Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2024
Corte cost., sent. 4 luglio 2024, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2024
- Data di deposito
- 4 luglio 2024
- Data di decisione
- 21 maggio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:121
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46319
Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato dà attuazione all’art. 24, terzo comma, Cost., che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, e all’art. 3, secondo comma, Cost., poiché rimuove un ostacolo economico al principio di eguaglianza e al concreto esercizio del diritto di difesa; tuttavia, la necessità di raggiungere un punto di equilibrio tra queste esigenze e quella di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia comporta che il patrocinio a spese dello Stato non riguardi in modo uguale tutti i processi e tutte le situazioni. Il legislatore gode di ampia discrezionalità, ma con il limite della ragionevolezza, e la distinzione in tema di disciplina di accesso al patrocinio a spese dello Stato si giustifica solo se correlata alle diverse caratteristiche e implicazioni dei vari processi. (Precedenti: S. 157/2021 - mass. 44113; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 35 del 2019 - mass. 41862; S. 16/2018 - mass. 39762; S. 178/2017; S. 101/2012; S. 139/2010 - mass. 34603; S. 175/1996; S. 149/1983; S. 127/1979; S. 46/1957 - mass. 289; O. 458/2002
Massima n. 46320
I provvedimenti con cui il giudice decide se spetti o meno il patrocinio a spese dello Stato hanno natura giurisdizionale, avendo essi ad oggetto l’accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale. La decisione sul patrocinio, inoltre, è diversa e indipendente rispetto a quella relativa al merito della controversia, il che rende possibile una sua adozione in ogni tempo e, dunque, sia prima che la causa pervenga alla sentenza sia dopo la pronuncia definitiva. (Precedenti: S. 157/2021 - mass. 44111; S. 80/2020).
Massima n. 46321
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3, secondo comma, e 24 Cost., l’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese. È irragionevole differenziare la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, connotate dalla stessa struttura, aventi la medesima funzione (comporre i rapporti tra creditori e debitore attuando la par condicio creditorum) e volte, entrambe, a garantire l’accesso a misure di carattere esdebitatorio (che rendono inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, consentendo al debitore l’utile ricollocamento all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato). Ne consegue che, nell’omogeneità degli interessi perseguiti, l’effettività del diritto inviolabile di difesa deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. (Precedente: S. 245/2019).
Massima n. 46322
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3, secondo comma, e 24 Cost., l’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata, quali le spese per il contributo unificato, quelle per le imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e i diritti di copia. È irragionevole differenziare la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, connotate dalla stessa struttura, aventi la medesima funzione (comporre i rapporti tra creditori e debitore attuando la par condicio creditorum) e volte, entrambe, a garantire l’accesso a misure di carattere esdebitatorio (che rendono inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, così da consentire al debitore l’utile ricollocamento all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato). Ne consegue che, nell’omogeneità degli interessi perseguiti, l’effettività del diritto inviolabile di difesa deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. (Precedente: S. 245/2019).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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