Corte costituzionale

Sentenza n. 92/2023

Corte cost., sent. 11 maggio 2023, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
92/2023
Data di deposito
11 maggio 2023
Data di decisione
8 marzo 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 57, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
  • art. 13, comma 58, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
  • art. 13, comma 6, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
  • art. 13, comma 21, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
  • art. 13, comma 68, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45601

È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 13, commi 57 e 58, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 che dispongono, rispettivamente, le assunzioni a tempo indeterminato del personale precario dei consorzi di bonifica e il riconoscimento dell'Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia quale ente di ricerca della Regione. Il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione Siciliana ha accettato la rinuncia. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45060; S. 179/2022 - mass. 45072; S. 123/2022 - mass. 44987; S. 114/2022 - mass. 44897; O. 142/2022 - mass. 44824; O. 133/2022 - mass. 44812; O. 130/2022 - mass. 44826 ).

Massima n. 45602

Quando viene sottoposta a censura di illegittimità costituzionale una disposizione di un soggetto ad autonomia speciale, ai fini dell'ammissibilità delle questioni [promosse in riferimento ai soli parametri costituzionali], basta che, dal contesto del ricorso, emerga l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, tramite una pur non diffusamente argomentata evocazione dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo; tali elementi vanno valutati anche in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal Governo. ( Precedenti: S. 248/2022 - mass. 45205; S. 153/2019 - mass. 42414; S. 174/2020 - mass. 43053; S. 130/2020 - mass. 43488: S. 43/2020 - mass. 42976; S. 142/2015 - mass. 38474; S. 288/2013 - mass. 37485 ).

Massima n. 45603

Nonostante la progressiva riduzione delle differenze tra la disciplina del lavoro pubblico e quella del lavoro privato e la considerazione del trattamento di fine rapporto, disciplinato dall'art. 2120 cod. civ., e del trattamento di fine servizio come una categoria unitaria - connotata da identità di natura, funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo - permangono delle differenze nelle rispettive discipline; tra le più rilevanti, il fatto che l'erogazione del TFS avvenga in modalità frazionata e sulla base di tempistiche posticipate rispetto al collocamento a riposo o alla maturazione del diritto all'ottenimento del trattamento economico. ( Precedenti: S. 159/2019 - mass. 41049; S. 243/1993 - mass. 19629 ).

Massima n. 45604

Si è in presenza dell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile quando l'intervento [normativo] è chiaramente giustificato dall'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. (Precedenti: S. 131/2013 - mass. 37130; S. 123/2010 - mass. 34534; S. 295/2009; S. 160/2009; S. 326/2008).L'art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, - che opera anche per i dipendenti regionali in virtù dell'espresso richiamo all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - ha disciplinato in maniera uniforme le condizioni giuridiche ed economiche per l'erogazione, a tutti i dipendenti pubblici, di finanziamenti agevolati in funzione di anticipazione del trattamento di fine servizio; finanziamenti che, pur traendo origine dalla cessazione del rapporto di lavoro, sono riconducibili ai contratti di credito previsti dall'art. 122, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 385 del 199. Sia il contenuto (cioè la disciplina di tale contratto), sia le finalità dell'intervento statale costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l'art. 13, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 che consente ope legis ad una società interamente partecipata della Regione - la Irfis FinSicilia spa - di erogare ai dipendenti regionali in quiescenza l'anticipo di una quota del trattamento di fine servizio. La disposizione impugnata dal Governo, pur affermando di voler dare applicazione all'art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, come conv. - che regola, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, le modalità di anticipazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici - introduce un regime chiaramente derogatorio rispetto ad essa, nonché dai confini incerti, essendo la citata società ammessa ad applicare la normativa senza tuttavia sottostare alle regole procedurali e sostanziali previste dalla normativa statale a garanzia dei dipendenti pubblici. Così facendo la stessa si pone in contrasto con l'intera ratio su cui si fonda la disciplina dettata dal legislatore e invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile).

Massima n. 45605

Le vicende propedeutiche alla costituzione del rapporto di lavoro - quali sono quelle inerenti alle procedure di reclutamento - esulano dalle competenze statali in materia di ordinamento civile mentre sono ad essa riconducibili la disciplina dei rapporti lavorativi già in essere o, comunque, di profili attinenti alla regolazione giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali. ( Precedente: S. 195/2021 - mass. 44761 ). La disciplina regionale riguardante le modalità di assunzione di dipendenti degli enti locali siciliani va ricondotta non già alla materia dell'ordinamento civile bensì alla competenza esclusiva regionale, segnatamente a quella in materia di «regime degli enti locali» di cui all'art. 14, comma unico, lett. o ), dello statuto speciale. ( Precedente: S. 70/2022 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l , Cost., dell'art. 13, comma 21, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che autorizza i comuni siciliani ad avviare procedure di reclutamento per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, per le quali sia consentito valorizzare, con apposito punteggio, la professionalità maturata con forme contrattuali flessibili nella pubblica amministrazione. La disposizione regionale riguarda le vicende propedeutiche alla costituzione del rapporto di lavoro e, in particolare, la disciplina delle modalità di assunzione di dipendenti degli enti locali siciliani.)

