Corte costituzionale
Sentenza n. 46/2023
Corte cost., sent. 17 marzo 2023, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/2023
- Data di deposito
- 17 marzo 2023
- Data di decisione
- 6 febbraio 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997
- art. 1, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 45415
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Bari in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. - dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 che dispone, nei confronti di chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, l'irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Il giudice a quo non deve fare applicazione della norma censurata, ma solamente di quella di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997.
Massima n. 45416
Si configura un'ipotesi di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale qualora il giudice a quo non fornisca una motivazione sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocare i parametri costituzionali, senza argomentare in ordine alla loro violazione. (Precedente: S. 178/2021 - mass. 44156).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Bari in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, anziché dell'importo residuo delle imposte da versare. La censura è del tutto immotivata, in quanto il giudice a quo si è limitato a evocare la disposizione senza specificare alcuna ragione per la quale la norma censurata violerebbe il parametro evocato).
Massima n. 45417
La ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale è condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. ( Precedente: S. 62/2022 - mass. 44627 ).
Massima n. 45418
È dichiarata manifestamente inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Bari in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, anziché dell'importo residuo delle imposte da versare. Il rimettente ha erroneamente individuato la norma parametro interposta nella legge delega di riforma tributaria n. 825 del 1971, anziché nella delega di cui all'art. 3, comma 133, lett. q ), della legge n. 662 del 1996, da cui la norma censurata trae origine, così svolgendo argomentazioni inconferenti ai fini della valutazione della sussistenza della violazione dedotta. ( Precedenti: S. 382/2004 - mass. 28923; O. 295/2010 - mass. 34958; O. 95/2010 - mass. 34461; O. 73/2009 - mass. 33239 ).
Massima n. 45419
Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, per le quali anche si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato, sulla base del disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma. Il principio di proporzionalità postula infatti l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito. (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44241; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 161/2018 - mass. 40069).(Nel caso di specie è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Bari in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, anziché dell'importo residuo delle imposte da versare. La sanzione prevista dalla norma censurata - connessa all'esigenza che il contribuente collabori con l'amministrazione finanziaria in vista dell'adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà - può essere ricondotta, senza minarne in radice l'effetto deterrente, entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza sulla base di una sua lettura sistematica in correlazione con un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il perimetro di applicazione del comma 4 di tale ultima norma può infatti essere dilatato considerando, tra le circostanze che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 del medesimo articolo, e in particolare la condotta dell'agente e l'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze. Valorizzato in questi termini, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione, atta a mitigare l'applicazione di sanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano). (Precedente: S. 288/2019 - mass. 41902).
Massima n. 45426
La riduzione della sanzione, attraverso una lettura sistematica dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 in correlazione con un'interpretazione costituzionalmente orientata dei commi 1 e 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, può essere operata già da parte dell'Agenzia delle entrate, poiché questa spesso dispone, fin dal momento della irrogazione della sanzione, degli elementi di valutazione utile al riguardo. In ogni caso ad essa potrà ricorrere il giudice nell'ambito del contenzioso, anche a prescindere da una formale istanza di parte, ogni qual volta sia stato articolato un motivo di impugnazione sulla debenza o sull'entità delle sanzioni irrogate e risultino allegate circostanze tali da consentirlo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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