Corte costituzionale

Sentenza n. 198/2023

Corte cost., sent. 30 ottobre 2023, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
198/2023
Data di deposito
30 ottobre 2023
Data di decisione
20 settembre 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:198

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 114 del 11 agosto 2014
  • art. 21, comma 4, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014

Parametri

Massime

Massima n. 45832

L’ambiguità della domanda formulata dal rimettente in forma alternativa non rende inammissibili le questioni sollevate quando è superabile in via interpretativa, guardando ai passaggi motivazionali dell’ordinanza di rimessione. ( Precedenti: S. 152/2020 – mass. 42563; S. 75/2020 – mass. 42219; S. 58/2020 – mass. 42156 ).

Massima n. 45833

La mancata espressa inclusione nel petitum di disposizioni anch’esse applicabili [alla fattispecie oggetto del giudizio principale] non si risolve in un vizio dell’ordinanza di rimessione quando la sua motivazione consente alla Corte costituzionale di individuare il contesto normativo effettivamente investito dalle censure formulate. ( Precedenti: S. 142/2023 – mass. 45829; S. 12/2023; S. 224/2020 – mass. 42756; S. 14/2019 – mass. 42463 ).

Massima n. 45834

In relazione a specifiche fattispecie previdenziali soggette al sistema retributivo, va affermato il principio di neutralizzazione, a mente del quale la contribuzione successiva alla maturazione del diritto alla pensione può incrementarne la misura e non ridurre quella già maturata, con la conseguenza che l’eventuale contribuzione aggiuntiva dannosa (sia essa obbligatoria, volontaria o figurativa) va esclusa dal calcolo della pensione. (Precedenti: S. 224/2022 – mass. 45161; S. 173/2018 – mass. 40166; S. 82/2017 – mass. 40006).Poiché la individuazione della retribuzione pensionabile sulla base delle ultime retribuzioni è intesa a favorire il lavoratore, presumendo che nell’ultimo periodo di vita lavorativa questi raggiunga livelli retributivi maggiori, è irragionevole che – per effetto di un intervenuto decremento retributivo – quel meccanismo di calcolo porti ad un risultato antitetico al suo fine, ossia alla riduzione della pensione potenzialmente già maturata; non può, infatti, a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrispondere una riduzione della pensione acquisita per effetto della precedente contribuzione. (Precedenti: S. 82/2017 – mass. 40006; S. 264/1994 – mass. 20858).La regola della immodificabilità in peius della prestazione pensionistica è correzione della rigida applicazione del calcolo pensionistico con il sistema retributivo in virtù dei princìpi di ragionevolezza, di proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo (art. 36 Cost.), e di adeguatezza del trattamento pensionistico (art. 38, secondo comma, Cost.).La regola della neutralizzazione non si presta ad essere considerata principio valido per tutti i diversi regimi previdenziali, in ragione delle peculiarità proprie delle diversificate discipline; la stessa richiede, piuttosto, un intervento puntuale della Corte costituzionale sulla normativa applicabile, con valutazioni calibrate sulla specificità delle molteplici situazioni coinvolte. (Precedenti: S. 224/2022 – mass. 45161; S. 82/2017 – mass. 40004).

Massima n. 45835

La carente descrizione della fattispecie del giudizio principale determina l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per difetto di motivazione sulla rilevanza ( Precedenti: S. 249/2022 – mass. 45192; S. 28/2022 – mass. 44614 ). Alla prospettazione cumulativa della lesione dei parametri costituzionali evocati, senza che siano illustrate le ragioni per cui la normativa censurata integrerebbe la loro violazione, consegue l’inammissibilità delle questioni. ( Precedenti: S. 185/2023 – mass. 45785; S. 32/2023 – mass. 45351; S. 182/2022 – mass. 44951; S. 252/2021 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili – per inadeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell’art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014 che, nel disciplinare il regime giuridico ed economico dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell’economia e delle finanze trasferiti ex lege alla Scuola nazionale dell’amministrazione, non prevede la neutralizzazione, ai fini del trattamento previdenziale, della minore retribuzione ad essi spettante. Il giudice a quo avrebbe dovuto accertare innanzitutto la applicabilità della maturazione del diritto alla pensione ex art. 2, comma 11, lett. a , del d.l. n. 95 del 2012, come conv., che ha consentito il prepensionamento dei dipendenti pubblici risultanti in soprannumero, verificando, oltre al momento della maturazione della decorrenza al diritto al trattamento pensionistico, l’intervenuta valutazione da parte dell’amministrazione della strumentalità del prepensionamento a risolvere l’esubero. La disciplina, infatti, subordina il prepensionamento del singolo alla verifica che questo serva ad eliminare l’eccedenza di personale, non configurandosi il pensionamento “in deroga” come un diritto soggettivo “puro” del dipendente pubblico, bensì come un diritto condizionato alla determinazione organizzativa dell’amministrazione. Inoltre – diversamente da quanto affermato dal rimettente – dal provvedimento di liquidazione dell’INPS emerge che la pensione liquidata è quella anticipata e che i requisiti risultano maturati il 31 dicembre 2016: l’annualità retributiva sfavorevole del 2016, in questa ricostruzione, concorre ad integrare la necessaria anzianità contributiva e, come tale, è, pacificamente, non neutralizzabile. Sotto altro profilo, il rimettente non spiega nemmeno perché l’effetto negativo della riduzione stipendiale sul trattamento pensionistico costituirebbe violazione dei singoli parametri evocati né si preoccupa di prospettare la compatibilità della regola della neutralizzazione con lo specifico sistema previdenziale dei dipendenti dello Stato, cui fanno capo i docenti ex SSEF). ( Precedenti: S. 196/22 – mass. 45032; S. 33/2022 – mass. 44651; S. 241/19 – mass. 41715, 41716, 41717 e 4171 8).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2023

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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