Corte costituzionale

Sentenza n. 222/2023

Corte cost., sent. 21 dicembre 2023, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
222/2023
Data di deposito
21 dicembre 2023
Data di decisione
8 novembre 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:222

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45886

I rimedi di Alternative dispute resolution (ADR) sono offerti alle parti per ottenere, in via preventiva rispetto all’instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all’esistenza del fatto e all’entità del danno, nell’auspicio che così esse possano trovare un accordo – al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo – che renda superflua l’instaurazione del giudizio contenzioso. Il favor per la risoluzione concordata delle liti, sia essa affidata al giudice o a soggetti estranei all’ordine giudiziario, risponde principalmente all’esigenza pubblicistica di deflazione del carico degli uffici giudiziari, strumentale all’interesse generale dell’ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata del processo.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico». La norma censurata dal Tribunale di Bari, sez. seconda, si iscrive nella tendenza legislativa alla diffusione e al potenziamento dei rimedi ADR, Alternative dispute resolution. Al contrario, la scelta di limitare lo strumento in esame alle sole controversie relative ai crediti ex contractu ed ex delicto, lo priva delle peculiari utilità connesse al suo esperimento, concessa invece ai titolari di tutti gli altri crediti di fonte diversa, sebbene le obbligazioni correlate ai diritti di credito esclusi condividano con quelli ammessi la substantia di specifici obblighi giuridici in forza dei quali un soggetto è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto. D’altro canto, l’obbligazione costituisce una nozione giuridica unitaria, che si identifica autonomamente, a prescindere dalla fonte dalla quale scaturisce. Pertanto, la previsione oggetto di censura palesa un deficit di ragionevolezza strumentale, posto che la selezione delle fattispecie ammesse al rimedio si rivela eccessiva – sacrificando inutilmente e arbitrariamente la posizione dei titolari dei crediti esclusi – rispetto alla pur legittima finalità di contenere l’impiego dell’istituto in modo da evitare approfondimenti tecnici inutili o meramente esplorativi. Alla segnalata esigenza sopperisce, infatti, la verifica di ammissibilità affidata al giudice, la quale investe sia la rilevanza dell’accertamento rispetto all’eventuale futuro giudizio di merito, sia la coincidenza del quid disputatum con i soli aspetti tecnici della questione di fatto. Pertanto, il limite alla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali è da ritenersi, nella specie, valicato in quanto, per i titolari dei crediti non ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 696-bis cod. proc. civ., la delimitazione oggettiva operata si traduce nella negazione di una forma di tutela dotata di specifica utilità, non surrogabile dalle pur contigue misure di composizione alternativa delle liti, così determinando un’ingiustificabile compressione del diritto di agire). (Precedenti: S. 202/2023 - mass. 45819; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 77/2018 - mass. 40671; S. 44/2016 - mass. 38761; S. 110/2013 - mass. 37100; S. 335/2004 - mass. 28836).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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