Massima n. 45606

È dichiarata inammissibile, per carente ricostruzione del quadro normativo statale, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 13, comma 21, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che autorizza i comuni siciliani ad avviare procedure di reclutamento per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, per le quali sia consentito valorizzare, con apposito punteggio, la professionalità maturata con forme contrattuali flessibili nella pubblica amministrazione. Il ricorrente non si è confrontato con l'articolata disciplina che regola il meccanismo di finanziamento, a carico dello Stato, delle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato da parte dei comuni. ( Precedente: S. 84/2022 - mass. 44760 ).

Massima n. 45607

Avvalendosi del potere di decidere l'ordine delle questioni da affrontare, la Corte costituzionale decide - anche alla luce del senso complessivo del ricorso statale - quale censura scrutinare primariamente. ( Precedenti: S. 45/2023; S. 246/2020 - mass. 43151; S. 258/2019 - mass. 42721; S. 148/2018 - mass. 39982 ).

Massima n. 45608

L'art. 97, secondo comma, Cost., nel prevedere che l'organizzazione degli uffici pubblici debba assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, viene a limitare sia la discrezionalità del legislatore statale, sia quella del legislatore regionale.La Regione Siciliana, anche nelle materie in cui è titolare di una potestà legislativa esclusiva - quali quelle concernenti l'«ordinamento degli uffici» o lo «stato giuridico ed economico» del personale (art. 14, comma 1, lett. p e q, dello statuto speciale) - è tenuta ad esercitare le relative competenze «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato» e, quindi, a maggior ragione, nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97, secondo comma, Cost.Il principio di buon andamento - che costituisce il cardine della vita amministrativa e, quindi, la condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale - comporta che, con riguardo alla organizzazione degli uffici e al loro funzionamento, la disciplina si debba ispirare ad un criterio di congruenza e di non arbitrarietà rispetto al fine che si vuol perseguire; ne consegue l'obbligo, in relazione alle scelte discrezionali che riguardano l'assunzione del personale, di prendere in esame le necessità concrete dell'amministrazione. (Precedenti: S. 202/2014; S. 376/1993; S. 123/1968).Il contenuto dell'art. 97, secondo comma, Cost. va collegato con quello successivo, ai sensi del quale nell'ordinamento degli uffici devono essere determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari; tali previsioni sono state considerate dal Costituente come condizioni per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ravvisandovi i mezzi per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione di compiti. Pertanto, il contenuto precettivo dell'art. 97 Cost. esclude che possano istituirsi uffici a cui si assegni un proprio personale senza determinarne, ad un tempo, l'ordinamento e specificarne le attribuzioni. (Precedente: S. 14/1962 - mass. 1462).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost., l'art. 13, comma 68, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che prevede l'assunzione di trecento unità di personale «dirigenziale» a tempo determinato - in luogo di quello «non dirigenziale», originariamente previsto - sopprimendo il limite del 20% per l'assegnazione di detto personale in distacco presso i comuni e gli altri enti locali e rendendo quest'ultimo obbligatorio, e non più facoltativo. La disposizione impugnata dal Governo non ha alcun collegamento con le esigenze funzionali da essa evocate, né risultano le ragioni per cui dover ricorrere alla diversa, e più elevata, qualifica professionale. Risulta, in tal modo, evidente l'incongruenza della scelta operata dal legislatore regionale rispetto al fine che aveva dichiarato di voler perseguire; il principio risulta altresì violato, avendo la disposizione illegittimamente istituito una anomala figura di dirigente a tempo determinato che non trova corrispondenza nell'evoluzione del disegno organizzativo della Regione stessa. Poiché la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima consta esclusivamente nell'eliminazione e nella sostituzione di alcune parole contenute nell'art. 12, commi 1 e 4, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, il precetto del medesimo art. 12 rimane in vigore nel testo originario antecedente a tali modifiche). (Precedenti: S. 58/2006; S. 376/1993).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 68, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 21, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 21, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 57 e 58, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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