Corte costituzionale
Sentenza n. 205/2023
Corte cost., sent. 14 novembre 2023, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/2023
- Data di deposito
- 14 novembre 2023
- Data di decisione
- 25 ottobre 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, bis, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- legge n. 134 del 7 agosto 2012
Parametri
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 45866
Il significato delle disposizioni della CEDU si forma attraverso il reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza della Corte EDU sui casi di specie. (Precedenti: S. 36/2016 - mass. 38738; S. 349/2007; S. 348/2007).
Massima n. 45867
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Corti d’appello di Napoli e di Bologna in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, nella parte in cui – prevedendo che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo se non eccede la durata di tre anni in primo grado – si applica anche ai processi in materia di riconoscimento della protezione internazionale. I rimettenti, nel denunciare l’illegittimità costituzionale dell’equiparazione della ragionevole durata di tali processi a quella di ogni altro procedimento civile di cognizione, non ne individuano un termine congruo di durata, né soccorre un reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza della Corte EDU che possa ritenersi preclusivo di una disciplina che preveda la detta equiparazione; piuttosto, la Corte di giustizia UE manifesta l’esigenza che i giudizi in materia di protezione internazionale non siano talmente celeri da vanificare l’effettività della tutela giurisdizionale. La celerità di trattazione richiesta per i processi in materia di riconoscimento della protezione internazionale non impone di individuare per essi un termine più breve di ragionevole durata. Non si rinviene, infine, nemmeno nella giurisprudenza di legittimità un orientamento che possa univocamente indurre a ritenere che per i più volti citati processi sia possibile individuare una durata specifica, diversa da quella degli altri giudizi civili. (Precedente citato: S. 36/2016 - mass. 38738).
Massima n. 45904
La disciplina del contenzioso avente ad oggetto le richieste di protezione internazionale, nel complesso, è oggetto di regole processuali speciali. (Precedente: S. 13/2022).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte d'appello di Napoli, e, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, dalla Corte d'appello di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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