Corte costituzionale

Sentenza n. 105/2024

Corte cost., sent. 13 giugno 2024, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/2024
Data di deposito
13 giugno 2024
Data di decisione
7 maggio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:105

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46144

Per aversi un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, ai sensi dell’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948, e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, è sufficiente che ricorra il requisito oggettivo dell’esercizio di funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge, da parte di organi posti in posizione super partes. (Precedenti: S. 237/2022 - mass. 45144; S. 244/2020 - mass. 43114; S. 138/2019 - mass. 42391).

Massima n. 46145

Sussiste il requisito dell’incidentalità delle questioni ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il rimettente sia chiamato a pronunciarsi. (Precedente: S. 49/2024 - mass. 46064).

Massima n. 46146

Ai fini dell’ammissibilità della questione di legittimità è sufficiente che il giudice abbia motivatamente escluso la possibilità di una interpretazione conforme della disposizione censurata, attenendo poi al merito della questione la verifica della effettiva impraticabilità di tale interpretazione. (Precedenti: S. 6/2024 - mass. 45948; S. 202/2023 - mass. 45815; S. 139/2022).

Massima n. 46147

L’ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. (Precedenti: S. 54/2024; S. 136/2022 - mass. 44792; S. 150/2021 - mass. 44034; S. 123/2021 - mass. 43986; S. 237/2020 - mass. 42817; S. 176/2019 - mass. 41423; S. 175/2018 - mass. 40389).

Massima n. 46148

Già da epoca anteriore alla riforma dell’art. 117, secondo comma, Cost. – la cui lett. s) affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, facendone per la prima volta oggetto di menzione espressa nel testo costituzionale – la Corte costituzionale aveva riconosciuto l’esistenza di un diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività alla salvaguardia dell’ambiente, che comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale, intesi tutti quali valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.). (Precedenti: S. 126/2016 - mass. 38891; S. 641/1987 - mass. 3991; S. 210/1987 - mass. 4342).L’ambiente va inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso; esso vincola così, esplicitamente dopo la riforma costituzionale del 2022, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa, a tutela degli interessi delle future generazioni: e dunque di persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano. La tutela dell’ambiente assurge così a limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica, il cui svolgimento non può recare danno – oltre che alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana – alla salute e all’ambiente. (Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 93/2017 - mass. 41025; S. 22/2016; S. 67/2013 - mass. 37013; S. 142/2010 - mass. 34586; S. 29/2010 - mass. 34301; S. 246/2009; S. 419/1996 - mass. 23029).

Massima n. 46198

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9, 32 e 41, secondo comma, Cost., l’art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, norme att. cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 6 del d.l. n. 2 del 2023, come conv., nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi. La disposizione censurata dal GIP del Tribunale di Siracusa, prevede, al quinto periodo, che il giudice autorizzi la prosecuzione dell’attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale o impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, pur oggetto di sequestro preventivo (nel caso di specie l’impianto di depurazione di IAS spa di Priolo Gargallo, società che, insieme a ISAB srl, quest’ultima dichiarata di interesse strategico nazionale, è sottoposta a indagini in un procedimento penale relativo a plurime ipotesi di reato e di illecito amministrativo dipendente da reato, tra cui quella di disastro ambientale aggravato), se, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. Correttamente il rimettente interpreta la disposizione censurata nel senso che essa vincola il giudice ad autorizzare la prosecuzione dell’attività una volta che, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, siano state adottate misure (nel caso di specie: per mezzo del d. interm. 12 settembre 2023) con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra i vari interessi in conflitto. Il venir meno, in tal modo, di ogni potere discrezionale dell’autorità giudiziaria nella gestione dello stabilimento sottoposto a sequestro, si discosta in maniera non marginale dallo schema normativo di cui all’art. 1 del “decreto Ilva” (d.l. n. 207 del 2012, come conv.). Infatti, se è individuabile l’autorità amministrativa competente ad adottare le misure di bilanciamento alle quali il giudice sarà poi vincolato (il Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare a uno o più ministri l’adozione concreta delle misure) e se pure è pure possibile interpretare in modo costituzionalmente orientato la disposizione per ricavare il procedimento da seguire per l’individuazione delle misure (che dovranno essere funzionali all’obiettivo di ricondurre gradualmente l’attività stessa, nel minor tempo possibile, entro i limiti di sostenibilità fissati in via generale dalla legge in vista di una tutela effettiva della salute e dell’ambiente; dovranno essere precedute da adeguata attività istruttoria e sorrette da una congrua motivazione e la cui effettiva osservanza dovrà essere adeguatamente verificata) non si prevede alcun termine finale per l’operatività delle misure stesse. La reductio ad legitimitatem può essere effettuata attraverso una pronuncia additiva che introduca un termine di durata massima delle misure, individuato quale soluzione costituzionalmente adeguata. Un punto di riferimento significativo è costituito dalla previsione dell’art. 1, comma 1, del "decreto Ilva", che consente all’attuale Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva per un termine massimo di trentasei mesi. In pendenza di tale termine, non rinnovabile, occorrerà in ogni caso assicurare il completo superamento delle criticità riscontrate in sede di sequestro e il ripristino degli ordinari meccanismi autorizzativi previsti dalla legislazione vigente, in conformità alle indicazioni discendenti dal diritto dell’Unione europea. (Precedenti: S. 91/2024 - mass. 46143; S. 5/2024 - mass. 45935; S. 85/2013 - mass. 37050).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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