Corte costituzionale

Sentenza n. 79/2023

Corte cost., sent. 27 aprile 2023, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/2023
Data di deposito
27 aprile 2023
Data di decisione
7 marzo 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 1, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 5 del 23 luglio 2021
  • art. 33, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 5 del 23 luglio 2021
  • art. 1, comma 2, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 19 gennaio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 45569

Le regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza; le stesse si impongono, pertanto, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. (Precedente: S. 189/2007 - mass. 31369).Nell'esercizio delle competenze legislative primarie in materia di lavori pubblici le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, i quali ricomprendono anche profili basilari del diritto dei contratti, relativi soprattutto alle fasi di conclusione ed esecuzione dell'appalto. (Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 269/2014 - mass. 38190; S. 187/2013 - mass. 37218; S. 74/2012 - mass. 36191; S. 114/2011 -mass. 35543; S. 43/2011 - mass. 35346; S. 221/2010).Il settore dei lavori pubblici, incisivamente innovato con la complessiva riforma - avvenuta con interventi successivi nel 1994, 2006, 2016 e 2023 - richiede l'attuazione di principi uniformi su tutto il territorio del Paese. (Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 482/1995; S. 166/2019 - mass. 42440; S. 263/2016 - mass. 39291; S. 36/2013 - mass. 36955; S. 74/2012 - mass. 36191; S. 328/2011; S. 184/2011 - mass. 35686; S. 114/2011; S. 221/2010; S. 45/2010 - mass. 34421).L'art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici, che prescrive l'obbligo di stipulare due specifiche polizze assicurative per l'aggiudicatario di un contratto pubblico, racchiude, nel proprio nucleo essenziale, una norma fondamentale di riforma economico-sociale, i cui tratti identificativi si rinvengono nell'esigenza di garantire interessi generali attraverso un adeguato livello di protezione delle pubbliche amministrazioni committenti.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 8 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, l'art. 26 della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021 che, con riferimento ai contratti pubblici di appalto relativi a lavori di importo inferiore a 500.000 euro, esonera l'aggiudicatario, munito di polizza generica di responsabilità civile, dall'obbligo di stipulare le due specifiche polizze assicurative richieste dall'art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici, a copertura dei danni materiali subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel medesimo periodo. La disposizione impugnata dal Governo vìola sotto plurimi profili i limiti di competenza dettati dal parametro evocato, il quale assegna alla Provincia autonoma la competenza legislativa primaria nella materia «lavori pubblici di interesse provinciale», da esercitarsi, tuttavia, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. La disposizione, invece, da un lato, si pone in insanabile contrasto con il nucleo essenziale della norma fondamentale di riforma economico-sociale recata dal citato art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici e, dall'altro, differenzia, a livello provinciale, la disciplina di un profilo basilare del contratto pubblico d'appalto, relativo alla sua efficacia, oltre che alla sua esecuzione).

Massima n. 45570

La modificazione o l'abrogazione della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrano le due seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore . ( Precedenti: S. 242/2022 - mass. 45163; S. 200/2022 - mass. 44982; S. 238/2018 - mass. 40579; S. 185/2018 - mass. 40287; S. 171/2018 - mass. 40145; S. 44/2018 - mass. 39910 ). (Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto del Trentino-Alto Adige, nonché agli artt. 5, 117, commi primo, secondo, lett. a e m , e terzo, 118 e 120 Cost. - dell'art. 33 della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021 che, modificando la legge prov. Bolzano n. 2 del 2012, definisce le azioni necessarie a promuovere la banda larga nel territorio della Provincia. Da un lato, lo ius superveniens recato dall'art. 9 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2023 ha abrogato per intero il contenuto della disposizione impugnata, rimuovendo, dunque, integralmente i vulnera denunciati; dall'altro, la disposizione non ha trovato applicazione e, in ogni caso, l'espressa previsione della retroattività del meccanismo abrogativo priverebbe di fondamento giuridico qualunque attività che, per ipotesi, fosse stata avviata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2021, n. 5 (Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficenza, edilizia abitativa);

2) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché agli artt. 5, 117, commi primo, secondo, lettere a) e m), e terzo, 118 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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