Corte costituzionale
Sentenza n. 60/2023
Corte cost., sent. 6 aprile 2023, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/2023
- Data di deposito
- 6 aprile 2023
- Data di decisione
- 7 marzo 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 11 aprile 2022
- art. 1-bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 22 febbraio 2012
- art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 11 aprile 2022
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 3, lett. b), statuto regione Sardegna
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 45490
Il diritto fondamentale di elettorato passivo, intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. A tale esigenza di uniformità di disciplina, le regioni a statuto speciale possono derogare solo in presenza di particolari situazioni ambientali, condizioni peculiari locali o eccezionali ovvero di situazioni concernenti categorie di soggetti esclusive o diverse da quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale. (Precedenti: S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010 - mass. 34595; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 276/1997 - mass. 23430; S. 539/1990 - mass. 16699; S. 235/1988 - mass. 10490; S.127/1987 - mass. 4199; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331).Nelle regioni ad autonomia speciale la disciplina che regola le elezioni degli enti locali e le relative ineleggibilità e incompatibilità e le disposizioni che pongono un limite ai mandati consecutivi alla carica di assessore vanno ricondotte alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Detta potestà legislativa primaria deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto, di modo che l'esercizio del potere legislativo nelle citate materie incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall'art. 51, primo comma, Cost. (Precedenti: S. 168/2018 - mass. 40129; S. 277/2011; S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 48/2003 - mass. 27575, S. 230/2001 - mass. 26399; S. 133/1997 - mass. 23241; S. 84/1997; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331; S. 96/1968; S. 105/1957 - mass. 460).Le disposizioni che pongono un limite ai mandati consecutivi dei sindaci devono essere conformi ai principi della legislazione statale, in ragione dell'esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale giacché il principio di cui all'art. 51 Cost. svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità. L'art. 51 t.u. enti locali, che introduce una limitazione al diritto di elettorato passivo, è giustificato dal concorrere di ulteriori interessi, tutti parimenti meritevoli di considerazione, destinati ad operare in armonia con l'art. 51 Cost., in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale. (Precedenti: S. 277/2011; S. 25/2008; S. 288/2007; S. 539/1990 - mass. 16699).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, lett. b, dello statuto speciale e degli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 che, inserendo l'art. 1-bis nella legge reg. Sardegna n. 4 del 2012, consente un numero massimo di quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti e un numero massimo di tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. La disposizione impugnata dal Governo, discostandosi da quanto stabilito dall'art. 51 t.u. enti locali, viola il principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive di cui agli artt. 3 e 51 Cost., e, così facendo, eccede i limiti posti dallo statuto alla competenza primaria della Regione autonoma Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Né la diversa regolamentazione può trovare giustificazione nelle invocate peculiari condizioni dei comuni della Regione).
Massima n. 45491
La competenza legislativa di cui sono titolari le autonomie speciali in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni si estende alla disciplina del relativo personale e deve operare in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente. ( S. 167/2021 - mass. 44178; S. 95/2021; S. 132/2006 ). La procedura concorsuale rappresenta uno strumento necessario per garantire l'imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione e l'accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici. ( Precedenti: S. 250/2021 - mass. 44429; S. 227/2021 - mass. 44393; S. 195/2021 - mass. 44310; S. 199/2020 - mass. 42737; S. 36/2020 - mass. 42457; S. 225/2010 - mass. 34771; S. 293/2009 - mass. 34070 ). L'irragionevole sottoposizione alla medesima disciplina di possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa viola il principio dell'accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici di cui agli artt. 3 e 51 Cost. ( Precedente: S. 95/2021 - mass. 43881 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, lett. b , dello statuto speciale e degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 che, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo, nelle more di una riforma regionale in materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, prevede che gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, purché in possesso di alcuni tra i diplomi di laurea e ricoprano, o abbiano ricoperto, alla data di entrata in vigore l'incarico di vicesegretario, siano iscritti nella detta sezione, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'albo. La disposizione impugnata dal Governo viola il principio del pubblico concorso, non rilevando, in senso contrario, il limite temporale di applicazione e non potendo, in ogni caso, l'eventuale temporaneità dell'iscrizione restituire razionalità al detto meccanismo di reclutamento. Risulta altresì violato il principio dell'accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici dal momento che nella medesima sezione regionale dell'albo sono iscritti sia i soggetti che hanno superato il corso concorso nazionale, sia istruttori direttivi e funzionari che quel concorso non hanno superato). ( Precedente: S. 95/2021 - mass. 43881 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 (Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze