Corte costituzionale

Sentenza n. 85/2023

Corte cost., sent. 4 maggio 2023, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
85/2023
Data di deposito
4 maggio 2023
Data di decisione
21 marzo 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-bis, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
  • art. 30, comma 1, lett. 0a), decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
  • legge n. 98 del 9 agosto 2013
  • art. 103, comma 1, bis, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
  • art. 1, comma 1, lett. xxx), legge della Regione Lombardia n. 4 del 14 marzo 2008
  • art. 4, comma 1, lett. k), legge della Regione Lombardia n. 18 del 26 novembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 45576

Sono dichiarate inammissibili - per manifesta erroneità del presupposto interpretativo - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quarta, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m) e s), e terzo, Cost. e, solo la prima anche all'art. 3 Cost., dell'art. 2-bis, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, come introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. 0a), del d.l. n. 69 del 2013, come conv., nonché dell'art. 103, comma 1-bis, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. xxx), della legge reg. Lombardia n. 4 del 2008 e modificato dall'art. 4, comma 1, lett. k), della legge reg. Lombardia n. 18 de 2019. Le disposizioni censurate prevedono, rispettivamente, che - nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici - le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere disposizioni derogatorie al d.m. n. 1444 del 1968 e dettare disposizioni sugli spazi da destinare ad insediamenti residenziali, produttivi, riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi e che, per i comuni lombardi - nel procedimento di adeguamento dei piani regolatori generali (PRG) alla nuova conformazione dei piani di governo del territorio (PGT) - non si applicano, salvo quelle relative al rispetto della distanza minima, le disposizioni del citato d.m. Non sussiste il pur presupposto nesso di reciproca implicazione tra le due disposizioni censurate, in quanto la disposizione regionale è stata introdotta in un momento in cui la disposizione statale non era ancora parte dell'ordinamento giuridico. Resta, peraltro, del tutto indimostrata la necessità che il giudice debba applicare il censurato art. 2-bis, comma 1, t.u. edilizia. Parimenti erroneo si dimostra, poi, l'ulteriore assunto del rimettente, secondo cui la decisione comunale di sovradimensionare gli standard costituirebbe esercizio di un potere derogatorio riconducibile al censurato art. 103, comma 1-bis, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. L'asserito sovradimensionamento della dotazione a standard da cui trae origine la controversia va, pertanto, riferito - ai fini del sindacato sul relativo potere discrezionale del comune - alla disciplina recata dal d.m. n. 1444. (Precedente: S. 13/2020-mass. 42226)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», come introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettere m) e s), e terzo, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera xxx), della legge della Regione Lombardia 14 marzo 2008, n. 4, recante «Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)», come modificato, dall'art. 4, comma 1, lettera k), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18, recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», sollevate, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettere m) e s), e terzo, Cost., dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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