Corte costituzionale
Sentenza n. 98/2023
Corte cost., sent. 18 maggio 2023, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/2023
- Data di deposito
- 18 maggio 2023
- Data di decisione
- 5 aprile 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 210, comma 1, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010
Parametri
Massime
Massima n. 45645
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è caratterizzato da un obbligo di esclusività della prestazione che trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 98 Cost., il quale, nel prevedere che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione», rafforza il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico ai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività. ( Precedente: S. 241/2019 ). La disciplina in tema di incompatibilità [connessa al principio di esclusività della prestazione di lavoro in favore delle amministrazioni] si applica a tutto il pubblico impiego con esclusione, tra gli altri, dei medici dipendenti del SSN e, in virtù del ruolo unico della dirigenza sanitaria, anche a farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi . I dirigenti sanitari possono, infatti, optare per il rapporto di lavoro esclusivo, svolgendo attività professionale solo intramuraria, ovvero non esclusivo, potendo esercitare la libera professione “extramuraria” e, in tal caso, non è irragionevole la previsione di limiti all’esercizio dell’attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale. ( Precedenti: S. 54/2015 – mass. 38306; S. 86/2008; S. 181/2006 ).
Massima n. 45646
Ancorché l’ordinamento militare vada ricondotto nell’ambito del generale ordinamento statale, rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari e non, è indubbio che lo status giuridico di militare comporta l’adempimento di specifici doveri e obblighi e limita alcune prerogative che la Costituzione garantisce ad altri cittadini in favore del corpo di appartenenza, al fine di garantirne il regolare e continuo svolgimento. ( Precedenti: S. 244/2022-mass. 45208; S. 170/2019 – mass. 40718; S. 120/2018 ). Il principio di incompatibilità della professione militare con l’esercizio di ogni altra professione trova fondamento nell’art. 98 Cost. che, nel prevedere che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, rafforza il principio di buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost., evitando il concretizzarsi di conflitti di interesse e consentendo al militare di riservare le sue energie lavorative ad esclusivo vantaggio dell’amministrazione. Inoltre, nel rapporto di impiego che consiste nell’esercizio della professione di militare la ratio dell’esclusività deve rinvenirsi anche nella specialità che connota tale status e, soprattutto, le funzioni e i compiti suoi propri, il cui assolvimento ben può giustificare l’imposizione di limitazioni nell’esercizio di diritti che spettano ad altre categorie di cittadini. La specificità dell’impiego militare giustifica, pertanto, il regime delle incompatibilità delineato in senso più rigoroso rispetto a quello previsto per i pubblici dipendenti in generale. ( Precedenti: S. 270/2022; S. 120/2018 ).
Massima n. 45647
La violazione del principio di eguaglianza non è invocabile quando la disposizione di legge di cui il rimettente chiede l’estensione si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non sia estensibile ad altri casi, pena l’aggravamento anziché l’eliminazione dei difetti di incoerenza. (O . 231/2009 – mass. 33608; O. 344/2008; O. 178/2006 – mass. 30371; S. 206/2004 – mass. 28602; S. 383/1992 – mass.18676 ). In presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale – che normalmente consiste nel ripristino della disciplina generale, ove ingiustificatamente derogata da quella particolare – può, in taluni casi, realizzarsi tramite l’estensione di quest’ultima ad altre fattispecie, purché ispirate alla medesima ratio derogandi . Il legislatore, una volta riconosciuta l’esigenza di un’eccezione rispetto a una normativa più generale, infatti, non può esimersi, in mancanza di un giustificato motivo, dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità. ( Precedenti: S. 237/2020 – mass. 42820; S. 208/2019 – mass. 42925; S. 96/2008 – mass. 32266; S. 193/1997 – mass. 23381; S. 416/1996; S. 298/1994 – mass. 20969; O. 582/1988 – mass. 9249 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 210, comma 1, cod. ordin. militare, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme sulle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. seconda – che, in deroga al principio di esclusività del pubblico impiego e, in particolare, di quello militare, legittima la libera professione del personale sanitario militare, purché svolta al di fuori dell’orario e dell’impegno lavorativo e nel rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione – viola il principio di uguaglianza poiché pone una limitazione soggettiva di tale facoltà in favore dei soli medici; la fattispecie degli psicologi militari risponde, infatti, alla medesima ratio derogandi e manca una giustificazione ragionevole e sufficiente a circoscrivere la norma censurata solamente ai primi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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