Corte costituzionale

Sentenza n. 109/2024

Corte cost., sent. 24 giugno 2024, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/2024
Data di deposito
24 giugno 2024
Data di decisione
16 aprile 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 17 del 21 luglio 2021
  • art. 38, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023
  • art. 24, comma 4, bis, legge della Regione siciliana n. 14 del 9 agosto 1988

Parametri

Massime

Massima n. 46220

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, le norme dell’Unione europea munite di efficacia diretta rendono concretamente operativo il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost. aprendo, così, la strada alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme, anche regionali, che, rispetto alle prime, siano giudicate incompatibili con il diritto unionale. (Precedenti: S. 86/2012 – mass. 36241; S. 102/2008 – mass. 32292; S. 348/2007).

Massima n. 46221

Il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, dal momento che altri operatori non avrebbero la possibilità, alla scadenza della concessione, di concorrere per la gestione se non nel caso in cui il vecchio gestore non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. (Precedenti: S. 233/2020 - mass. 42798; S. 1/2019 - mass. 40214; S. 180/2010 - mass. 34674).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle previsioni interposte dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, l’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023 che, intervenendo in materia di concessioni demaniali marittime, proroga al 30 aprile 2023 il termine per la presentazione delle istanze di proroga di tali concessioni attualmente già in essere, dettato dall’art. 1 della legge. reg. Siciliana n. 17 del 2021 e quello per la conferma, in forma telematica, dell’interesse all’utilizzazione del demanio marittimo, recato dall’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 32 del 2020. La disposizione impugnata dal Governo incide sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo). (Precedenti: S. 233/2020 - mass. 42798; S. 1/2019 - mass. 40214; S. 180/2010 - mass. 34674).

Massima n. 46222

In presenza di uno ius superveniens abrogativo, nonostante la disposizione impugnata sia rimasta in vigore per un certo tempo, quando può escludersi che la stessa abbia prodotto gli effetti lesivi paventati dal ricorso, sussistono le condizioni che consentono di ritenere una piena soddisfazione delle ragioni fatte valere dal Governo e dichiarare, così, la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 222/2022 - mass. 45096; O. 96/2023 - mass. 45499).(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., dell’art. 38 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023 che, nell'intervenire nella materia dei parchi e delle riserve naturali inserendo il nuovo comma 4-bis nell’art. 24 della legge reg. Siciliana n. 14 del 1988, consente, in tutto il territorio del parco, la realizzazione di opere finalizzate alla ricerca scientifica, anche in deroga alle disposizioni di vincolo dettate dallo statuto del parco. La disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 15, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2023 e, nonostante sia rimasta in vigore per quasi cinque mesi, può escludersi che abbia prodotto gli effetti lesivi paventati dal ricorso, non avendo avuto, come dichiarato dall’organo regionale competente per materia, alcuna applicazione). (Precedenti: S. 223/2023 - mass. 45930; S. 80/2023 - mass. 45483; S. 92/2022 - mass. 44876).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2024

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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