Corte costituzionale
Sentenza n. 84/2023
Corte cost., sent. 4 maggio 2023, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/2023
- Data di deposito
- 4 maggio 2023
- Data di decisione
- 8 marzo 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, legge della Regione siciliana n. 9 del 15 aprile 2021
- art. 4, comma 1, legge della Regione siciliana n. 29 del 26 novembre 2021
- art. 36, comma 7, legge della Regione siciliana n. 9 del 15 aprile 2021
- art. 2, comma 5, legge della Regione siciliana n. 35 del 27 dicembre 2021
- art. 3, comma 3, legge della Regione siciliana n. 35 del 27 dicembre 2021
- art. 3, comma 4, legge della Regione siciliana n. 35 del 27 dicembre 2021
- art. 13, comma 22, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
- art. 36, comma 4, legge della Regione siciliana n. 9 del 15 aprile 2021
Parametri
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 14, comma 1, lett. q), statuto regione Sicilia
- art. 97, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 45464
La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. ( Precedenti: S. 25/2021 - mass. 43609; S. 257/2020 - mass. 43013; S. 175/2017 - mass. 40274; S. 72/2017 - mass. 39962; S. 257/2016 - mass. 39218; S. 180/2015 - mass. 38520; S. 269/2014 - mass. 38188; S. 211/2014 -mass. 38098; S. 17/2014 - mass. 37622). I principi fissati dalla legge statale in materia di rapporti di lavoro pubblico e della loro contrattualizzazione costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle regioni a statuto speciale. Ciò comporta che le regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 154/2019 - mass. 42417; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 234/2017 - mass. 40011; S. 225/2013 - mass. 37334; S. 77/2013 - mass. 37032; S. 282/2004 - mass. 28728). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e e l , Cost. e dell'art. 14, comma 1, lett. q , dello statuto, l'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che stabilisce che il regime delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1, commi da 292 a 296, della legge n. 178 del 2020 si applica ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma l, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, prevedendo, inoltre, misure indennitarie per favorire l'uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti e interventi di sostegno al reddito. La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», poiché, riguardando una platea di soggetti il cui impiego da parte della Regione e dei comuni avviene anche in base a convenzioni e protocolli e non soltanto in virtù di un contratto di lavoro, produce un ampliamento dell'ambito soggettivo delle misure di stabilizzazione di personale previste dal legislatore statale. Essa, inoltre, viola il principio dell'obbligo di copertura della spesa, poiché la prevista stabilizzazione comporta oneri obbligatori per la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che si riflettono sull'iscrizione in bilancio delle relative spese per l'intera durata del rapporto lavorativo dei soggetti interessati e, pertanto, una previsione di risorse finanziarie limitate nel tempo costituisce una lesione dell'equilibrio strutturale del bilancio nel medio e lungo periodo degli enti utilizzatori. In violazione del medesimo principio essa prevede anche plurimi interventi non chiaramente definiti, né con riferimento al novero dei soggetti coinvolti, né con riguardo alla determinazione dell'entità delle risorse necessarie alla loro concreta attuazione e alla relativa disponibilità nel bilancio. È, altresì, violata la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», per contrasto con la norma interposta di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto gli interventi in essa previsti non sono sostenuti da alcun riscontro in ordine all'onere a regime che va a gravare sul bilancio della Regione e, soprattutto, non contengono alcuna valutazione in ordine agli oneri a regime a carico dei bilanci degli enti locali su cui ricadono prevalentemente tali oneri. Presentando i caratteri della incompletezza e indeterminatezza anche sotto il profilo della dimensione finanziaria degli interventi previsti e della relativa copertura, la disposizione impugnata incide negativamente sull'equilibrio di bilancio degli enti utilizzatori e, di conseguenza, sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito pubblico). ( Precedenti: S. 255/2022 - mass. 45234, S. 146/2019 - mass. 42408; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398 ) .
Massima n. 45465
L'equilibrio finanziario presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale. ( Precedenti: S. 155/2022 - mass. 45010; S. 274/2017 - mass. 41125). L'art. 81, terzo comma, Cost. impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte. ( Precedenti: S. 155/2022 - mass. 45010; S. 163/2020 - mass. 43309; S. 307/2013 -mass. 37548 ). Copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse. ( Precedente: S. 274/2017 - mass. 41125 ). L'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche è inscindibilmente connesso all'esigenza di garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. ( Precedente: S. 82/2015 - mass. 38365 ). Devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime le leggi in cui l'individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria è stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico, risultando priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta in riferimento all'art. 81 Cost. ( Precedente: S. 227/2019-mass. 40866 ). I principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche nei confronti delle autonomie speciali poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica, dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata. ( Precedenti: S. 231/2017 - mass. 41851; S. 80/2017 - mass. 41271; S. 82/2015 - mass. 38365; S. 54/2014 - mass. 37786; S. 229/2011 - mass. 35775; S. 169/2007 - mass. 31321; S. 82/2007 - mass. 31102; S. 417/2005 - mass. 29946; S. 353/2004 -mass. 28862 ).
Massima n. 45466
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021. La disposizione impugnata dal Governo, nel rideterminare l'autorizzazione finanziaria per gli interventi previsti dal comma 7 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento a tale norma.
Massima n. 45467
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 2, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021. La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere una diversa modulazione negli anni 2021-2023 dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'art. 36, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento a tale norma.
Massima n. 45468
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e ) e l ), Cost., e dell'art. 14, comma 1, lett. q ), dello statuto reg. Siciliana, l'art. 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021. La disposizione impugnata dal Governo, nel consentire di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare il personale titolare di contratto a tempo determinato o utilizzato in attività socialmente utili, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento all'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.
Massima n. 45469
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e ) e l ), Cost. e dell'art. 14, comma 1, lett. q ), dello statuto reg. Siciliana, l'art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. La disposizione impugnata dal Governo, nel modificare il comma 4 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, prevedendo che i soggetti fuoriusciti, ancorché senza formale atto di dimissioni, dall'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 e che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista, possono a domanda esservi riammessi, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento all'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre impugnative promosse con il ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2022;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie);
3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023);
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 22, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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