Corte costituzionale

Sentenza n. 103/2024

Corte cost., sent. 7 giugno 2024, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/2024
Data di deposito
7 giugno 2024
Data di decisione
8 maggio 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:103

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
  • art. 13, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
  • art. 13, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
  • art. 91, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
  • art. 91, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46192

L’onere di esatta definizione della questione e di puntuale motivazione è particolarmente rilevante nel ricorso in via principale, e la sua carenza conduce alla inammissibilità. (Precedenti: S. 58/23 - mass. 45395 - 45398; S. 5/22 - mass. 44460; S. 83/18 - mass. 40492). L’impugnazione avverso una disposizione regionale che arrechi pregiudizio alle attribuzioni statali, incidendo su materie rientranti nelle competenze legislative dello Stato, deve essere adeguatamente motivata e, a supporto delle censure prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato; inoltre, quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate, è necessario evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. (Precedenti: S. 58/23 - mass. 45394; S. 232/19 - mass. 40824; S. 71/22).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., nonché all’art. 3, primo comma, lettere f e n, dello statuto speciale per la Sardegna, dell’art. 13, comma 1, lettera b, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui ha previsto una procedura ad hoc per il mutamento di destinazione delle zone gravate da usi civici per consentire l’installazione su di esse di impianti di produzione di energie rinnovabili. Il ricorrente si limita ad affermare che la disposizione impugnata non tiene conto del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, comma 1, lett, h, cod. beni culturali, evocato quale norma interposta costituente un limite alle competenze legislative regionali, senza chiarire, tuttavia, né le ragioni in base alle quali tale limite sarebbe superato, né perché il vulnus sarebbe causato o aggravato dal carattere semplificato della procedura).

Massima n. 46193

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell’art. 13, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui istituisce un tavolo tecnico con il compito di elaborare, a supporto degli uffici regionali, una riforma degli usi civici. Il ricorso difetta di una motivazione adeguata, e non meramente assertiva, in ordine alle ragioni per le quali l’istituzione del tavolo si porrebbe in contrasto con la disciplina statale dell’autorizzazione paesaggistica e, di conseguenza, con l’evocato parametro costituzionale.

Massima n. 46194

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., e 4, primo comma, lett. e), statuto reg. Sardegna, dell’art. 13, comma 1, lett. b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui consente il mutamento di destinazione di aree gravate da usi civici sulle quali siano installati impianti per la produzione di energie rinnovabili. Il presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente, per il quale l’art. 20, comma 8, lett. c-quater) – indicato quale norma interposta in quanto principio fondamentale nella materia di competenza concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» – qualificherebbe le zone gravate da usi civici come non idonee all’installazione dei suddetti impianti, non è condivisibile. Nel nuovo sistema, infatti, l’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, superando la disciplina dettata dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e dalle linee guida ministeriali di attuazione, ha demandato alle regioni l’individuazione di tali aree: individuazione da realizzare non più in sede amministrativa, come in precedenza stabilito, ma «con legge» regionale, sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, previsti dal comma 1 e non ancora adottati. Il comma 8 dello stesso art. 20 funge da disposizione transitoria, stabilendo che, nelle more dell’adozione dei predetti decreti, alcune aree siano comunque considerate idonee: tra di esse, figurano anche quelle indicate dalla richiamata lett. c)-quater dello stesso comma, vale a dire aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del cod. beni culturali, incluse le zone gravate da usi civici. Da tale disposizione, tuttavia, non può desumersi che i terreni d’uso civico non siano idonei all’installazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili, perché una simile conclusione è contraddetta dal tenore letterale del comma 7 dello stesso art. 20, in base al quale, «in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti», non è sufficiente, a fini di inidoneità, la «sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee». Di conseguenza, la mancata inclusione delle aree gravate da usi civici tra quelle idonee non comporta di per sé la loro assoluta inidoneità all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (che rimane assoggettata al procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003), né tantomeno il divieto di mutarne la destinazione in conformità al regime degli usi civici. (Precedenti: S. 27/2023 - mass. 45337; S. 58/23 - mass 45395).

Massima n. 46195

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 13, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui istituisce un tavolo tecnico con il compito di elaborare, a supporto degli uffici regionali, una riforma degli usi civici. La disposizione censurata ha natura meramente organizzativa e si deve interpretare nel senso che l’attività del tavolo tecnico è limitata all’elaborazione di una proposta di riforma che disciplini le funzioni regionali in materia di usi civici, nell’esercizio della potestà legislativa di cui all’art. 3, primo comma, lett. n), dello statuto reg. Sardegna, senza alcuna estensione al regime civilistico di tali beni, di cui si occupa la normativa interposta indicata dal ricorrente. Questa lettura è confermata dal richiamo, contenuto nella disposizione impugnata, alla legge reg. Sardegna n. 12 del 1994, che disciplina le predette funzioni regionali; né la circostanza che si parli di «riforma organica dell’intera materia degli usi civici in Sardegna» depone in senso contrario, in quanto la disposizione intende così riferirsi all’intera disciplina rientrante nella competenza legislativa regionale.

Massima n. 46196

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all’art. 5 Cost., dell’art. 13, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 che, nel disciplinare la composizione del tavolo tecnico interassessoriale con il compito di elaborare, a supporto degli uffici regionali, una riforma degli usi civici, non prevede forme di partecipazione del Ministro della cultura. Il tavolo tecnico ha esclusivamente il compito di elaborare una proposta di riforma della disciplina relativa alle funzioni regionali in materia di usi civici, che non possono incidere sui predetti vincoli paesaggistici, con conseguente venir meno del presupposto da cui si lamenta la violazione del principio di leale collaborazione.

Massima n. 46197

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché agli artt. 3, primo comma, lett. d), e 4, primo comma, lett. c), statuto reg. Sardegna, dell’art. 91, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che ha prorogato al 30 settembre 2024 il termine per presentare l’istanza diretta a ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio degli sbarramenti esistenti (realizzati regolarmente, ovvero in assenza di titolo o in difformità dai progetti approvati), modificandone anche la relativa procedura autorizzatoria e il regime sanzionatorio. Quanto alle opere regolarmente realizzate, manca il presupposto da cui muove la censura, vale a dire l’eventuale sussistenza di un abuso paesaggistico soggetto a regolarizzazione. Quanto agli sbarramenti realizzati in assenza delle approvazioni richieste, ovvero in difformità dai progetti approvati, la disciplina regionale impugnata è conforme alla norma interposta di cui all’art. 167 cod. beni culturali poiché, in aderenza all’art. 26 dell’Allegato A allo stesso codice, l’approvazione in sanatoria non consente comunque una regolarizzazione delle opere sotto il profilo paesaggistico. Né vale l’invocazione della questione decisa con la sentenza n. 201 del 2021 (che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020): la disposizione allora impugnata consentiva, in relazione agli sbarramenti idrici di competenza regionale, la regolarizzazione delle opere non denunciate o realizzate in difformità dai progetti, mentre quella qui esaminata non è, invece, rimasta silente sui profili paesaggistici, in quanto, richiamando la clausola di cui all’art. 26, comma 6, del citato Allegato A, ha escluso la possibilità di derogare alla normativa statale, così rispettando i limiti delle competenze legislative attribuite alla Regione dallo statuto speciale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promossa, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 3, comma primo, lettere f) e n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., e 4, comma primo, lettera e), statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché agli artt. 3, comma primo, lettera d), e 4, comma primo, lettera c), statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2024

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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