che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile solo per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (tra le tante, sentenza n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019);
che, nella specie, le società indicate non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettate alla disposizione censurata;
che nemmeno rileva, per costante giurisprudenza di questa Corte, la circostanza che le predette società abbiano presentato, innanzi al medesimo TAR rimettente, autonomi ricorsi in cui sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale di identico tenore rispetto a quelle relative agli odierni giudizi incidentali «poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale [...] e non sarebbe consentito alla Corte di verificare la rilevanza della questione» (ordinanza n. 202 del 2020);
che, infine, la mancata rimessione a questa Corte degli analoghi giudizi pendenti è frutto di una decisione assunta dal TAR Lazio, nelle more del presente giudizio di costituzionalità (cfr., al riguardo, ordinanza n. 202 del 2020, nonché, di recente, Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 4 del 2024);
che, per le considerazioni sopra esposte, devono essere dichiarati non ammissibili sia gli interventi di FRL Medical Service srl, Med-El Elektromedizinische Geraete Gmbh - Unità Locale Italiana, Buhlmann Italia srl, Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa, sia le costituzioni in giudizio di Integra LifeSciences Italy srl, Crossmed spa, ICU Medical Europe srl, ICU Medical Italia srl, Smiths Medical Italia srl e Alcon Italia spa.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non ammissibili gli interventi spiegati da FRL Medical Service srl, Med-El Elektromedizinische Geraete Gmbh - Unità Locale Italiana, Buhlmann Italia srl, Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa;
2) dichiara non ammissibili le costituzioni in giudizio di Integra LifeSciences Italy srl, Crossmed spa, ICU Medical Europe srl, ICU Medical Italia srl, Smiths Medical Italia srl e Alcon Italia spa.
F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente
Testo integrale
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