Corte costituzionale
Sentenza n. 41/2023
Corte cost., sent. 16 marzo 2023, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/2023
- Data di deposito
- 16 marzo 2023
- Data di decisione
- 10 gennaio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 27 dicembre 2021
- art. 31, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 17 maggio 2021
- art. 17, comma 1, lett. a), legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 27 dicembre 2021
- art. 5-bis, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 9 marzo 2016
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 113, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Massime
Massima n. 45407
Quando, nel ricorso in via principale avente ad oggetto la legge di una regione ad autonomia speciale o di una provincia autonoma, il ricorrente formula la censura affermando che la disposizione impugnata contrasta con la competenza esclusiva statale, esulando dalle attribuzioni conferite a tali enti dai rispettivi statuti speciali, va esclusa l'utilità di uno scrutinio e di una motivazione più pregnante alla luce di queste ultime, avendo il ricorrente ben presente che lo statuto speciale nulla dispone in merito alla detta competenza. ( Precedenti: S. 11/2021 - mass. 43455; S. 199/2020 - mass. 42735 ).
Massima n. 45408
Quando, nel giudizio costituzionale in via principale avente ad oggetto la legge di una regione ad autonomia speciale o di una provincia autonoma, la censura relativa alla lesione di una competenza legislativa statale ha un evidente carattere pregiudiziale rispetto a quelle riferite agli altri parametri, l'asserita violazione di tale parametro assume carattere prioritario; ad essa, infatti, viene ricollegata eziologicamente non solo quella riferita al parametro statutario, ma anche quella di altri parametri costituzionali. ( Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45252; S. 153/2021 ).
Massima n. 45409
L'esigenza di una adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in modo ancor più rigoroso nei giudizi promossi in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, avendo pertanto il ricorrente l'onere di fornire una illustrazione delle ragioni del contrasto con i parametri evocati. ( Precedenti: S. 161/2022; S. 219/2021; S. 95/2021 - mass. 43880; S. 2/2021 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, che proroga al 31 marzo 2023 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022. Il ricorrente non ha assolto all'onere di fornire un'illustrazione delle ragioni del contrasto tra la disposizione impugnata e con i parametri evocati. La lesione di questi ultimi è prospettata come mero effetto sostanziale della violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» e il ricorrente non formula alcun rilievo sulla eventuale incidenza negativa sul buon andamento dell'amministrazione delle previste proroghe).
Massima n. 45410
La disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimento conclusivo delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale, afferisce a profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non a profili privatizzati del relativo rapporto di lavoro, invece ricondotti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina rientra, pertanto, nell'ambito della competenza legislativa della regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. ( Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 58/2021 - mass. 43759, S. 273/2020 - mass. 43075; S.126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601 ). L'esercizio della competenza legislativa delle regioni in materia di organizzazione degli uffici deve ottemperare ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. ( Precedenti: S. 58/2021 - mass. 43759; S. 273/2020 - mass. 43073; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601 ). L'istituto della mobilità è da ricondursi alla materia dell'ordinamento civile, in quanto correlato a un rapporto di pubblico impiego già in essere. ( Precedenti: S. 39/2022 - mass. 44653; S. 159/2020 - mass. 43329; S. 17/2014 - mass. 37622 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l , Cost., dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, che proroga al 31 marzo 2023 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022. Il ricorrente ripropone la tesi secondo cui la disciplina della proroga dei termini di validità delle graduatorie relative alle procedure per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», in quanto collegata all'instaurazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego ma tale prospettazione è stata costantemente disattesa da questa Corte e non si ravvisano elementi per discostarsi da tale indirizzo. Il ricorrente adduce una motivazione sintetica e assertiva che si basa sul quid novi costituito dalle modifiche in materia di mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni recate dall'art. 3 del d.l. n. 80 del 2021, come convertito, che hanno fatto venir meno, in via generale, l'obbligo del previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza: tuttavia, la novità normativa non attiene, se non in via del tutto riflessa, alla disciplina in esame poiché opera sull'istituto della mobilità). ( Precedenti: S. 267/2022).
Massima n. 45411
La disciplina dei lavori pubblici non integra, in assenza di espressa indicazione nel nuovo art. 117 Cost., una vera e propria materia, sicché le diverse disposizioni vanno qualificate a seconda dell'oggetto cui afferiscono e conseguentemente possono essere ascritte, di volta in volta, a potestà legislative statali e regionali. A tal fine, è necessario ricorrere ai criteri stabiliti dalla Corte costituzionale in riferimento alla individuazione della ratio della specifica disposizione scrutinata, della sua finalità e del suo contenuto (Precedenti: S. 193/2022 - mass. 44922; S. 43/2011; S. 45/2010).L'auto-qualificazione data dal legislatore statale alle disposizioni recate dal codice dei contratti pubblici non è di per sé idonea a stabilirne l'effettiva natura delle disposizioni dettate in materia di incentivi per funzioni tecniche dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Massima n. 45412
Gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono un elemento specifico del trattamento economico del pubblico dipendente in termini di corrispettivo di determinate attività svolte nell'ambito degli appalti pubblici; l'istituto fa parte, quindi, della disciplina del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti, che va ricondotto all'ordinamento civile, anche per i dipendenti delle regioni e delle autonomie speciali, e pertanto appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti: S. 253/2022 -mass. 45224; S. 190/2022 - mass. 45050).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l'art. 17, comma 1, lett. a, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 2021, che, modificando l'art. 5-bis, comma 1, della legge prov. Trento n. 2 del 2016, consente alla contrattazione collettiva provinciale di individuare, nell'ambito dei contratti pubblici, altre funzioni per il cui svolgimento possono essere riconosciuti incentivi per funzioni tecniche. La disposizione provinciale impugnata lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile poiché consente alla contrattazione collettiva provinciale di ampliare il novero delle funzioni ammissibili alle retribuzioni incentivanti rispetto a quelle previste in modo tassativo dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge provinciale di stabilità 2022);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e agli artt. 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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