Corte costituzionale

Sentenza n. 224/2023

Corte cost., sent. 22 dicembre 2023, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
224/2023
Data di deposito
22 dicembre 2023
Data di decisione
22 novembre 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:224

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 4, decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020
  • legge n. 126 del 13 ottobre 2020
  • legge n. 164 del 11 novembre 2014
  • art. 43, comma 2, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 45916

Sussiste la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale della Corte dei conti, sez. reg. di controllo, nell’ambito dell’attività di controllo di legittimità-regolarità svolta sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale/PRFP e sugli equilibri di bilancio di un comune. (Precedente: S. 89/2023 - mass. 45578).

Massima n. 45917

L’irrilevanza delle questioni ne determina l’inammissibilità. (Precedente: S. 85/2023).(Nel caso di specie sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza che deriva dall’erroneità nella loro interpretazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nel corso del giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale/PRFP e sullo stato degli equilibri economico-finanziari del Comune di Fara in Sabina, in riferimento agli artt. 81, terzo e sesto comma, 97, primo comma e 119, primo e settimo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5, comma 1, lett. g, della legge cost. n. 1 del 2012, dell’art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come conv., che – nell’innalzare la dotazione del fondo di rotazione per gli enti in PRFP a 200 milioni di euro per il 2020, destinando tale importo esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, già impegnate – prescrive che tali risorse devono essere contabilizzate secondo quanto stabilito dal par. 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 e che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. La disposizione censurata non si applica nel giudizio a quo dato che il citato Comune non risulta fra i beneficiari delle risorse distribuite in base ad essa; il rimettente, peraltro, erra nella sua interpretazione dal momento che la disposizione non «legifica» il contenuto normativo del principio contabile richiamato, ma semplicemente lo richiama, con un rinvio meramente recettizio).

Massima n. 45918

Quando l’incongruenza, pur palese, del richiamo di un parametro costituzionale non si configura come errore concettuale del rimettente bensì quale mero lapsus calami, che non preclude l’identificazione della questione, la stessa è irrilevante ai fini dell’ammissibilità della questione. (Precedente: S. 151/2016).

Massima n. 45919

La ratio delle anticipazioni di liquidità è di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, immettendovi risorse disponibili per provvedere al pagamento di debiti pregressi risultanti dal bilancio di competenza certi, liquidi ed esigibili, con un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione dell’anticipazione stessa, così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell’anticipazione. (Precedenti: S. 181/2015).Le anticipazioni di liquidità non possono essere impiegate per risanare bilanci strutturalmente in perdita ma esclusivamente a titolo di cassa, per pagare debiti pregressi già iscritti in bilancio con le rispettive coperture e il cui mancato pagamento dipende unicamente da sfasature temporali fra la cassa e la competenza. (Precedente: S. 4/2020 – mass. 41531).L’anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell’ente, deve essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi e non figurare come componente attiva del risultato di amministrazione. (Precedente: S. 274/2017 – mass. 41123).La ratio del divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti trova fondamento nella cosiddetta regola aurea – che prescrive di effettuare indebitamenti solo per spese di investimento, ai sensi dell’art. 119, settimo comma, Cost. – la quale, a sua volta, costituisce la traduzione giuridica di una nozione economica di relativa semplicità, dal momento che risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall’investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre al credito. (Precedenti: S. 181/2015; S. 188/2014).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 119, primo e settimo comma, Cost., l’art. 43, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come, conv., nella parte in cui non prevede che, per gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale/PRFP, l’utilizzo delle risorse ad essi attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’art. 243-ter t.u. enti locali, deve avvenire solo a titolo di cassa. La disposizione, censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nel corso del giudizio sul PRFP e sullo stato degli equilibri economico-finanziari del Comune di Fara in Sabina – consentendo l’impiego delle risorse ottenute dal detto fondo a titolo di copertura per il pagamento dei debiti fuori bilancio e per il recupero del disavanzo – contrasta sia con la c.d. regola aurea – che prescrive di effettuare indebitamenti solo per spese di investimento –, sia con i principi dell’equilibrio di bilancio e dell’obbligo di copertura della spesa, poiché il citato impiego del fondo determina un apparente miglioramento del risultato di amministrazione con conseguente espansione della capacità di spesa priva di copertura. Fermo restando che non è comunque consentita alcuna utilizzazione delle anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione, la pronuncia produce un’efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo e conseguentemente impone l’adozione di adeguate correzioni atte a porvi rimedio: in un simile contesto non è necessario che l’amministrazione riapprovi, risalendo all’indietro, i bilanci antecedenti, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge). (Precedente: S. 4/2020 - mass. 41531).

Massima n. 45920

Tenuto conto dell’accentuata mutevolezza del “tempo finanziario” che determina continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa, è il rispetto del principio dell’equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento.

Massima n. 45921

Le risorse ottenute dal fondo di rotazione devono essere sterilizzate nel fondo anticipazioni liquidità costituendo, altrimenti, una surrettizia modalità di copertura di nuova spesa. L’obbligo di sterilizzare l’anticipazione, infatti, serve ad evitare che l’ottenimento delle risorse a titolo di anticipazione determini un’indebita espansione della capacità di spesa dell’ente, di modo che la stessa non diventi, da strumento di flessibilizzazione della cassa, anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, settimo comma, Cost. (Precedente: S. 181/2015).La contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità non può essere disciplinata come un mutuo, la cui provvista finanziaria entra nel risultato di amministrazione per la parte attiva attraverso l’incameramento della sorte nel titolo di entrata dedicato ai mutui, prestiti o altre operazioni creditizie e serve a coprire, in parte spesa, gli investimenti: in questo caso il capitale e gli interessi da restituire pesano sul risultato di amministrazione per la sola rata annuale, mentre nel caso dell’anticipazione è l’intera somma “sterilizzata” ad essere iscritta tra le passività. (Precedente: S. 89/2017 - mass. 41970).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 119, primo e settimo comma, Cost., l’art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come conv., nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. La disposizione, censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nel corso del giudizio sul PRFP e sullo stato degli equilibri economico-finanziari del Comune di Fara in Sabina, non prevede espressamente il dovere di contabilizzare nel fondo anticipazioni liquidità l’importo ottenuto a titolo di anticipazione dal fondo di rotazione, al netto delle quote annuali rimborsate; così facendo essa allarga artificiosamente la capacità di spesa senza alcuna garanzia sull’effettiva possibilità di restituzione dell’intero ammontare ottenuto a titolo di anticipazione, pregiudicando i futuri equilibri di bilancio. L’anticipazione non deve rappresentare, infatti, una risorsa aggiuntiva per la copertura di nuove spese o futuri disavanzi, bensì fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sollevate, in riferimento agli artt. 81, commi terzo e sesto, 97, primo comma e 119, commi primo e settimo, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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