Corte costituzionale

Sentenza n. 110/2024

Corte cost., sent. 25 giugno 2024, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/2024
Data di deposito
25 giugno 2024
Data di decisione
11 aprile 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 94, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2022
  • art. 79, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2022
  • art. 94, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2022
  • art. 112, comma 1, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2022
  • art. 114, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2022

Parametri

Massime

Massima n. 46231

Il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato, che presenta la funzione di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, sebbene inviolabile nel suo nucleo intangibile, non è comunque sottratto al bilanciamento di interessi spettante al legislatore il quale, per effetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela. (Precedenti: S. 228/2023 - mass. 45879; S. 157/2021 - mass. 44113).

Massima n. 46232

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 3, lett. c), CEDU, degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui richiedono ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, per i redditi prodotti all’estero, di corredare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la certificazione dell’autorità consolare competente. La richiesta di documentazione ulteriore a carico del cittadino extra UE ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lungi dal determinare un vulnus alla tutela giurisdizionale, è piuttosto funzionale a garantire, attraverso un dialogo, basato sul principio di leale collaborazione, fra autorità appartenenti a diversi Stati, la verifica concreta delle effettive condizioni reddituali dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, che sono le sole a giustificare l’ammissione al patrocinio gratuito. Le peculiarità che contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del cittadino giustificano, in questo senso, la deroga al criterio generale della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato, quanto alla produzione documentale di supporto; anche tenendo conto che la disciplina costituita da entrambe le disposizioni censurate prevede anche una modalità alternativa, per cui la certificazione non è prescritta sotto pena di automatica inammissibilità. Ciò esclude anche il prospettato vulnus dell’art. 3 Cost., in quanto attenua considerevolmente l’onere documentale contestato dal giudice a quo: nel rispetto del principio di eguaglianza, che giustifica discipline diverse a fronte di situazioni differenti, le disposizioni censurate impongono un adempimento che, da un lato, non si presenta come inesigibile e, dall’altro, non fa gravare sull’istante il rischio dell’impossibilità di produrre la documentazione consolare richiesta per ottenere il godimento del beneficio in parola. Né risulta fondata, infine, la censura della violazione dei principî convenzionali, in quanto le disposizioni censurate non precludono affatto di provare liberamente lo stato di non abbienza nell’ipotesi di mancata allegazione della contestata certificazione consolare, potendo il giudice, oltre ad esercitare d’ufficio i poteri di sollecitazione e accertamento, valutare in ogni caso il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, e le attività economiche eventualmente svolte, ai sensi dell’art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. (Precedenti: S. 228/2023 - mass. 45880; S. 101/2012 - mass. 36279; S. 219/1995 - mass. 21503).

Massima n. 46233

Sono dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lett. c), CEDU, degli artt. 94, comma 3, 112, comma 1, lett. c), e 114, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui, nelle ipotesi di cui all’art. 79, comma 2, dello stesso decreto, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato stabiliscono le conseguenze della mancata presentazione di certificazione consolare che attesti i redditi prodotti all’estero anche per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che siano detenuti. Le disposizioni censurate presuppongono la condizione di soggetto detenuto da parte dello straniero richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mentre nel giudizio a quo l’istante era stato rimesso in libertà all’esito dell’udienza di convalida, nel corso della quale era stata fatta riserva di presentazione dell’istanza. Né è possibile applicare l’art. 109 del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce alla decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (di cui agli artt. 107 e 108 del d.P.R. n. 115 del 2002), mentre non attiene alle condizioni personali di colui che presenta la domanda. In ogni caso, tale disposizione presuppone l’avvenuta ammissione dell’istante al beneficio sulla quale il giudice a quo non ha ancora deciso, ostandovi proprio la prospettata condizione dell’assenza della certificazione consolare.

Massima n. 46234

È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza e assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lett. c), CEDU, del combinato disposto degli artt. 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lett. c), e 114, comma 1, del d.P.R n. 115 del 2002, nella parte in cui, nelle ipotesi di cui all’art. 79, comma 2, dello stesso decreto, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stabiliscono le conseguenze della mancata presentazione di certificazione consolare che attesti i redditi prodotti all’estero anche per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che non siano detenuti. Ferma restando l’ammissibilità di una tecnica argomentativa di presentare le censure di legittimità costituzionale in via subordinata, la prima questione subordinata (in riferimento alle disposizioni diverse dall’art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002), oltre a presentare il difetto di rilevanza in ragione dello stato dello straniero nel giudizio a quo – ove era stato rimesso in libertà e non più detenuto, condizione cui invece si riferiscono le prescrizioni normative – è priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Né il rimettente ha adeguatamente illustrato le argomentazioni necessarie a differenziare tale questione da quella principale, alla luce della sostanziale identità dei parametri costituzionali e convenzionali evocati. (Precedente: S. 188/2023).

Massima n. 46241

È dichiarata inammissibile, tanto sotto il profilo della rilevanza quanto sotto quello della non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze in via ulteriormente gradata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui richiede la certificazione consolare anche al cittadino extracomunitario residente in Italia o che lo sia «già nell’ultimo anno per il quale sia maturato l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale». L’ordinanza presenta un’argomentazione non sufficientemente chiara: da un lato, essa si pone in contrasto con le stesse premesse da cui muove il giudice a quo sulla base delle risultanze dei verbali della polizia giudiziaria, che lo straniero è «senza fissa dimora, […] privo di fonti di reddito lecite», così che pare inverosimile che quest’ultimo, pur trovandosi da oltre un anno in Italia, possa aver maturato l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale; dall’altro lato, non è chiaro se il rimettente ritenga sufficiente, per l’omissione della certificazione, il requisito della residenza ultrannuale in Italia, ovvero anche la condizione di avervi prodotto redditi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94, comma 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, del d.P.R n. 115 del 2002, sollevata in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 «nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea che siano residenti in Italia e lo fossero già nell'ultimo anno per il quale sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale», sollevata in via ulteriormente gradata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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