Corte costituzionale
Sentenza n. 131/2024
Corte cost., sent. 16 luglio 2024, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/2024
- Data di deposito
- 16 luglio 2024
- Data di decisione
- 4 giugno 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 2, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 8, decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011
- art. 6, legge della Regione Lazio n. 2 del 29 aprile 2013
- art. 6, comma 3, legge della Regione Lazio n. 2 del 29 aprile 2013
Parametri
Massime
Massima n. 46333
La correttezza o meno dell’esegesi presupposta dal rimettente – e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti a un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata – attiene al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa. (Precedente: S. 219/2022).
Massima n. 46334
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1 e 2 della legge n. 281 del 1970, 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 e 6 della legge reg. Lazio n. 2 del 2013, nella parte in cui sottopongono all’imposta sulle concessioni demaniali marittime le concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale. Con riferimento all’asserito contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva – in quanto il presupposto assunto dall’imposta regionale non potrebbe costituire un ragionevole indice di capacità contributiva – il rimettente erra la prospettiva in cui collocare la disciplina impositiva del tributo in esame: quest’ultimo assume, infatti, come indice di capacità contributiva quella utilità che deriva dal conferimento al concessionario della facoltà di utilizzare il bene demaniale ai fini dello svolgimento della propria attività di impresa; utilità che si realizza anche nelle concessioni rilasciate dalle AdSP e a prescindere dalla distinzione, invero obsoleta rispetto a letture più sostanzialistiche, tra «concessioni contratto» e «pure». Le disposizioni censurate nemmeno violano il divieto di doppia imposizione, in ragione della sottoposizione delle concessioni sui beni demaniali anche all’imposta di registro, perché il presupposto d’imposta è del tutto diverso. (Precedente: S. 158/2020).
Massima n. 46335
I tributi propri autonomi possono essere distinti tra «originari» e «ceduti» laddove i primi sono quelli autonomamente istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale, mentre i secondi sono quelli cui fa riferimento l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, che ha previsto un elenco di imposte suscettibili di essere trasformate in tributi propri regionali. (Precedente: S. 122/2019).
Massima n. 46337
I principi di correlazione e continenza, previsti dall’art. 2, comma 2, lett. p), della legge n. 42 del 2009, costituiscono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, diretti a orientare lo sviluppo dell’autonomia impositiva regionale e locale; in particolare, il primo è rivolto a garantire una tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio, per favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, mentre il secondo è più orientato a evitare un’eccessiva imposizione da parte delle regioni su presupposti scarsamente riconducibili agli interessi amministrati e al principio di responsabilità.Il rispetto dei principi di correlazione e continenza implica la considerazione dell’assetto delle funzioni, richiedendo, in capo all’ente impositore, la titolarità di una competenza, legislativa o amministrativa, comunque ricollegabile al presupposto del tributo regionale o locale.(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 6, comma 3, della legge reg. Lazio n. 2 del 2013 che, nel disciplinare l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, vi ricomprende quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali. Assodato che il tributo è stato ceduto anche in riferimento alla base imponibile relativa alle concessioni rilasciate dalle dette autorità portuali, i principi di correlazione e continenza non possono venire in considerazione. Trattandosi di tributo ceduto alle regioni, infatti, la volontà di permetterne la nuova istituzione è ascrivibile allo Stato; ne consegue che i richiamati principi non vincolano quest’ultimo, che può comunque derogarvi, e nemmeno le regioni, che sono state dallo stesso autorizzate ad esercitare la potestà legislativa sul detto tributo ceduto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e dell'art. 6 della legge della Regione Lazio 29 aprile 2013, n. 2, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)», «nella parte in cui sottopongono all'imposta sulle concessioni demaniali marittime le concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge reg. Lazio n. 2 del 2013, «limitatamente all'inciso "ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali"», sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2024
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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