Corte costituzionale
Sentenza n. 65/2023
Corte cost., sent. 7 aprile 2023, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/2023
- Data di deposito
- 7 aprile 2023
- Data di decisione
- 23 febbraio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:65
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 45451
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l'improcedibilità nei confronti dell'imputato che non possa partecipare coscientemente al processo per incapacità irreversibile, si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». La distinzione tra infermità mentale e infermità fisica, pur corrispondente a una classificazione tradizionale, non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative (come, nella specie, la SLA), le quali hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l'impossibilità di una partecipazione attiva dell'imputato al processo nel senso del pieno esercizio delle facoltà di autodifesa. Il riferimento esclusivo alla sfera psichica dell'imputato, che può dedursi dall'impiego nella disposizione censurata dell'aggettivo «mentale», determina quindi un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato, il quale non possa esercitare l'autodifesa in modo pieno a causa di un'infermità mentale stricto sensu, e quello che versi nella medesima impossibilità per un'infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale comprometta anch'essa la cosciente partecipazione al processo. (Precedenti: S. 45/2015 - mass. 38287; S. 23/2013 - mass. 36919; O. 243/2013 - mass. 37391; S. 39/2004 - mass. 28342; S. 341/1999 - mass. 24861, mass. 24862; O. 67/1999 - mass. 24543; S. 354/1996 - mass. 22911; S. 281/1995 - mass. 21633; S. 340/1992 - mass. 18707).
Massima n. 45452
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; dell'art. 72 cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce, nel comma 1, allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l'improcedibilità nei confronti dell'imputato che non possa partecipare coscientemente al processo per incapacità irreversibile, si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico», discende l'illegittimità costituzionale parziale anche delle citate disposizioni, relative rispettivamente agli accertamenti sulla capacità dell'imputato, alla sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato e alla revoca dell'ordinanza di sospensione. (Precedenti: S. 175/2022 - mass. 45027; S. 49/2018 - mass. 39976; S. 274/2017 - mass. 41126).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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