Corte costituzionale
Sentenza n. 29/2023
Corte cost., sent. 24 febbraio 2023, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/2023
- Data di deposito
- 24 febbraio 2023
- Data di decisione
- 12 gennaio 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 838, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
Parametri
Massime
Massima n. 45344
Le province sono enti costituenti la Repubblica, dotati di autonomia, anche finanziaria, con conseguente necessità che siano dotate di risorse finanziarie idonee a garantire, anche nell'ottica della corretta programmazione su un adeguato arco temporale, l'esercizio delle funzioni fondamentali che sono chiamate a svolgere. (Precedente: S. 10/2016).La quantificazione delle risorse di cui sono dotate le Province in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente è canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente; una dotazione finanziaria estremamente ridotta e l'incertezza sulla definitiva entità delle risorse disponibili non consentono, infatti, una proficua utilizzazione delle stesse in quanto solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati. (Precedenti: S. 10/2016; S. 188/2015).Le norme incidenti sull'assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo atomistico. (Precedenti: S. 220/2021 - mass. 44294; S. 83/2019 - mass. 42072).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, genericità e carenza dell'ordinanza nonché per ambiguità e genericità del petitum, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. prima-ter, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119, commi primo, terzo e quarto, Cost., dell'art. 1, comma 838, della legge n. 205 del 2017. La norma prevede l'attribuzione alle province, e alle città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario, di un contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1 della legge n. 56 del 2014, per gli esercizi da 2018 a 2021 e che la ripartizione di tali risorse sia effettuata con d.m., previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018; dispone altresì che, qualora quest'ultima non sia raggiunta, il riparto sia effettuato in proporzione alla differenza, per ciascuno degli enti interessati, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente, al netto della riduzione della spesa di personale, e l'ammontare dei contributi. Il rimettente ha omesso una completa e adeguata ricostruzione sia della disciplina in tema di finanziamenti alle province sia della situazione finanziaria della Provincia di Vercelli, limitandosi a richiamare l'art. 119 Cost., omettendo, tuttavia, di specificare l'entità dell'asserita compressione dell'autonomia finanziaria e senza riferimenti a dati più analitici relativi alle entrate e alle uscite dell'ente territoriale. L'ordinanza appare generica e carente e la questione è formulata in modo poco chiaro e contraddittorio, con ripercussioni in termini di ambiguità e genericità del petitum. In ogni caso, la fattispecie pone in evidenza l'intricata e farraginosa situazione legislativa da cui dipendono le risorse statali destinate alle province). (Precedenti: S. 177/2022 - mass. 45035; O. 107/2022 - mass. 44909; S. 168/2021 - mass. 44185; S. 83/2019 - mass. 42072; S. 5/2018 - mass. 39691; S. 192/2017 - mass. 42062).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119, commi primo, terzo e quarto, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-ter, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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