Corte costituzionale

Sentenza n. 54/2023

Corte cost., sent. 30 marzo 2023, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/2023
Data di deposito
30 marzo 2023
Data di decisione
10 febbraio 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:54

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45420

Per la formazione di un diritto vivente è necessario un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità o, comunque, espresso a Sezioni unite, mentre non sono invece idonee le pronunce adottate in sede di merito. (Precedenti: S. 243/2022 - mass. 45155; S. 20/2022 - mass. 44656; S. 13/2022 - mass. 44481; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 1/2021 - mass. 43155; S. 78/2012 - mass. 36198; S. 217/2010 - mass. 34752).Nell'ipotesi in cui il rimettente, ritenendo erroneamente che sulla interpretazione contestata si sia formato un diritto vivente, promuova l'incidente di legittimità costituzionale, ciò costituisce un uso improprio dello strumento - in quanto volto ad ottenere un avallo interpretativo - che rende inammissibili le questioni sollevate. (Precedenti: S. 132/2019 - mass. 42128; S. 21/2013 - mass. 36912; O. 97/2017 - mass. 39648; O. 87/2016 - mass. 38834; O. 33/2016 - mass. 38733).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di formazione di un diritto vivente e conseguente impropria richiesta di avallo interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 669-quater cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, ove penda un giudizio di cognizione in rapporto di continenza con la causa di merito prefigurata in un successivo ricorso cautelare ante causam, impone al giudice della cautela di dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice della causa continente preventivamente adito. Il rimettente ha inteso conseguire dalla Corte costituzionale un avallo ad una delle possibili opzioni ricostruttive, perché l'interpretazione sulla quale si incentrano le censure non può essere assunta a diritto vivente, in ragione della non univocità e del carattere risalente dei precedenti richiamati; né d'altra parte risulta facilmente ipotizzabile che sulla quaestio iuris si delinei un indirizzo interpretativo dell'organo della nomofilachia connotato dai caratteri della costanza e della ripetizione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 669-quater del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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