Corte costituzionale
Ordinanza n. 72/2024
Corte cost., ord. 23 aprile 2024, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 72/2024
- Data di deposito
- 23 aprile 2024
- Data di decisione
- 11 aprile 2024
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio - Marco D'Alberti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 9-ter, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- legge n. 125 del 6 agosto 2015
Parametri
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 4, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 46093
Sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell’ordinanza di rimessione, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. L’intervento di soggetti estranei al giudizio principale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, è ammissibile solo per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: S. 119/2020 - mass. 43477; ordinanza allegata alla S. 206/2019 - mass. 42745; O. 14/2022 - mass. 44482).(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come conv., gli interventi spiegati da Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa. Gli intervenienti non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all’oggetto del giudizio principale, bensì di un mero interesse riflesso all’accoglimento della questione, in quanto assoggettato alla disposizione censurata. Nemmeno rileva la circostanza che le predette società abbiano presentato, innanzi al medesimo TAR rimettente, autonomi ricorsi ove sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale di identico tenore rispetto a quelle relative al giudizio incidentale nel quale chiedono di intervenire, poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e non sarebbe consentito alla Corte costituzionale di verificare la rilevanza della questione). (Precedente: O. 202/2020 - mass. 43024).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non ammissibili gli interventi spiegati da Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO - Marco D'ALBERTI, Redattori
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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