Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/2024

Corte cost., ord. 25 luglio 2024, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
150/2024
Data di deposito
25 luglio 2024
Data di decisione
19 giugno 2024
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:150

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46359

Alla stregua della fisionomia che l’udienza preliminare è venuta assumendo, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999 (c.d. legge Carotti) e più di recente dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), le decisioni che ne costituiscono l’esito devono essere annoverate tra i “giudizi” idonei a pregiudicarne altri e a essere a loro volta pregiudicati. (Precedenti: S. 400/2008 - mass. 33001; S. 335/2002 - 27183; S. 224/2001 - 26389).Ai fini della incompatibilità le valutazioni sulla medesima res iudicanda debbono essere compiute in diverse fasi procedimentali. Diversamente, si attribuirebbe all’imputato la potestà di determinare l’incompatibilità del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dando contestualmente luogo ad una irragionevole frammentazione della serie procedimentale. (Precedenti S. 74/2024 - mass. 46126; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334).(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Isernia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, Cost. – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare del GUP che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento. Pur costituendo ormai l’udienza preliminare un “giudizio” ai fini dell’incompatibilità, il provvedimento che respinge la richiesta di applicazione della pena, al quale il rimettente riconnette nella specie forza pregiudicante, è stato adottato non già – come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale – in una fase processuale precedente e distinta rispetto a quella della quale il giudice è investito, ma all’interno della stessa udienza preliminare, quale momento "endofasico" prodromico alla sua naturale definizione). (Precedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 186/1992 - mass. 18201).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Isernia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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